Art. 3.
                   Elezione del sindaco nei comuni
             con popolazione superiore a 10.000 abitanti
 
  1. Nei comuni  con  popolazione  superiore  a  10.000  abitanti  il
sindaco  e'  eletto  a suffragio universale e diretto contestualmente
all'elezione del consiglio comunale.
  2.  Ciascun  candidato  alla  carica  di  sindaco  deve  dichiarare
all'atto  della  presentazione  della candidatura il collegamento con
una o piu' liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La
dichiarazione  ha  efficacia  solo   se   convergente   con   analoga
dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
  3. La scheda per l'elezione del sindaco e' quella stessa utilizzata
per  l'elezione  del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei
candidati  alla  carica  di  sindaco,  scritti  entro   un   apposito
rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o
delle liste con cui il candidato e' collegato. Ciascun elettore puo',
con  un  unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e
per una delle liste  ad  esso  collegate,  tracciando  un  segno  sul
contrassegno  di  una  di  tali liste. Ciascun elettore puo' altresi'
votare per un candidato alla carica di sindaco  anche  non  collegato
alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.
  4.  E'  proclamato  eletto  sindaco  il  candidato  che  ottiene la
maggioranza assoluta dei voti validi.
  5. Qualora nessun candidato ottenga  la  maggioranza  assoluta,  si
procede  ad  un  secondo  turno  elettorale  che  ha luogo la seconda
domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno
i due candidati alla carica di sindaco che hanno  ottenuto  al  primo
turno  il  maggior  numero  di voti. In caso di parita' di voti tra i
candidati, e' ammesso al ballottaggio il candidato collegato  con  la
lista  o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che
ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parita'  di
cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato piu' anziano
di eta'.
  6.  Per  i  candidati  ammessi  al  ballottaggio  rimangono fermi i
collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati  al
primo  turno.    I  candidati  ammessi al ballottaggio hanno tuttavia
facolta', entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare  il
collegamento  con  ulteriori liste rispetto a quella o quelle con cui
e' stato  effettuato  il  collegamento  nel  primo  turno.  Tutte  le
dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con
analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.
  7. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei
candidati   alla   carica   di   sindaco,  scritti  entro  l'apposito
rettangolo, sotto il quale sono  riprodotti  i  simboli  delle  liste
collegate.  Il  voto  si  esprime  tracciando un segno sul rettangolo
entro il quale e' scritto il nome del candidato prescelto.
  8. Dopo il secondo turno e' proclamato eletto sindaco il  candidato
che  ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parita'
di voti e' proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi
del comma 6, con la lista o il gruppo di  liste  per  l'elezione  del
consiglio  comunale  che  ha  conseguito la maggiore cifra elettorale
complessiva. A parita' di  cifra  elettorale,  e'  proclamato  eletto
sindaco il candidato piu' anziano di eta'.