Art. 2 Inserimento dell'art. 1 bis nella l.r. 56/1977 1. Dopo l'art. 1 della l.r. 56/1977 e' inserito il seguente: "Art. 1-bis. (Copianificazione, partecipazione e sostenibilita'). - 1. I processi di pianificazione del territorio avvengono applicando i principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, mediante il confronto e i processi di copianificazione tra i soggetti di cui all'art. 2; la copianificazione garantisce la partecipazione attiva e con pari dignita' delle amministrazioni interessate, ciascuna per le proprie competenze. 2. I processi di formazione degli strumenti di pianificazione sono pubblici; l'ente che li promuove garantisce l'informazione, la conoscenza dei processi e dei procedimenti e la partecipazione dei cittadini agli stessi, assicurando altresi' la concreta partecipazione degli enti, dei portatori d'interesse diffuso e dei cittadini, singoli o associati, attraverso specifici momenti di confronto. 3. Gli strumenti di pianificazione, ai diversi livelli, nel rispetto delle finalita' di cui all'art. 1, assicurano lo sviluppo sostenibile del territorio attraverso: a) la riqualificazione degli ambiti gia' urbanizzati; b) il contenimento del consumo di suolo, limitandone i nuovi impegni ai casi in cui non vi siano soluzioni alternative; c) la progettazione attenta all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e all'efficienza energetica; d) la valutazione ambientale strategica (VAS) delle scelte relative all'utilizzo delle risorse territoriali, all'assetto del territorio, all'ambiente, alla salute, alla realta' sociale ed economica, al fine di verificare la coerenza, gli effetti e la necessita' di tali scelte.".