Art. 4. 1. Il titolo della legge regionale 30 maggio 1994 n. 41 e' sostituito dal seguente: "Attribuzione alla Fidi Toscana S.p.a. di nuove funzioni in favore delle imprese agricole". 2. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 8, 9, 10, 11, 15 e 16 della legge regionale 30 maggio 1994 n. 41. 3. Nel testo della legge regionale 30 maggio 1994 n. 41 le parole "Societa'" e "Fidi Agricola S.p.a." sono sostituite dalle parole "Fidi Toscana S.p.a.". 4. La lettera c) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 30 maggio 1994 n. 41 e' sostituita dalla seguente: "c) il volume di credito massimo garantito, espresso in un multiplo del patrimonio;". 5. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 30 maggio 1994 n. 41 e' sostituito dal seguente: "3. Per i soggetti beneficiari l'ammontare e' determinato entro i limiti dello 0,30% annuo del credito garantito per le operazioni a breve termine e dello 0,15% annuo del finanziamento ottenuto per ogni anno di durata dell'operazione per le operazioni a medio e lungo termine". 6. Le modifiche alla legge regionale 30 maggio 1994 n. 41 indicate ai commi precedenti entrano in vigore dalla data della fusione per incorporazione della Fidi Agricola S.p.a. nella Fidi Toscana S.p.a.