Art. 3.
         Composizione del Cds dell'azienda sanitaria locale
             con presidi ospedalieri a gestione diretta
 
  1. Nell'azienda sanitaria locale con presidi ospedalieri a gestione
diretta, il Cds e' composto da:
   a)  n.  7  medici  di cui n. 4 dirigenti di secondo livello e n. 3
dirigenti di primo  livello,  con  la  presenza  maggioritaria  della
componente ospedaliera.
  La  presenza  maggioritaria della componente medica ospedaliera non
e' richiesta per l'ASL di Brescia;
   b) n. 1 medico veterinario dirigente di primo livello e  1  medico
veterinario dirigente di secondo livello;
   c)  n.  2 operatori sanitari laureati non medici in rappresentanza
delle figure professionali ricomprese nelle tabelle B, D,  E,  F,  G,
del  ruolo  sanitario di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e successive  modifiche  ed
integrazioni;
   d)  n.  2  operatori professionali in rappresentanza del personale
infermieristico di cui alla tabella I dell'allegato 1 al decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  761/1979 e successive modifiche ed
integrazioni;
   e) n. 2 operatori professionali in  rappresentanza  del  personale
tecnico-sanitario  di  cui  alla tabella L dell'allegato 1 al decreto
del Presidente della Repubblica n. 761/1979 e successive modifiche ed
integrazioni.
  2. Il direttore sanitario, il  direttore  dell'UO  o  del  servizio
farmaceutico  e  l'operatore  professionale  dirigente  del  servizio
infermieristico o, in assenza di tale figura,  il  capo  dei  servizi
sanitari ausiliari, sono componenti di diritto.
  3.  Partecipano  stabilmente al Cds con poteri di proposizione e di
voto nelle materie che riguardano l'area di pertinenza:
   a) n. 1 rappresentante del personale medico  convenzionato  eletto
congiuntamente da e tra i medici convenzionati di medicina generale e
i pediatri di libera scelta;
   b) n. 1 titolare di farmacia privata convenzionata con il servizio
sanitario nazionale, designato dal relativo ordine professionale.