Art. 21 Sostituzione dell'art. 10 della l.r. 56/1977 1. L'art. 10 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: "Art. 10. (Varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica). - 1. Il PTR, i PTCP e il PTCM sono aggiornati almeno ogni dieci anni e comunque in relazione al variare delle situazioni sociali ed economiche. 2. Il PPR e il piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici sono variati con le procedure disciplinate dalla normativa statale e dalle disposizioni dell'art. 7 in quanto compatibili con la legislazione statale. 3. Fatte salve le disposizioni dei commi 4, 5 e 6, il PTR, i PTCP e il PTCM sono variati con le procedure previste e disciplinate dagli articoli 7 e 7 bis; il PTO e' variato con le procedure di cui all'art. 8 quinquies. 4. Le modifiche ai piani di cui ai commi 1, 2 e 3 che correggono errori materiali, che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento quando sia evidente e univoco il rimedio o che consistono in correzioni o adeguamenti di elaborati del piano tesi ad assicurare chiarezza e univocita' senza incidere sulle scelte della pianificazione o in meri aggiornamenti cartografici in materia di difesa del suolo derivanti dall'adeguamento degli strumenti urbanistici, secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 4, non costituiscono variante. Parimenti non costituiscono variante le modifiche al PPR o al piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici riguardanti specificazioni, aggiornamenti o adeguamenti degli elementi conoscitivi o specificazioni della delimitazione delle aree soggette a tutela paesaggistica, anche in conseguenza di adeguamenti effettuati ad opera degli strumenti di pianificazione di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d). Tali modifiche sono approvate con deliberazione dell'organo di governo dell'ente interessato, soggetta a pubblicazione per estratto sul bollettino ufficiale della Regione ed in formato integrale sul sito informatico dell'ente proponente; copia della deliberazione e degli atti e' trasmessa alla Regione. 5. I piani di settore regionali e provinciali approvati in conformita' alle procedure di cui all'art. 8 bis, comma 3, costituiscono variante agli strumenti di pianificazione territoriale degli enti dello stesso livello. 6. Costituiscono variante al PTR, ai PTCP e al PTCM gli accordi di programma per la realizzazione di progetti aventi rilievo, rispettivamente, regionale, provinciale e metropolitano che incidono sull'assetto del territorio o comunque sui contenuti di tali piani territoriali, nel caso in cui nel procedimento formativo di tali accordi sia assicurata la partecipazione dei cittadini, siano dichiarati espressamente gli aspetti oggetto di variante e sia acquisito il parere favorevole della competente commissione consiliare prima della sottoscrizione dell'accordo. 7. Fatte salve le disposizioni dei commi 8 e 9, le varianti di cui al presente articolo sono soggette a VAS. 8. Le varianti di cui al presente articolo comportanti modifiche minori o riguardanti piccole aree a livello locale sono sottoposte a verifica di assoggettabilita' al processo di VAS; la verifica e' effettuata contestualmente all'esame del documento programmatico del PTR, del PPR o del piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici o contestualmente all'esame della proposta tecnica di progetto preliminare del PTCP e del PTCM, previa consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta; la verifica si conclude con il provvedimento dell'autorita' competente per la VAS, nei successivi sessanta giorni. 9. Non sono soggette a procedure di VAS le modifiche di cui al comma 4. 10. Le varianti di cui al presente articolo assumono efficacia a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. 11. In conformita' alle disposizioni in materia di VAS, la Giunta regionale disciplina, con proprio provvedimento, le modalita' operative per lo svolgimento dei procedimenti di cui al presente articolo.".