Art. 2 
 
           Inserimento dell'art. 1 bis nella l.r. 56/1977 
 
  1. Dopo l'art. 1 della l.r. 56/1977 e' inserito il seguente: 
  "Art. 1-bis. (Copianificazione, partecipazione e sostenibilita'). -
1. I processi di pianificazione del territorio avvengono applicando i
principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza,  mediante
il confronto e i processi di copianificazione tra i soggetti  di  cui
all'art. 2; la copianificazione garantisce la partecipazione attiva e
con pari dignita' delle amministrazioni interessate, ciascuna per  le
proprie competenze. 
  2. I processi di formazione degli strumenti di pianificazione  sono
pubblici;  l'ente  che  li  promuove  garantisce  l'informazione,  la
conoscenza dei processi e dei procedimenti e  la  partecipazione  dei
cittadini   agli   stessi,   assicurando   altresi'    la    concreta
partecipazione degli enti, dei portatori d'interesse  diffuso  e  dei
cittadini, singoli  o  associati,  attraverso  specifici  momenti  di
confronto. 
  3.  Gli  strumenti  di  pianificazione,  ai  diversi  livelli,  nel
rispetto delle finalita' di cui all'art. 1,  assicurano  lo  sviluppo
sostenibile del territorio attraverso: 
    a) la riqualificazione degli ambiti gia' urbanizzati; 
    b) il contenimento del consumo  di  suolo,  limitandone  i  nuovi
impegni ai casi in cui non vi siano soluzioni alternative; 
    c) la progettazione attenta all'utilizzo delle fonti  energetiche
rinnovabili e all'efficienza energetica; 
    d)  la  valutazione  ambientale  strategica  (VAS)  delle  scelte
relative all'utilizzo delle  risorse  territoriali,  all'assetto  del
territorio,  all'ambiente,  alla  salute,  alla  realta'  sociale  ed
economica, al fine di  verificare  la  coerenza,  gli  effetti  e  la
necessita' di tali scelte.".