Art. 10 
 
             Sostituzione dell'art. 7 della l.r. 56/1977 
 
  1. L'art. 7 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: 
  "Art.  7.   (Formazione   e   approvazione   degli   strumenti   di
pianificazione territoriale  e  paesaggistica  regionale).  -  1.  La
Giunta regionale adotta il documento programmatico, comprensivo delle
informazioni necessarie per  il  processo  di  VAS,  che  illustra  i
contenuti generali del  PTR  o  del  PPR  o  del  piano  territoriale
regionale con  specifica  considerazione  dei  valori  paesaggistici,
informa  le  province,  la  citta'  metropolitana  e  la   competente
commissione consiliare permanente  regionale  e  trasmette  gli  atti
all'autorita' competente alla VAS e ai soggetti competenti in materia
ambientale ai fini dell'espletamento della fase di specificazione dei
contenuti del rapporto ambientale, da concludere entro novanta giorni
dalla trasmissione del documento programmatico. 
  2. Decorso il termine di  cui  al  comma  1,  la  Giunta  regionale
predispone e adotta il piano, comprensivo delle eventuali  misure  di
salvaguardia ai sensi dell'art. 58 e lo  trasmette  alle  province  e
alla citta' metropolitana che, entro i  successivi  sessanta  giorni,
esprimono parere con deliberazione consiliare e lo  trasmettono  alla
Regione. Il piano e' trasmesso inoltre all'autorita' competente  alla
VAS e ai soggetti competenti in materia ambientale, che, nello stesso
termine, possono fornire i propri contributi; contestualmente e' data
notizia dell'adozione sul bollettino  ufficiale  della  Regione,  con
indicazione dell'indirizzo del sito informatico in cui chiunque  puo'
prendere visione degli  elaborati  al  fine  di  far  pervenire,  nei
successivi sessanta giorni, osservazioni, anche ai fini del  processo
di VAS. 
  3. Decorsi i termini di  cui  al  comma  2,  la  Giunta  regionale,
esaminati i pareri e  le  osservazioni,  compresi  i  contributi  dei
soggetti competenti in materia ambientale  consultati,  tenuto  conto
del parere motivato  di  compatibilita'  ambientale  e  acquisito  il
parere della commissione  tecnica  urbanistica  e  della  commissione
regionale per i beni culturali e paesaggistici,  espresso  in  seduta
congiunta  entro   trenta   giorni   dalla   richiesta,   assume   le
determinazioni del caso e procede, con provvedimento  motivato,  alla
predisposizione degli elaborati definitivi. 
  4. Il piano e',  quindi,  sottoposto  al  Consiglio  regionale  per
l'approvazione. 
  5. Per il PPR o  il  piano  territoriale  regionale  con  specifica
considerazione dei valori paesaggistici, l'approvazione da parte  del
Consiglio regionale tiene conto degli esiti degli accordi  intercorsi
con il Ministero per i beni e le attivita' culturali.".