Art. 8. Disposizioni di prima applicazione 1. In sede di prima applicazione delle disposiziom della presente legge, i Comuni, sulla base delle proposte pervenute dai soggetti di cui all'art. 3, presentano richieste di finanziamento per gli interventi ed i progetti previsti al comma 3 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. La Giunta regionale, nei successivi sessanta giorni, dispone il primo piano annuale di interventi. 3. Il piano di prima applicazione ammette a contribuzione, con le misure di cui all'art. 6 e sulla base dei criteri di seguito stabiliti: a) i parcheggi pubblici rotativi, gia' inseriti nei Programmi Urbani dei Parcheggi, previa valutazione delle condizioni di fattibilita' tecnica ed economica degli stessi, attraverso il progetto definitivo, il piano finanziario di realizzazione dell'opera, il piano di cantieramento degli interventi, il piano di gestione dell'infrastruttura, la funzionalita' ed efficacia dell'opera in rapporto alla domanda di sosta prevedibile, tenuto conto delle modalita' di controllo della sosta nell'ambito di interesse del parcheggio; b) gli interventi mirati alla riorganizzazione della circolazione, attuativi dei Piani Urbani del Traffico approvati nei Comuni tenuti alla redazione di tale strumento, previa valutazione dei progetti definitivi delle opere sulla base dell'accertamento della fattibilita' tecnica degli interventi, dell'efficacia stimata dal Comune ai fini del raggiungimento delle condizioni di fluidita' del traffico urbano, del miglioramento della sicurezza della circolazione pedonale e veicolare, del miglioramento della produttivita' del servizio di trasporto pubblico di interesse locale e della sua velocita' commerciale; c) gli interventi di adeguamento dell'attraversamento veicolare degli impianti e delle linee delle Ferrovie dello Stato migliorativi delle condizioni della circolazione nei Comuni interessati, previa valutazione dell'utilita' delle opere in relazione all'entita' ed alle caratteristiche del traffico ed all'interesse per l'esercizio dei pubblici servizi, attraverso i progetti definitivi delle opere; d) i costi di progettazione definitiva relativi a parcheggi pubblici rotativi corredati dalla documentazione utile ad accertarne la fattibilita' tecnica, corsie riservate ed attrezzate per il trasporto pubblico, impianti fissi di puntuale interconnessione dei servizi di trasporto e con i parcheggi nonche' i costi di progettazione e redazione del Piano Regionale dei Trasporti. 4. La disponibilita' di finanziamenti per la contribuzione degli interventi di cui al presente articolo, e' impiegata nella seguente misura: a) per il sessanta per cento delle risorse disponibili per interventi di contribuzione sui parcheggi pubblici rotativi di cui al comma 3, lettera a); b) per il trenta per cento delle risorse disponibili per interventi di contribuzione sulla riorganizzazione e sulla fluidita' della circolazione, di cui al comma 3, lettere b) e c); c) per il dieci per cento delle risorse disponibili per il finanziamento delle progettazioni, studi e ricerche di cui al comma 3, lettera d). 5. Nel caso in cui le richieste di finanziamento ammissibili risultino di importo inferiore alle disponibilita' previste in sede di prima applicazione, per le lettere a), b), c) di cui al comma 4, la Giunta regionale puo' procedere alle modifiche delle misure di impiego delle risorse che consentono un piu' ampio utilizzo delle stesse.