Art. 10.
                     Norme transitorie e finali
 
  1.  Le strutture extralberghiere esistenti alla. data di entrata in
vigore della  L.R.  11/1996  devono  adeguarsi  ai  requisiti  minimi
igienico-sanitari  di  cui  al  presente  regolamento entro i termini
fissati dall'art. 31 della legge stessa.
  2. Le strutture di cui all'art. 3 esistenti alla data di entrata in
vigore  del  presente  regolamento  devono  adeguare,  entro sei mesi
dall'entrata in vigore dello stesso, il volume di aria per persona  a
3 mc.
  3.  I  Comuni  provvedono  entro  tre anni dalla data di entrata in
vigore  del  presente  regolamento  all'adeguamento  degli  strumenti
urbanistici alle norme stabilite dallo stesso.
  4.  In  considerazione  della particolarita' dei luoghi in cui sono
ubicati,  che  rende  impossibile   anche   l'eventuale   adeguamento
strutturale,  le  disposizioni  di cui al presente regolamento non si
applicano ai seguenti rifugi alpini:
   a) rifugio GONELLA AL DOME, ubicato in Comune di Courmayeur;
   b) rifugio TEODULO, ubicato in Comune di Valtournenche;
   c) rifugio QUINTINO SELLA, ubicato in Comune di Ayas;
   d) rifugio MANTOVA, ubicato in Comune di Gressoney La-Trinite'.
  Il presente regolamento sara' pubblicato sul  Bollettino  ufficiale
della Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e di farlo
osservare come regolamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
   Aosta, 21 marzo 1997
                               VIERIN