Art. 2. Requisiti minimi igienico-sanitari delle case per ferie e degli ostelli della gioventu' 1. Le case per ferie e gli ostelli della gioventu', come definiti, rispettivamente, dagli art. 2 e 5 della L.R. 11/1996, devono possedere i seguenti requisiti igienico-sanitari minimi: a) bagno attrezzato completo, comprendente un WC, un bidet, una vasca da bagno o una doccia ed un lavabo: 1/25 posti letto; b) doccia singola: 1/10 posti letto; c) wc e bidet: 1/10 posti letto; d) orinatoi: 2/50 posti letto; e) lavabo dotato di rubinetto: 1/5 posti letto; f) lavapiedi: 1/10 posti letto. 2. Almeno uno dei bagni completi deve essere, altresi', attrezzato secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di eliminazione di barriere architettoniche, per favorire la vita di relazione delle persone disabili. 3. Nel caso in cui le camere siano dotate di servizi igienici ad uso esclusivo, al fine del calcolo dei rapporti di cui al comma 1 non si computano i relativi posti letto, fino ad un massimo di quattro per camera. 4. I servizi igienici destinati al personale di cucina devono rispondere a quanto stabilito dal D.P.R. 327/1980 e devono essere computati in aggiunta rispetto alle dotazioni indicate al comma 1. 5. E' ammessa la possibilita' di aggiungere un letto in camera, in deroga ai limiti di superficie previsti dall'art. 3 della L.R. 11/1996, nel caso in cui gli ospiti accompagnino ragazzi di eta' inferiore a quindici anni. 6. In sede di calcolo di superficie delle camere, la frazione di superficie superiore a mq 0.50 e' arrotondata all'unita' superiore.