Art. 6.
                       Misure di contribuzione
 
  1. La Regione, sulla base di adeguata  documentazione  analitica  e
sintetica  predisposta  dai  soggetti  di  cui  all'art. 3, ammette a
finanziamento gli interventi programmati secondo i seguenti criteri:
   a) per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a):   in
misura  non  superiore al cinquanta per cento (IVA esclusa) dei costi
effettivi ammissibili di realizzazione  dell'intervento  relativi  ai
soli   posti   auto   pubblici   rotativi,   escluse   le   opere  di
riqualificazione architettonica ed  ambientale  e  di  arredo  urbano
eventualmente  connesse  all'intervento.  Tale  misura  e' elevata al
sessanta per cento nei casi di parcheggi ad  esclusiva  utilizzazione
pubblica rotativa;
   b)  per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), c),
d): in misura non superiore al sessanta per cento dei costi effettivi
ammissibili;
   c) per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera e):   in
misura  non  superiore  al  trenta  per  cento  dei  costi  effettivi
ammissibili;
   d) per gli interventi di cui all'art.  2,  comma  1,  lettera  f):
fino  al  cento  per  cento dei costi ammissibili delle progettazioni
definitive   valutate   sulla   base   dei   valori   delle   tabelle
professionali, delle convenzioni stipulate e degli appalti di servizi
aggiudicati dalle Amministrazioni.
  2.  Al  fine  della definizione dei costi effettivi ammissibili, di
cui alle lettere  a),  b)  e  c)  del  comma  1,  relativamente  agli
interventi  edilizi, verra' fatto riferimento al prezziario regionale
delle opere pubbliche, approvato dal  Provveditorato  regionale  alle
opere  pubbliche  della  Liguria  ed edito dalla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Genova.