Art. 4.
  1.  Il  titolo  della  legge  regionale  30  maggio  1994  n. 41 e'
sostituito dal seguente: "Attribuzione alla Fidi  Toscana  S.p.a.  di
nuove funzioni in favore delle imprese agricole".
  2.  Sono  abrogati  gli  articoli 1, 2, 8, 9, 10, 11, 15 e 16 della
legge regionale 30 maggio 1994 n. 41.
  3. Nel testo della legge regionale 30 maggio 1994 n. 41  le  parole
"Societa'"  e  "Fidi  Agricola  S.p.a."  sono sostituite dalle parole
"Fidi Toscana S.p.a.".
  4. La lettera c) del comma 1 dell'art. 6 della legge  regionale  30
maggio  1994  n.  41  e'  sostituita dalla seguente: "c) il volume di
credito massimo garantito, espresso in un multiplo del patrimonio;".
  5. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 30 maggio  1994  n.
41  e'  sostituito  dal  seguente:  "3.  Per  i  soggetti beneficiari
l'ammontare e' determinato entro  i  limiti  dello  0,30%  annuo  del
credito  garantito  per  le  operazioni a breve termine e dello 0,15%
annuo  del  finanziamento  ottenuto   per   ogni   anno   di   durata
dell'operazione per le operazioni a medio e lungo termine".
  6.  Le modifiche alla legge regionale 30 maggio 1994 n. 41 indicate
ai commi precedenti entrano in vigore dalla data  della  fusione  per
incorporazione della Fidi Agricola S.p.a. nella Fidi Toscana S.p.a.