Art. 16 Sostituzione dell'art. 8-quinquies della l.r. 56/1977 1. L'art. 8-quinquies della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: "Art. 8-quinquies. (Formazione e approvazione del progetto territoriale operativo). - 1. I PTO sono formati rispettivamente dalla Giunta regionale, dalla provincia o dalla citta' metropolitana a seconda del piano territoriale approvato che li determina. 2. La Giunta regionale, nei casi di propria competenza, adotta il PTO successivamente ai pareri, espressi dalle province, dalla citta' metropolitana, dai comuni o dalle forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica interessate e dai soggetti con competenza ambientale. I pareri sono espressi entro novanta giorni dal ricevimento della proposta inviata dalla Giunta regionale; trascorso tale termine, la Giunta regionale puo', in ogni caso, procedere all'adozione. 3. La provincia o la citta' metropolitana predispone, nei casi di propria competenza, il PTO e, acquisito il parere dei comuni o delle forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica interessate e dei soggetti con competenza ambientale, lo adotta. I pareri sono espressi entro novanta giorni dal ricevimento della proposta inviata dalla provincia o dalla citta' metropolitana; trascorso tale termine, la provincia o la citta' metropolitana puo', in ogni caso, procedere all'adozione. Il piano adottato e' inviato alla Giunta regionale. 4. La Giunta regionale da' notizia dell'adozione dei progetti di cui ai commi 2 e 3 sul bollettino ufficiale della Regione, con l'indicazione dell'indirizzo del sito informatico in cui chiunque puo' prendere visione degli elaborati; entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale, chiunque puo' far pervenire alla Giunta regionale, alla provincia o alla citta' metropolitana le proprie motivate osservazioni, anche ai fini del processo di VAS. 5. La Giunta regionale, esaminate le osservazioni pervenute, compresi i contributi dei soggetti con competenza ambientale consultati e acquisito il parere della commissione tecnica urbanistica e della commissione regionale per i beni culturali e paesaggistici, espresso in seduta congiunta entro trenta giorni dalla richiesta, procede, per quanto riguarda i progetti da essa adottati, alla predisposizione, con motivato provvedimento, anche in relazione agli esiti del processo di VAS, degli elaborati definitivi, che vengono trasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione. 6. Le province e la citta' metropolitana, dopo l'esame delle osservazioni pervenute relativamente ai PTO da esse adottati, con motivato provvedimento e in relazione al processo di VAS, provvedono alla predisposizione degli elaborati definitivi. 7. I progetti di competenza provinciale o metropolitana, acquisito il parere di conformita' con gli strumenti di pianificazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), espresso dalla Giunta regionale nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, sono trasmessi alla provincia o alla citta' metropolitana per l'approvazione. 8. I progetti di cui al presente articolo sono assoggettati a VAS; le relative varianti sono sottoposte a verifica di assoggettabilita' da effettuarsi prima dell'adozione della variante stessa, con consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta; la verifica si conclude con il provvedimento dell'autorita' competente per la VAS, nei successivi sessanta giorni.".