Art. 5. 1. Nel testo della legge regionale 28 marzo 1996 n. 24 le parole "Fidi Agricola S.p.a." sono sostituite dalle parole "Fidi Toscana S.p.a.". 2. Le modifiche alla legge regionale 28 marzo 1996 n. 24 indicate al comma precedente entrano in vigore dalla data della fusione per incorporazione della Fidi Agricola S.p.a. nella Fidi Toscana S.p.a.