Art. 10. Norme transitorie e finali 1. Le strutture extralberghiere esistenti alla. data di entrata in vigore della L.R. 11/1996 devono adeguarsi ai requisiti minimi igienico-sanitari di cui al presente regolamento entro i termini fissati dall'art. 31 della legge stessa. 2. Le strutture di cui all'art. 3 esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono adeguare, entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso, il volume di aria per persona a 3 mc. 3. I Comuni provvedono entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento all'adeguamento degli strumenti urbanistici alle norme stabilite dallo stesso. 4. In considerazione della particolarita' dei luoghi in cui sono ubicati, che rende impossibile anche l'eventuale adeguamento strutturale, le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano ai seguenti rifugi alpini: a) rifugio GONELLA AL DOME, ubicato in Comune di Courmayeur; b) rifugio TEODULO, ubicato in Comune di Valtournenche; c) rifugio QUINTINO SELLA, ubicato in Comune di Ayas; d) rifugio MANTOVA, ubicato in Comune di Gressoney La-Trinite'. Il presente regolamento sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 21 marzo 1997 VIERIN