Art. 7.
            Disciplina degli scarichi delle acque reflue
 
  1. Allo smaltimento delle acque reflue derivanti dalle strutture di
cui al presente regolamento, i gestori provvedono in conformita' alle
disposizioni  vigenti  in  materia   di   scarichi   provenienti   da
insediamenti    civili,    previo    ottenimento   della   prescritta
autorizzazione,  da  richiedere  agli  organi  competenti  ai   sensi
dell'art.  14  della  legge  8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle
autonomie locali) e della legge regionale 4  settembre  1995,  n.  41
(Istituzione  dell'Agenzia  regionale per la protezione dell'ambiente
(ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unita'  sanitaria  locale  della
Valle   d'Aosta,   del  Dipartimento  di  prevenzione  e  dell'Unita'
operativa di microbiologia).
  2.  In  attuazione  dell'art.  2  della  direttiva  91/271/CEE  del
Consiglio,  del 21 maggio 1991, laddove, in relazione alla natura dei
luoghi, l'allacciamento alla pubblica fognatura  gia'  esistente  non
risulti giustificato perche' non presenta vantaggi dal punto di vista
ambientale o perche' comporta costi eccessivi, e' possibile prevedere
sistemi  individuali  di  trattamento  che  permettano,  comunque, il
raggiungimento  di  un  idoneo  livello  di  protezione   ambientale,
utilizzando,  a  tale  scopo,  qualora  si accerti che non si avranno
ripercussioni  negative  sull'ambiente,  anche  sistemi  tecnici   di
trattamento  meno  incisivi rispetto a quelli individuati dalla legge
regionale 24 agosto 1982, n. 59 (Norme  per  la  tutela  delle  acque
dall'inquinamento).
  3.  I  limiti  di accettabilita' per gli scarichi di cui al comma 2
sono definiti  dalla  Regione  nell'ambito  del  piano  regionale  di
risanamento  delle  acque,  in  relazione  alla  vulnerabilita' delle
risorse idriche e  dei  suoli,  in  ottemperanza  a  quanto  disposto
dall'art.  14 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela
delle  acque  dall'inquinamento),  come  modificato  dall'art.  1 del
decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla  disciplina  degli
scarichi  delle  pubbliche  fognature e degli insediamenti civili che
non   recapitano   in   pubbliche   fognature),    convertito,    con
modificazioni, in legge 17 maggio 1995, n. 172.
  4.  Nelle  more  della revisione del piano regionale di risanamento
delle acque, la Giunta regionale autorizza le  deroghe  alle  tabelle
allegate  alla  L.R.  59/1982, nei limiti stabiliti dall'art. 1 della
legge 172/1995, fissando di volta in volta i limiti di accettabilita'
in relazione alla effettiva vulnerabilita' dell'ambiente.
  5. Le richieste di autorizzazione devono essere corredate da idonea
documentazione tecnica contenente:
   a) indicazione della tipologia  dello  scarico,  con  precisazione
della   quantita',  espressa  in  mc/giorno  e  litri/secondo,  della
qualita' e dell'ubicazione dello stesso, con indicazione del recapito
(acqua superficiale, suolo o sottosuolo);
   b) indicazione dei parametri per i quali si richiede la deroga, ai
sensi della tabella, A allegata alla legge 319/1976 o  delle  tabelle
allegate alla L.R. 59/1982, nonche' dei relativi valori;
   c)  relazione tecnico-descrittiva contenente le indicazioni atte a
dimostrare che lo scarico  da  autorizzare  in  deroga  non  comporta
pregiudizio  alla  qualita'  del corpo idrico ricettore o del suolo o
del    sottosuolo,     nonche'     inconvenienti     di     carattere
igienico-sanitario.    Nel caso in cui sia previsto il convogliamento
dello scarico sul suolo o  nel  sottosuolo  deve  essere  presentata,
altresi',  tutta  la  documentazione  prevista  dall'allegato  5 alla
deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela
delle acque dall'inquinamento (Criteri, metodologie e norme  tecniche
generali  di  cui  all'art.  2,  lettere b), d) ed e), della legge 10
maggio 1976,  n.  319,  recante  norme  per  la  tutela  delle  acque
dall'inquinamento).