Art. 2.
   Requisiti minimi igienico-sanitari delle case per ferie e degli
                       ostelli della gioventu'
 
  1. Le case per ferie e gli ostelli della gioventu', come  definiti,
rispettivamente,  dagli  art.  2  e  5  della  L.R.  11/1996,  devono
possedere i seguenti requisiti igienico-sanitari minimi:
   a) bagno attrezzato completo, comprendente un WC,  un  bidet,  una
vasca da bagno o una doccia ed un lavabo: 1/25 posti letto;
   b) doccia singola: 1/10 posti letto;
   c) wc e bidet: 1/10 posti letto;
   d) orinatoi: 2/50 posti letto;
   e) lavabo dotato di rubinetto: 1/5 posti letto;
   f) lavapiedi: 1/10 posti letto.
  2.  Almeno uno dei bagni completi deve essere, altresi', attrezzato
secondo quanto stabilito dalle disposizioni  vigenti  in  materia  di
eliminazione  di  barriere  architettoniche,  per favorire la vita di
relazione delle persone disabili.
  3. Nel caso in cui le camere siano dotate di  servizi  igienici  ad
uso esclusivo, al fine del calcolo dei rapporti di cui al comma 1 non
si  computano  i  relativi posti letto, fino ad un massimo di quattro
per camera.
  4. I servizi igienici  destinati  al  personale  di  cucina  devono
rispondere  a  quanto  stabilito  dal D.P.R. 327/1980 e devono essere
computati in aggiunta rispetto alle dotazioni indicate al comma 1.
  5. E' ammessa la possibilita' di aggiungere un letto in camera,  in
deroga  ai  limiti  di  superficie  previsti  dall'art.  3 della L.R.
11/1996, nel caso in cui gli  ospiti  accompagnino  ragazzi  di  eta'
inferiore a quindici anni.
  6.  In  sede  di calcolo di superficie delle camere, la frazione di
superficie superiore a mq 0.50 e' arrotondata all'unita' superiore.