Art. 11 
 
           Inserimento dell'art. 7-bis nella l.r. 56/1977 
 
  1. Dopo l'art. 7 della l.r. 56/1977 e' inserito il seguente: 
  "Art.  7-bis.  (Formazione  e  approvazione  degli   strumenti   di
pianificazione territoriale  di  coordinamento  provinciale  e  della
citta' metropolitana). - 1. La provincia o  la  citta'  metropolitana
predispone, con il concorso dei comuni, attuato secondo le  modalita'
dell'art. 9-ter, la proposta tecnica di progetto preliminare di piano
di cui all'art. 6, comma 5; nella medesima fase di predisposizione la
provincia  o  la  citta'  metropolitana  consulta  la   Regione   per
approfondire le relazioni con la programmazione e  la  pianificazione
regionale. 
  2. La proposta, comprensiva delle informazioni  necessarie  per  il
processo di VAS, e' trasmessa ai comuni o alle forme associative  che
svolgono la funzione in materia di  pianificazione  urbanistica  che,
entro sessanta giorni dalla ricezione, esprimono il loro parere e  lo
trasmettono alla provincia o alla citta' metropolitana; tale proposta
e' trasmessa,  altresi',  all'autorita'  competente  alla  VAS  e  ai
soggetti competenti in materia ambientale ai  fini  dell'espletamento
della fase di specificazione dei contenuti del  rapporto  ambientale,
da concludere entro novanta giorni dalla trasmissione. 
  3. La provincia o la citta' metropolitana adotta il PTCP o il PTCM,
con l'indicazione delle eventuali misure  di  salvaguardia  ai  sensi
dell'art. 58. Dell'adozione del piano e' data notizia sul  bollettino
ufficiale della Regione con  l'indicazione  dell'indirizzo  del  sito
informatico in cui chiunque puo' prendere visione degli elaborati  al
fine  di  presentare,  nei  successivi  sessanta  giorni,   eventuali
osservazioni, anche  ai  fini  del  processo  di  VAS;  il  piano  e'
contestualmente trasmesso all'autorita'  competente  alla  VAS  e  ai
soggetti competenti in  materia  ambientale,  che,  entro  lo  stesso
termine, possono fornire i propri contributi. 
  4. Per l'acquisizione dei pareri e dei contributi di cui ai commi 2
e 3 o per la consultazione di altri  enti,  associazioni  o  soggetti
comunque interessati al processo di pianificazione, la provincia o la
citta' metropolitana puo' convocare apposite assemblee consultive, da
svolgersi nei tempi in tali commi stabiliti. 
  5. Alle assemblee di cui al comma 4  partecipano  i  rappresentanti
delegati  dai  soggetti  invitati;   la   provincia   o   la   citta'
metropolitana con proprio atto disciplina le modalita' di svolgimento
delle assemblee. 
  6. Decorsi i termini di cui al comma 3, la provincia  o  la  citta'
metropolitana, esaminati i  pareri  e  le  osservazioni,  compresi  i
contributi dei soggetti competenti in materia ambientale  consultati,
tenuto conto del  parere  motivato  di  compatibilita'  ambientale  e
assunte le  relative  determinazioni,  trasmette  gli  elaborati  del
piano, corredato dai pareri espressi, alla Giunta regionale, avviando
con la stessa un'attivita' di confronto e copianificazione. 
  7. A  seguito  delle  attivita'  di  cui  al  comma  6,  la  Giunta
regionale,  entro  centoventi  giorni  dalla  ricezione  degli  atti,
acquisito il parere della commissione  tecnica  urbanistica  e  della
commissione regionale per i beni culturali e paesaggistici,  espresso
in seduta congiunta entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  esprime
parere,  che  assume  carattere  vincolante   qualora   riguardi   la
conformita' del piano agli strumenti di pianificazione  regionale  di
cui all'art. 3, comma 1, lettera a) e agli altri strumenti settoriali
a valenza territoriale di livello regionale. 
  8. La provincia o la citta' metropolitana, acquisito il  parere  di
cui  al  comma  7,  recepisce  le  indicazioni  in  esso   contenute,
provvedendo  all'elaborazione  definitiva  del  piano  e   alla   sua
approvazione. 
  9. La provincia o la citta' metropolitana  trasmette  alla  Regione
copia del piano approvato.".