Art. 5. Attribuzione di fondi ai comuni 1. La Regione, nei limiti della disponibilita' finanziaria, attribuisce ai comuni di residenza degli assistiti e dell'eventuale accompagnatore, gia' gia' autorizzati dal centro di riferimento regionale per il trapianto, il corrispettivo delle spese di soggiorno che i cittadini in possesso dei requisiti potrebbero dover sostenere nel periodo di attesa del trapianto stesso, nonche' in quello post-operatorio, desumendone la quantificazione dall'elenco delle spese di cui all'art. 6, comma 1. 2. L'attribuzione delle somme ai comuni viene disposta, sulla scorta di un complessivo preventivo annuale delle spese, prodotto dagli interessati ai comuni stessi e desunto dall'elenco delle spese di cui alla lettera f) dell'art. 6. 3. I comuni, accertata la regolarita' delle pratiche, adottano apposito provvedimento che, unitamente ai preventivi, inoltrano alla Regione per l'erogazione delle somme. 4. I comuni, a fine esercizio, produrranno alla Regione un rendiconto annuo adeguatamente documentato in base al quale si provvedera' all'erogazione dell'eventuale conguaglio. Ove risultassero maggiori importi erogati, i medesimi verranno portati in detrazione sulle somme spettanti allo stesso titolo per l'anno successivo.