Art. 8.
                 Disposizioni di prima applicazione
 
  1. In sede di prima applicazione delle disposiziom  della  presente
legge,  i Comuni, sulla base delle proposte pervenute dai soggetti di
cui  all'art.  3,  presentano  richieste  di  finanziamento  per  gli
interventi  ed  i  progetti previsti al comma 3 entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. La Giunta regionale, nei successivi sessanta giorni, dispone  il
primo piano annuale di interventi.
  3.  Il  piano di prima applicazione ammette a contribuzione, con le
misure di cui  all'art.  6  e  sulla  base  dei  criteri  di  seguito
stabiliti:
   a)  i  parcheggi  pubblici  rotativi,  gia' inseriti nei Programmi
Urbani  dei  Parcheggi,  previa  valutazione  delle   condizioni   di
fattibilita'   tecnica  ed  economica  degli  stessi,  attraverso  il
progetto  definitivo,   il   piano   finanziario   di   realizzazione
dell'opera,  il  piano di cantieramento degli interventi, il piano di
gestione   dell'infrastruttura,   la   funzionalita'   ed   efficacia
dell'opera  in  rapporto  alla  domanda  di sosta prevedibile, tenuto
conto  delle  modalita'  di  controllo  della  sosta  nell'ambito  di
interesse del parcheggio;
   b) gli interventi mirati alla riorganizzazione della circolazione,
attuativi  dei  Piani Urbani del Traffico approvati nei Comuni tenuti
alla redazione di tale strumento,  previa  valutazione  dei  progetti
definitivi   delle   opere   sulla   base   dell'accertamento   della
fattibilita' tecnica degli  interventi,  dell'efficacia  stimata  dal
Comune  ai  fini del raggiungimento delle condizioni di fluidita' del
traffico urbano, del miglioramento della sicurezza della circolazione
pedonale e  veicolare,  del  miglioramento  della  produttivita'  del
servizio  di  trasporto  pubblico  di  interesse  locale  e della sua
velocita' commerciale;
   c) gli interventi di  adeguamento  dell'attraversamento  veicolare
degli  impianti e delle linee delle Ferrovie dello Stato migliorativi
delle condizioni della circolazione nei  Comuni  interessati,  previa
valutazione  dell'utilita'  delle  opere  in relazione all'entita' ed
alle caratteristiche del traffico ed  all'interesse  per  l'esercizio
dei pubblici servizi, attraverso i progetti definitivi delle opere;
   d)  i  costi  di  progettazione  definitiva  relativi  a parcheggi
pubblici rotativi corredati dalla documentazione utile ad  accertarne
la  fattibilita'  tecnica,  corsie  riservate  ed  attrezzate  per il
trasporto pubblico, impianti fissi di puntuale  interconnessione  dei
servizi   di   trasporto  e  con  i  parcheggi  nonche'  i  costi  di
progettazione e redazione del Piano Regionale dei Trasporti.
  4. La disponibilita' di finanziamenti per  la  contribuzione  degli
interventi  di  cui al presente articolo, e' impiegata nella seguente
misura:
   a) per  il  sessanta  per  cento  delle  risorse  disponibili  per
interventi di contribuzione sui parcheggi pubblici rotativi di cui al
comma 3, lettera a);
   b)   per  il  trenta  per  cento  delle  risorse  disponibili  per
interventi di contribuzione sulla riorganizzazione e sulla  fluidita'
della circolazione, di cui al comma 3, lettere b) e c);
   c)  per  il  dieci  per  cento  delle  risorse  disponibili per il
finanziamento delle progettazioni, studi e ricerche di cui  al  comma
3,  lettera d).
  5.  Nel  caso  in  cui  le  richieste  di finanziamento ammissibili
risultino di importo inferiore alle disponibilita' previste  in  sede
di  prima  applicazione, per le lettere a), b), c) di cui al comma 4,
la Giunta regionale puo' procedere alle  modifiche  delle  misure  di
impiego  delle  risorse  che  consentono un piu' ampio utilizzo delle
stesse.