Art. 11 Inserimento dell'art. 7-bis nella l.r. 56/1977 1. Dopo l'art. 7 della l.r. 56/1977 e' inserito il seguente: "Art. 7-bis. (Formazione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale di coordinamento provinciale e della citta' metropolitana). - 1. La provincia o la citta' metropolitana predispone, con il concorso dei comuni, attuato secondo le modalita' dell'art. 9-ter, la proposta tecnica di progetto preliminare di piano di cui all'art. 6, comma 5; nella medesima fase di predisposizione la provincia o la citta' metropolitana consulta la Regione per approfondire le relazioni con la programmazione e la pianificazione regionale. 2. La proposta, comprensiva delle informazioni necessarie per il processo di VAS, e' trasmessa ai comuni o alle forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica che, entro sessanta giorni dalla ricezione, esprimono il loro parere e lo trasmettono alla provincia o alla citta' metropolitana; tale proposta e' trasmessa, altresi', all'autorita' competente alla VAS e ai soggetti competenti in materia ambientale ai fini dell'espletamento della fase di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale, da concludere entro novanta giorni dalla trasmissione. 3. La provincia o la citta' metropolitana adotta il PTCP o il PTCM, con l'indicazione delle eventuali misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 58. Dell'adozione del piano e' data notizia sul bollettino ufficiale della Regione con l'indicazione dell'indirizzo del sito informatico in cui chiunque puo' prendere visione degli elaborati al fine di presentare, nei successivi sessanta giorni, eventuali osservazioni, anche ai fini del processo di VAS; il piano e' contestualmente trasmesso all'autorita' competente alla VAS e ai soggetti competenti in materia ambientale, che, entro lo stesso termine, possono fornire i propri contributi. 4. Per l'acquisizione dei pareri e dei contributi di cui ai commi 2 e 3 o per la consultazione di altri enti, associazioni o soggetti comunque interessati al processo di pianificazione, la provincia o la citta' metropolitana puo' convocare apposite assemblee consultive, da svolgersi nei tempi in tali commi stabiliti. 5. Alle assemblee di cui al comma 4 partecipano i rappresentanti delegati dai soggetti invitati; la provincia o la citta' metropolitana con proprio atto disciplina le modalita' di svolgimento delle assemblee. 6. Decorsi i termini di cui al comma 3, la provincia o la citta' metropolitana, esaminati i pareri e le osservazioni, compresi i contributi dei soggetti competenti in materia ambientale consultati, tenuto conto del parere motivato di compatibilita' ambientale e assunte le relative determinazioni, trasmette gli elaborati del piano, corredato dai pareri espressi, alla Giunta regionale, avviando con la stessa un'attivita' di confronto e copianificazione. 7. A seguito delle attivita' di cui al comma 6, la Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti, acquisito il parere della commissione tecnica urbanistica e della commissione regionale per i beni culturali e paesaggistici, espresso in seduta congiunta entro trenta giorni dalla richiesta, esprime parere, che assume carattere vincolante qualora riguardi la conformita' del piano agli strumenti di pianificazione regionale di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) e agli altri strumenti settoriali a valenza territoriale di livello regionale. 8. La provincia o la citta' metropolitana, acquisito il parere di cui al comma 7, recepisce le indicazioni in esso contenute, provvedendo all'elaborazione definitiva del piano e alla sua approvazione. 9. La provincia o la citta' metropolitana trasmette alla Regione copia del piano approvato.".