Art. 5.
  1.  Nel  testo  della legge regionale 28 marzo 1996 n. 24 le parole
"Fidi Agricola S.p.a." sono sostituite  dalle  parole  "Fidi  Toscana
S.p.a.".
  2.  Le  modifiche alla legge regionale 28 marzo 1996 n. 24 indicate
al comma precedente entrano in vigore dalla data  della  fusione  per
incorporazione della Fidi Agricola S.p.a. nella Fidi Toscana S.p.a.