Art. 14. Presentazione delle candidature a consigliere circoscrizionale 1. Nella presentazione delle liste dei consigli circoscrizionali nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi le liste dei candidati sono sottoscritte e presentate dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o piu' persone dallo stesso delegate, con firma autenticata.