Art. 17 
 
           Modifiche all'art. 8 sexies della l.r. 56/1977 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 8  sexies  della  l.r.  56/1977  la  parola
"Regionale"  e'  sostituita  dalle  seguenti:  "dell'ente  competente
all'approvazione". 
  2. Il comma 3 dell'art. 8 sexies della l.r. 56/1977 e' abrogato. 
  3. Il comma 4 dell'art. 8 sexies della l.r. 56/1977  e'  sostituito
dal seguente: 
  "4. Le  varianti  agli  strumenti  urbanistici  locali  di  cui  al
presente articolo sono approvate con le  procedure  di  cui  all'art.
15.".