Art. 14.
   Presentazione delle candidature a consigliere circoscrizionale
 
  1.  Nella  presentazione  delle liste dei consigli circoscrizionali
nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti o  gruppi  politici
costituiti   presso   l'Assemblea   regionale   siciliana  in  gruppo
parlamentare o che nell'ultima elezione  regionale  abbiano  ottenuto
almeno  un  seggio,  anche  se  presentino  liste contraddistinte dal
contrassegno  tradizionale  affiancato  ad  altri  simboli.  In  tali
ipotesi  le  liste  dei  candidati sono sottoscritte e presentate dal
rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o
piu' persone dallo stesso delegate, con firma autenticata.