Art. 16 
 
        Sostituzione dell'art. 8-quinquies della l.r. 56/1977 
 
  1.  L'art.  8-quinquies  della  l.r.  56/1977  e'  sostituito   dal
seguente: 
  "Art.  8-quinquies.  (Formazione  e   approvazione   del   progetto
territoriale operativo). - 1.  I  PTO  sono  formati  rispettivamente
dalla Giunta regionale, dalla provincia o dalla citta'  metropolitana
a seconda del piano territoriale approvato che li determina. 
  2. La Giunta regionale, nei casi di propria competenza,  adotta  il
PTO successivamente ai pareri, espressi dalle province, dalla  citta'
metropolitana, dai comuni o dalle forme associative che  svolgono  la
funzione in materia di pianificazione urbanistica interessate  e  dai
soggetti con competenza ambientale.  I  pareri  sono  espressi  entro
novanta giorni dal ricevimento della proposta  inviata  dalla  Giunta
regionale; trascorso tale termine, la Giunta regionale puo', in  ogni
caso, procedere all'adozione. 
  3. La provincia o la citta' metropolitana predispone, nei  casi  di
propria competenza, il PTO e, acquisito il parere dei comuni o  delle
forme  associative  che  svolgono   la   funzione   in   materia   di
pianificazione urbanistica interessate e dei soggetti con  competenza
ambientale, lo adotta. I pareri sono espressi  entro  novanta  giorni
dal ricevimento della proposta inviata dalla provincia o dalla citta'
metropolitana; trascorso tale  termine,  la  provincia  o  la  citta'
metropolitana puo', in ogni caso, procedere  all'adozione.  Il  piano
adottato e' inviato alla Giunta regionale. 
  4. La Giunta regionale da' notizia dell'adozione  dei  progetti  di
cui ai commi 2 e  3  sul  bollettino  ufficiale  della  Regione,  con
l'indicazione dell'indirizzo del sito  informatico  in  cui  chiunque
puo' prendere visione degli elaborati; entro  sessanta  giorni  dalla
pubblicazione sul bollettino ufficiale, chiunque puo'  far  pervenire
alla Giunta regionale, alla provincia o alla citta' metropolitana  le
proprie motivate osservazioni, anche ai fini del processo di VAS. 
  5.  La  Giunta  regionale,  esaminate  le  osservazioni  pervenute,
compresi  i  contributi  dei  soggetti  con   competenza   ambientale
consultati  e  acquisito  il   parere   della   commissione   tecnica
urbanistica e della commissione regionale  per  i  beni  culturali  e
paesaggistici, espresso in seduta congiunta entro trenta giorni dalla
richiesta, procede, per quanto riguarda i progetti da essa  adottati,
alla predisposizione, con motivato provvedimento, anche in  relazione
agli esiti del processo  di  VAS,  degli  elaborati  definitivi,  che
vengono trasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione. 
  6. Le province  e  la  citta'  metropolitana,  dopo  l'esame  delle
osservazioni pervenute relativamente ai PTO  da  esse  adottati,  con
motivato provvedimento e in relazione al processo di VAS,  provvedono
alla predisposizione degli elaborati definitivi. 
  7. I progetti di competenza provinciale o metropolitana,  acquisito
il parere di conformita' con gli strumenti di pianificazione  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera a), espresso dalla Giunta regionale  nel
termine di sessanta  giorni  dalla  richiesta,  sono  trasmessi  alla
provincia o alla citta' metropolitana per l'approvazione. 
  8. I progetti di cui al presente articolo sono assoggettati a  VAS;
le relative varianti sono sottoposte a verifica di  assoggettabilita'
da  effettuarsi  prima  dell'adozione  della  variante  stessa,   con
consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale,  che  si
pronunciano entro trenta  giorni  dalla  richiesta;  la  verifica  si
conclude con il provvedimento dell'autorita' competente per  la  VAS,
nei successivi sessanta giorni.".