Art. 13 Sostituzione dell'art. 8-bis della l.r. 56/1977 1. L'art. 8-bis della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: "Art. 8-bis. (Attuazione degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica). - 1. Il PTR si attua mediante l'adeguamento dei PTCP, del PTCM e dei PRG, nonche' mediante i piani e i programmi di settore, i progetti di rilievo regionale o provinciale o metropolitano o attuativi di normative speciali dello Stato o della Regione. 2. I PTCP e il PTCM si attuano mediante l'adeguamento dei PRG, nonche' mediante i piani e i programmi di settore, i progetti di rilievo provinciale o metropolitano o attuativi di normative speciali dello Stato o della Regione. 3. I piani di settore, se contengono disposizioni di carattere territoriale, incidenti sull'uso del suolo, sono approvati con le procedure di cui alla presente legge ove non espressamente disciplinati da specifica normativa che garantisca equivalenti procedure di partecipazione; tali piani costituiscono variante ai piani territoriali degli enti dello stesso livello, purche' approvati dall'organo competente per l'approvazione del piano territoriale. I piani regionali di settore possono contenere disposizioni espressamente dichiarate immediatamente vincolanti e prevalenti sulla disciplina dei PTCP, del PTCM e dei piani di livello locale; i PTCP e il PTCM di settore possono contenere disposizioni espressamente dichiarate immediatamente vincolanti e prevalenti sulla disciplina dei piani di livello locale. In caso di necessita' di variante al PPR o al piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, deve essere comunque esperita la procedura di cui all'art. 7. 4. Il PPR o il piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici si attua mediante l'adeguamento dei PTCP, del PTCM e dei PRG. 5. Il PPR o il piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici puo', altresi', essere attuato mediante strumenti di approfondimento paesaggistico, espressamente previsti dalla normativa del piano stesso, formati dalla Regione, anche d'intesa con le province e la citta' metropolitana e approvati in conformita' ai disposti dell'art. 7. 6. L'adeguamento al PPR o al piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici avviene: a) per i PTCP e il PTCM, mediante variante formata e approvata ai sensi dell'art. 7 bis; la provincia o la citta' metropolitana trasmette il piano anche al Ministero per i beni e le attivita' culturali contestualmente all'invio in Regione; la Regione e il Ministero possono concordare modalita' di coordinamento per l'espressione del parere di competenza; b) per i PRG, mediante variante formata e approvata secondo il procedimento di cui all'art. 15; in tali casi e' invitato alla conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'art. 15 bis anche il Ministero per i beni e le attivita' culturali per l'espressione delle proprie considerazioni e osservazioni; la Regione e il Ministero possono concordare modalita' congiunte di partecipazione alla conferenza; c) per gli strumenti della pianificazione settoriale, mediante il rispetto e l'attuazione delle disposizioni della pianificazione paesaggistica provvedendo, ove necessario, alla formazione di varianti di adeguamento; d) per i piani d'area delle aree protette, mediante verifica di conformita' allo strumento di pianificazione paesaggistica regionale secondo le modalita' in esso definite, provvedendo, ove necessario, alla formazione di varianti di adeguamento. 7. La Giunta regionale puo' specificare con apposito regolamento le modalita' di adeguamento al PPR e di attuazione del piano medesimo o al piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, secondo i principi stabiliti nel presente articolo. 8. I piani paesistici vigenti, attuativi del piano territoriale regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 388-9126 del 19 giugno 1997, in assenza di specifico atto che li rimuova, mantengono la loro efficacia e sono verificati secondo le modalita' contenute nel PPR o nel piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici. Le varianti ai predetti piani paesistici di competenza regionale sono approvate con deliberazione della Giunta regionale con la procedura di cui all'art. 7, commi 1, 2 e 3 e le varianti ai predetti piani paesistici di competenza provinciale sono approvate con la procedura di cui all'art. 7 bis; tali varianti assumono efficacia a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. 9. Gli strumenti di pianificazione territoriale possono prevedere modalita' attuative di perequazione territoriale tese ad assicurare, mediante accordi, compensazioni e ridistribuzioni di vantaggi e di costi relativi a politiche territoriali. 10. Il Consiglio regionale puo' emanare indirizzi, anche settoriali o riferiti ad ambiti territoriali limitati, rivolti alle province, alla citta' metropolitana e ai comuni per la redazione e la gestione dei piani di loro competenza, ai fini dell'attuazione dei piani regionali.".