Art. 12 
 
             Sostituzione dell'art. 8 della l.r. 56/1977 
 
  1. L'art. 8 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 8. (Efficacia degli strumenti di pianificazione  territoriale
e paesaggistica). - 1. I piani di cui all'art. 3,  comma  1,  lettere
a), b) e c) sono pubblicati, in seguito alla loro  approvazione,  per
estratto  sul  bollettino  ufficiale  della  Regione  e  in   formato
integrale  sul  sito  informatico  dell'ente   proponente;   con   la
pubblicazione   assumono   efficacia,   che   mantengono   a    tempo
indeterminato,  se  non   diversamente   specificato   nell'atto   di
approvazione, nei confronti di tutti i soggetti pubblici  e  privati,
nei limiti previsti dalla legislazione. 
  2. Dalla data di adozione dei piani di cui al comma 1, nonche'  dei
piani  d'area  delle  aree  protette,  si  applicano  le  misure   di
salvaguardia  di  cui   all'art.   58   esclusivamente   alle   norme
specificatamente  individuate  nell'atto  di  adozione,  a  pena   di
inefficacia  delle  misure  stesse;  per  il  PPR  o  per  il   piano
territoriale  regionale  con  specifica  considerazione  dei   valori
paesaggistici, si applicano, altresi', le misure di  salvaguardia  di
cui al d.lgs. 42/2004. 
  3. Nel caso in cui  i  piani  di  cui  al  comma  1  comportino  la
revisione degli strumenti urbanistici generali di livello comunale  o
l'introduzione di varianti agli stessi, si applicano le  disposizioni
del Titolo III. 
  4. I piani di cui al comma 1 possono contenere: 
    a) indirizzi; 
    b)  direttive  che  esigono   attuazione   nella   pianificazione
provinciale, della citta' metropolitana e comunale; 
    c) prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina locale
vigente e cogenti anche nei confronti dei privati, delle  quali  deve
essere evidenziata in modo espresso, a pena d'inefficacia,  nell'atto
di approvazione, la loro prevalenza e cogenza. 
  5. I piani di cui al comma 1 si attuano secondo i disposti  di  cui
all'art. 8 bis, fatto salvo quanto previsto al comma 4, lettera c).".