Art. 21 
 
            Sostituzione dell'art. 10 della l.r. 56/1977 
 
  1. L'art. 10 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 10. (Varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e
paesaggistica). - 1. Il PTR, i PTCP e il PTCM sono aggiornati  almeno
ogni dieci anni e comunque in relazione al variare  delle  situazioni
sociali ed economiche. 
  2.  Il  PPR  e  il  piano  territoriale  regionale  con   specifica
considerazione dei valori paesaggistici sono variati con le procedure
disciplinate dalla normativa statale e dalle disposizioni dell'art. 7
in quanto compatibili con la legislazione statale. 
  3. Fatte salve le disposizioni dei commi 4, 5 e 6, il PTR, i PTCP e
il PTCM sono variati con le procedure previste e  disciplinate  dagli
articoli 7 e 7 bis; il  PTO  e'  variato  con  le  procedure  di  cui
all'art. 8 quinquies. 
  4. Le modifiche ai piani di cui ai commi 1, 2 e  3  che  correggono
errori materiali, che  eliminano  contrasti  fra  enunciazioni  dello
stesso strumento quando sia evidente  e  univoco  il  rimedio  o  che
consistono in correzioni o adeguamenti di elaborati del piano tesi ad
assicurare chiarezza e univocita' senza incidere sulle  scelte  della
pianificazione o in meri aggiornamenti  cartografici  in  materia  di
difesa  del  suolo   derivanti   dall'adeguamento   degli   strumenti
urbanistici, secondo  quanto  disposto  dall'art.  5,  comma  4,  non
costituiscono  variante.  Parimenti  non  costituiscono  variante  le
modifiche al PPR o al  piano  territoriale  regionale  con  specifica
considerazione dei valori paesaggistici  riguardanti  specificazioni,
aggiornamenti   o   adeguamenti   degli   elementi   conoscitivi    o
specificazioni della  delimitazione  delle  aree  soggette  a  tutela
paesaggistica, anche in  conseguenza  di  adeguamenti  effettuati  ad
opera degli strumenti di pianificazione di cui all'art. 3,  comma  1,
lettere b), c) e d). Tali modifiche sono approvate con  deliberazione
dell'organo   di   governo   dell'ente   interessato,   soggetta    a
pubblicazione per estratto sul bollettino ufficiale della Regione  ed
in formato integrale sul sito informatico dell'ente proponente; copia
della deliberazione e degli atti e' trasmessa alla Regione. 
  5.  I  piani  di  settore  regionali  e  provinciali  approvati  in
conformita'  alle  procedure  di  cui  all'art.  8  bis,   comma   3,
costituiscono variante agli strumenti di pianificazione  territoriale
degli enti dello stesso livello. 
  6. Costituiscono variante al PTR, ai PTCP e al PTCM gli accordi  di
programma  per  la  realizzazione   di   progetti   aventi   rilievo,
rispettivamente, regionale, provinciale e metropolitano che  incidono
sull'assetto del territorio o comunque sui contenuti  di  tali  piani
territoriali, nel caso in cui  nel  procedimento  formativo  di  tali
accordi  sia  assicurata  la  partecipazione  dei  cittadini,   siano
dichiarati espressamente  gli  aspetti  oggetto  di  variante  e  sia
acquisito  il  parere   favorevole   della   competente   commissione
consiliare prima della sottoscrizione dell'accordo. 
  7. Fatte salve le disposizioni dei commi 8 e 9, le varianti di  cui
al presente articolo sono soggette a VAS. 
  8. Le varianti di cui al presente  articolo  comportanti  modifiche
minori o riguardanti piccole aree a livello locale sono sottoposte  a
verifica di assoggettabilita' al processo  di  VAS;  la  verifica  e'
effettuata contestualmente all'esame del documento programmatico  del
PTR, del  PPR  o  del  piano  territoriale  regionale  con  specifica
considerazione dei valori paesaggistici o  contestualmente  all'esame
della proposta tecnica di progetto preliminare del PTCP e  del  PTCM,
previa consultazione dei soggetti competenti in  materia  ambientale,
che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta;  la  verifica
si conclude con il provvedimento  dell'autorita'  competente  per  la
VAS, nei successivi sessanta giorni. 
  9. Non sono soggette a procedure di VAS  le  modifiche  di  cui  al
comma 4. 
  10. Le varianti di cui al presente articolo  assumono  efficacia  a
seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. 
  11. In conformita' alle disposizioni in materia di VAS,  la  Giunta
regionale  disciplina,  con  proprio  provvedimento,   le   modalita'
operative per lo svolgimento dei  procedimenti  di  cui  al  presente
articolo.".