Art. 6. Misure di contribuzione 1. La Regione, sulla base di adeguata documentazione analitica e sintetica predisposta dai soggetti di cui all'art. 3, ammette a finanziamento gli interventi programmati secondo i seguenti criteri: a) per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a): in misura non superiore al cinquanta per cento (IVA esclusa) dei costi effettivi ammissibili di realizzazione dell'intervento relativi ai soli posti auto pubblici rotativi, escluse le opere di riqualificazione architettonica ed ambientale e di arredo urbano eventualmente connesse all'intervento. Tale misura e' elevata al sessanta per cento nei casi di parcheggi ad esclusiva utilizzazione pubblica rotativa; b) per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), c), d): in misura non superiore al sessanta per cento dei costi effettivi ammissibili; c) per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera e): in misura non superiore al trenta per cento dei costi effettivi ammissibili; d) per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera f): fino al cento per cento dei costi ammissibili delle progettazioni definitive valutate sulla base dei valori delle tabelle professionali, delle convenzioni stipulate e degli appalti di servizi aggiudicati dalle Amministrazioni. 2. Al fine della definizione dei costi effettivi ammissibili, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, relativamente agli interventi edilizi, verra' fatto riferimento al prezziario regionale delle opere pubbliche, approvato dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche della Liguria ed edito dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova.