Art. 15.
                          Norma transitoria
 
  1.  In  sede  di  prima  applicazione, le elezioni sono indette dal
direttore generale o dal commissario straordinario e sono  completate
entro  25  giorni  dall'entrata  in  vigore  della presente legge; il
termine per la pubblicazione dell'avviso e' ridotto a giorni 10.