Art. 17 Modifiche all'art. 8 sexies della l.r. 56/1977 1. Al comma 1 dell'art. 8 sexies della l.r. 56/1977 la parola "Regionale" e' sostituita dalle seguenti: "dell'ente competente all'approvazione". 2. Il comma 3 dell'art. 8 sexies della l.r. 56/1977 e' abrogato. 3. Il comma 4 dell'art. 8 sexies della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: "4. Le varianti agli strumenti urbanistici locali di cui al presente articolo sono approvate con le procedure di cui all'art. 15.".