Art. 5.
                   Attribuzione di fondi ai comuni
    1. La  Regione,  nei  limiti  della  disponibilita'  finanziaria,
attribuisce  ai  comuni di residenza degli assistiti e dell'eventuale
accompagnatore,  gia'  gia'  autorizzati  dal  centro  di riferimento
regionale per il trapianto, il corrispettivo delle spese di soggiorno
che  i cittadini in possesso dei requisiti potrebbero dover sostenere
nel  periodo  di  attesa  del  trapianto  stesso,  nonche'  in quello
post-operatorio,  desumendone  la  quantificazione  dall'elenco delle
spese di cui all'art. 6, comma 1.
    2. L'attribuzione  delle  somme  ai  comuni viene disposta, sulla
scorta  di  un  complessivo  preventivo annuale delle spese, prodotto
dagli  interessati ai comuni stessi e desunto dall'elenco delle spese
di cui alla lettera f) dell'art. 6.
    3. I  comuni,  accertata  la regolarita' delle pratiche, adottano
apposito  provvedimento che, unitamente ai preventivi, inoltrano alla
Regione per l'erogazione delle somme.
    4. I  comuni,  a  fine  esercizio,  produrranno  alla  Regione un
rendiconto  annuo  adeguatamente  documentato  in  base  al  quale si
provvedera'    all'erogazione    dell'eventuale    conguaglio.    Ove
risultassero maggiori importi erogati, i medesimi verranno portati in
detrazione  sulle  somme  spettanti  allo  stesso  titolo  per l'anno
successivo.