Art. 12 Sostituzione dell'art. 8 della l.r. 56/1977 1. L'art. 8 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: "Art. 8. (Efficacia degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica). - 1. I piani di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c) sono pubblicati, in seguito alla loro approvazione, per estratto sul bollettino ufficiale della Regione e in formato integrale sul sito informatico dell'ente proponente; con la pubblicazione assumono efficacia, che mantengono a tempo indeterminato, se non diversamente specificato nell'atto di approvazione, nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla legislazione. 2. Dalla data di adozione dei piani di cui al comma 1, nonche' dei piani d'area delle aree protette, si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 58 esclusivamente alle norme specificatamente individuate nell'atto di adozione, a pena di inefficacia delle misure stesse; per il PPR o per il piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, si applicano, altresi', le misure di salvaguardia di cui al d.lgs. 42/2004. 3. Nel caso in cui i piani di cui al comma 1 comportino la revisione degli strumenti urbanistici generali di livello comunale o l'introduzione di varianti agli stessi, si applicano le disposizioni del Titolo III. 4. I piani di cui al comma 1 possono contenere: a) indirizzi; b) direttive che esigono attuazione nella pianificazione provinciale, della citta' metropolitana e comunale; c) prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina locale vigente e cogenti anche nei confronti dei privati, delle quali deve essere evidenziata in modo espresso, a pena d'inefficacia, nell'atto di approvazione, la loro prevalenza e cogenza. 5. I piani di cui al comma 1 si attuano secondo i disposti di cui all'art. 8 bis, fatto salvo quanto previsto al comma 4, lettera c).".