Art. 13 
 
           Sostituzione dell'art. 8-bis della l.r. 56/1977 
 
  1. L'art. 8-bis della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: 
  "Art.  8-bis.  (Attuazione  degli   strumenti   di   pianificazione
territoriale  e  paesaggistica).  -  1.  Il  PTR  si  attua  mediante
l'adeguamento dei PTCP, del PTCM e dei PRG, nonche' mediante i  piani
e  i  programmi  di  settore,  i  progetti  di  rilievo  regionale  o
provinciale o metropolitano o attuativi di normative  speciali  dello
Stato o della Regione. 
  2. I PTCP e il PTCM si  attuano  mediante  l'adeguamento  dei  PRG,
nonche' mediante i piani e i programmi  di  settore,  i  progetti  di
rilievo provinciale o metropolitano o attuativi di normative speciali
dello Stato o della Regione. 
  3. I piani di settore,  se  contengono  disposizioni  di  carattere
territoriale, incidenti sull'uso del suolo,  sono  approvati  con  le
procedure  di  cui  alla  presente  legge   ove   non   espressamente
disciplinati  da  specifica  normativa  che  garantisca   equivalenti
procedure di partecipazione; tali  piani  costituiscono  variante  ai
piani territoriali degli enti dello stesso livello, purche' approvati
dall'organo competente per l'approvazione del piano  territoriale.  I
piani   regionali   di   settore   possono   contenere   disposizioni
espressamente dichiarate immediatamente vincolanti e prevalenti sulla
disciplina dei PTCP, del PTCM e dei piani di livello locale; i PTCP e
il PTCM  di  settore  possono  contenere  disposizioni  espressamente
dichiarate immediatamente vincolanti e  prevalenti  sulla  disciplina
dei piani di livello locale. In caso di necessita' di variante al PPR
o al piano territoriale regionale con  specifica  considerazione  dei
valori paesaggistici, deve essere comunque esperita la  procedura  di
cui all'art. 7. 
  4.  Il  PPR  o  il  piano  territoriale  regionale  con   specifica
considerazione   dei   valori   paesaggistici   si   attua   mediante
l'adeguamento dei PTCP, del PTCM e dei PRG. 
  5.  Il  PPR  o  il  piano  territoriale  regionale  con   specifica
considerazione  dei  valori  paesaggistici  puo',  altresi',   essere
attuato  mediante   strumenti   di   approfondimento   paesaggistico,
espressamente previsti dalla  normativa  del  piano  stesso,  formati
dalla  Regione,  anche  d'intesa  con  le  province   e   la   citta'
metropolitana e approvati in conformita' ai disposti dell'art. 7. 
  6. L'adeguamento al PPR  o  al  piano  territoriale  regionale  con
specifica considerazione dei valori paesaggistici avviene: 
    a) per i PTCP e il PTCM, mediante variante formata e approvata ai
sensi dell'art.  7  bis;  la  provincia  o  la  citta'  metropolitana
trasmette il piano anche al Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali contestualmente all'invio  in  Regione;  la  Regione  e  il
Ministero  possono  concordare   modalita'   di   coordinamento   per
l'espressione del parere di competenza; 
    b) per i PRG, mediante variante formata e  approvata  secondo  il
procedimento di cui all'art.  15;  in  tali  casi  e'  invitato  alla
conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'art.  15  bis
anche  il  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali   per
l'espressione delle proprie considerazioni e osservazioni; la Regione
e  il   Ministero   possono   concordare   modalita'   congiunte   di
partecipazione alla conferenza; 
    c) per gli strumenti della pianificazione settoriale, mediante il
rispetto  e  l'attuazione  delle  disposizioni  della  pianificazione
paesaggistica  provvedendo,  ove  necessario,  alla   formazione   di
varianti di adeguamento; 
    d) per i piani d'area delle aree protette, mediante  verifica  di
conformita' allo strumento di pianificazione paesaggistica  regionale
secondo le modalita' in esso definite, provvedendo,  ove  necessario,
alla formazione di varianti di adeguamento. 
  7. La Giunta regionale puo' specificare con apposito regolamento le
modalita' di adeguamento al PPR e di attuazione del piano medesimo  o
al piano territoriale  regionale  con  specifica  considerazione  dei
valori paesaggistici,  secondo  i  principi  stabiliti  nel  presente
articolo. 
  8. I piani paesistici vigenti,  attuativi  del  piano  territoriale
regionale approvato con  deliberazione  del  Consiglio  regionale  n.
388-9126 del 19 giugno 1997, in assenza  di  specifico  atto  che  li
rimuova, mantengono la loro efficacia e sono  verificati  secondo  le
modalita' contenute nel PPR o nel piano  territoriale  regionale  con
specifica considerazione dei valori  paesaggistici.  Le  varianti  ai
predetti piani paesistici di competenza regionale sono approvate  con
deliberazione della Giunta regionale con la procedura di cui all'art.
7, commi 1, 2 e 3 e le  varianti  ai  predetti  piani  paesistici  di
competenza  provinciale  sono  approvate  con  la  procedura  di  cui
all'art. 7 bis; tali varianti  assumono  efficacia  a  seguito  della
pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. 
  9. Gli strumenti di pianificazione territoriale  possono  prevedere
modalita' attuative di perequazione territoriale tese ad  assicurare,
mediante accordi, compensazioni e ridistribuzioni di  vantaggi  e  di
costi relativi a politiche territoriali. 
  10. Il Consiglio regionale puo' emanare indirizzi, anche settoriali
o riferiti ad ambiti territoriali limitati,  rivolti  alle  province,
alla citta' metropolitana e ai comuni per la redazione e la  gestione
dei piani di loro  competenza,  ai  fini  dell'attuazione  dei  piani
regionali.".