Art. 25 Modifiche all'art. 12 della l.r. 56/1977 1. Al comma 1 dell'art. 12 della l.r. 56/1977, le parole "del piano territoriale" sono sostituite dalle seguenti: "degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica". 2. Al numero 1) del comma 2 dell'art. 12 della l.r. 56/1977, le parole "all'art. 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs. 114/1998" sono sostituite dalle seguenti: "alla normativa regionale sulla disciplina del commercio". 3. Al numero 2) del comma 2 dell'art. 12 della l.r. 56/1977, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' le aree da sottoporre a specifica regolamentazione a causa della presenza di stabilimenti a rischio d'incidente rilevante ai sensi della normativa di settore". 4. Al numero 3) del comma 2 dell'art. 12 della l.r. 56/1977, le parole "del piano territoriale" sono sostituite dalle seguenti: "degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica". 5. Al numero 5) del comma 2 dell'art. 12 della l.r. 56/1977, dopo le parole "destinazioni d'uso,", sono inserite le seguenti: "nonche' delle loro compatibilita' o complementarieta', ". 6. Dopo il numero 5) del comma 2 dell'art. 12 della l.r. 56/1977, e' inserito il seguente: "5 bis) determina la perimetrazione del centro abitato, redatta su mappa catastale aggiornata, delimitando per ciascun centro o nucleo abitato le aree edificate con continuita' ed i lotti interclusi, con esclusione delle aree libere di frangia, anche se gia' urbanizzate; non possono essere compresi nella perimetrazione gli insediamenti sparsi; ". 7. Al numero 7) del comma 2 dell'art. 12 della l.r. 56/1977, le parole "ed ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "e paesaggistica". 8. Al numero 7 bis) del comma 2 dell'art. 12 della l.r. 56/1977, dopo le parole "patrimonio stesso", sono inserite le seguenti: "o alla rimozione degli interventi incongrui". 9. Il numero 8) del comma 2 dell'art. 12 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: "8) puo' individuare, tramite il piano per l'edilizia economica e popolare di cui all'art. 41 o tramite cessione gratuita di aree in sede di redazione degli strumenti urbanistici esecutivi, anche attraverso il ricorso a forme di perequazione urbanistica e di premialita' volumetrica, aree per edilizia sociale, economica e popolare in rapporto alle effettive esigenze locali relative al tempo considerato dal PRG, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 41;". 10. Al numero 9) del comma 2 dell'art. 12 della l.r. 56/1977, dopo le parole "pubblici e privati,", sono inserite le seguenti: "anche mediante il ricorso a strumenti urbanistici esecutivi, ". 11. Dopo il numero 9) del comma 2 dell'art. 12 della l.r. 56/1977 e' inserito il seguente: "9 bis) verifica le previsioni e lo stato di attuazione degli strumenti urbanistici esecutivi vigenti, disciplinando le condizioni per la loro residua attuazione;".