Art. 9.
              Determinazione del numero dei componenti
                 le giunte delle province regionali
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990,  n.  142,
come  introdotto  dall'articolo  1,  comma 1, lettera e), della legge
regionale 11 dicembre 1991, n. 48, va  interpretato  nel  senso  che,
dovendosi  determinare il numero dei componenti le giunte provinciali
nella misura di un quinto rispetto a quello dei consiglieri assegnati
all'ente, si procede con arrotondamento  all'unita'  per  eccesso  al
fine  di  ottenere  un  numero  pari  che,  comunque, non puo' essere
superiore a 10.