Art. 25 
 
              Modifiche all'art. 12 della l.r. 56/1977 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 12 della l.r. 56/1977, le parole "del piano
territoriale" sono sostituite dalle  seguenti:  "degli  strumenti  di
pianificazione territoriale e paesaggistica". 
  2. Al numero 1) del comma 2 dell'art. 12  della  l.r.  56/1977,  le
parole  "all'art.  3  della  legge  regionale  sulla  disciplina  del
commercio  in  Piemonte  in  attuazione  del  d.lgs.  114/1998"  sono
sostituite dalle seguenti: "alla normativa regionale sulla disciplina
del commercio". 
  3. Al numero 2) del comma 2 dell'art. 12 della l.r.  56/1977,  sono
aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  ",  nonche'  le  aree  da
sottoporre a specifica regolamentazione a  causa  della  presenza  di
stabilimenti a rischio d'incidente rilevante ai sensi della normativa
di settore". 
  4. Al numero 3) del comma 2 dell'art. 12  della  l.r.  56/1977,  le
parole "del  piano  territoriale"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica". 
  5. Al numero 5) del comma 2 dell'art. 12 della l.r.  56/1977,  dopo
le parole "destinazioni d'uso,", sono inserite le seguenti:  "nonche'
delle loro compatibilita' o complementarieta', ". 
  6. Dopo il numero 5) del comma 2 dell'art. 12 della  l.r.  56/1977,
e' inserito il seguente: 
  "5 bis) determina la perimetrazione del centro abitato, redatta  su
mappa catastale aggiornata, delimitando per ciascun centro  o  nucleo
abitato le aree edificate con continuita' ed i lotti interclusi,  con
esclusione delle aree libere di frangia, anche se  gia'  urbanizzate;
non possono essere compresi  nella  perimetrazione  gli  insediamenti
sparsi; ". 
  7. Al numero 7) del comma 2 dell'art. 12  della  l.r.  56/1977,  le
parole  "ed  ambientale"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "e
paesaggistica". 
  8. Al numero 7 bis) del comma 2 dell'art. 12  della  l.r.  56/1977,
dopo le parole "patrimonio stesso", sono  inserite  le  seguenti:  "o
alla rimozione degli interventi incongrui". 
  9. Il numero 8) del comma 2 dell'art.  12  della  l.r.  56/1977  e'
sostituito dal seguente: 
  "8) puo' individuare, tramite il piano per l'edilizia  economica  e
popolare di cui all'art. 41 o tramite cessione gratuita  di  aree  in
sede  di  redazione  degli  strumenti  urbanistici  esecutivi,  anche
attraverso il ricorso  a  forme  di  perequazione  urbanistica  e  di
premialita' volumetrica,  aree  per  edilizia  sociale,  economica  e
popolare in rapporto alle effettive esigenze locali relative al tempo
considerato dal PRG, fatte salve  le  disposizioni  di  cui  all'art.
41;". 
  10. Al numero 9) del comma 2 dell'art. 12 della l.r. 56/1977,  dopo
le parole "pubblici e privati,", sono inserite  le  seguenti:  "anche
mediante il ricorso a strumenti urbanistici esecutivi, ". 
  11. Dopo il numero 9) del comma 2 dell'art. 12 della  l.r.  56/1977
e' inserito il seguente: 
  "9 bis) verifica le previsioni  e  lo  stato  di  attuazione  degli
strumenti urbanistici esecutivi vigenti, disciplinando le  condizioni
per la loro residua attuazione;".