Art. 10 Sostituzione dell'art. 7 della l.r. 56/1977 1. L'art. 7 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: "Art. 7. (Formazione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionale). - 1. La Giunta regionale adotta il documento programmatico, comprensivo delle informazioni necessarie per il processo di VAS, che illustra i contenuti generali del PTR o del PPR o del piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, informa le province, la citta' metropolitana e la competente commissione consiliare permanente regionale e trasmette gli atti all'autorita' competente alla VAS e ai soggetti competenti in materia ambientale ai fini dell'espletamento della fase di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale, da concludere entro novanta giorni dalla trasmissione del documento programmatico. 2. Decorso il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale predispone e adotta il piano, comprensivo delle eventuali misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 58 e lo trasmette alle province e alla citta' metropolitana che, entro i successivi sessanta giorni, esprimono parere con deliberazione consiliare e lo trasmettono alla Regione. Il piano e' trasmesso inoltre all'autorita' competente alla VAS e ai soggetti competenti in materia ambientale, che, nello stesso termine, possono fornire i propri contributi; contestualmente e' data notizia dell'adozione sul bollettino ufficiale della Regione, con indicazione dell'indirizzo del sito informatico in cui chiunque puo' prendere visione degli elaborati al fine di far pervenire, nei successivi sessanta giorni, osservazioni, anche ai fini del processo di VAS. 3. Decorsi i termini di cui al comma 2, la Giunta regionale, esaminati i pareri e le osservazioni, compresi i contributi dei soggetti competenti in materia ambientale consultati, tenuto conto del parere motivato di compatibilita' ambientale e acquisito il parere della commissione tecnica urbanistica e della commissione regionale per i beni culturali e paesaggistici, espresso in seduta congiunta entro trenta giorni dalla richiesta, assume le determinazioni del caso e procede, con provvedimento motivato, alla predisposizione degli elaborati definitivi. 4. Il piano e', quindi, sottoposto al Consiglio regionale per l'approvazione. 5. Per il PPR o il piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, l'approvazione da parte del Consiglio regionale tiene conto degli esiti degli accordi intercorsi con il Ministero per i beni e le attivita' culturali.".