Art. 29 
 
           Inserimento dell'art. 14 bis nella l.r. 56/1977 
 
  1. Dopo l'art. 14 della l.r. 56/1977, e' inserito il seguente: 
  "Art. 14 bis. (Elaborazione del  piano  regolatore  generale  nelle
componenti strutturale e operativa). - 1. Fatte salve le disposizioni
di cui agli articoli 12, 13 e  14,  gli  elaborati  del  PRG  possono
essere articolati  nelle  componenti  strutturale  e  operativa,  nel
rispetto  dell'unitarieta'   del   procedimento   di   formazione   e
approvazione del PRG con le modalita' di cui all'art. 15. 
  2. Attraverso gli elaborati della componente  strutturale  del  PRG
sono riconosciuti,  evidenziati  e  interpretati  i  caratteri  e  le
qualita'  del  territorio;  sono,  altresi',   indicate   le   scelte
fondamentali   e   durature   di    conservazione,    valorizzazione,
riqualificazione, trasformazione e organizzazione, definendo: 
    a) un quadro strutturale, espresso: 
      1) dalla relazione illustrativa di cui all'art.  14,  comma  1,
numero 1); 
      2) dagli allegati tecnici di cui all'art. 14, comma  1,  numero
2), lettere a), c) e c bis); 
      3) dagli elaborati grafici, nelle scale da 1:25.000 a 1:10.000,
atti a definire  l'assetto  complessivo  del  territorio  oggetto  di
pianificazione, in relazione a quanto previsto dall'art. 14, comma 1,
numero 3), lettere a) e d ter) e agli esiti  delle  analisi  relative
agli allegati tecnici; 
    b) un quadro progettuale,  in  scala  almeno  1:10.000,  che  non
assume valore conformativo della proprieta', espresso: 
      1) dagli elaborati grafici di cui all'art. 14, comma 1,  numero
3), lettere 0a) e b); 
      2)  dalla  documentazione  necessaria  a   definire   l'assetto
generale delle ipotesi di sviluppo e di qualificazione del territorio
oggetto di pianificazione e della dotazione complessiva  di  standard
pubblici o di uso pubblico di cui agli articoli 21 e 22. 
  3. Attraverso gli elaborati della  componente  operativa  del  PRG,
conformativi  della  proprieta',  sono  definite   le   azioni,   gli
interventi e i progetti di trasformazione, di riqualificazione  o  di
nuovo impianto da intraprendere, disciplinandone contenuti tecnici  e
modalita'  operative.  Tali  elaborati   comprendono   gli   elementi
necessari a definire  l'attuazione  delle  previsioni  relative  alle
varie parti del territorio oggetto del PRG, nelle scale da 1:5.000  a
1:1.000, in relazione a quanto previsto dall'art. 14, comma 1, numero
2), lettera  b)  e  numero  3),  lettere  c),  d)  e  d  bis)  e  con
riferimento: 
    a)  agli  ambiti  di  nuovo  impianto,  di  trasformazione  e  di
riqualificazione urbanistica  e  agli  ambiti  relativi  alla  citta'
consolidata, con la  definizione  dei  tipi  di  intervento  in  essi
consentiti secondo la classificazione di cui all'art. 13; 
    b) agli ambiti di interesse storico e artistico di  cui  all'art.
24; 
    c)  agli  ambiti  di   interesse   paesaggistico   e   ambientale
riconosciuti in base  alla  legislazione  vigente  o  agli  ulteriori
ambiti definiti all'interno del PRG; 
    d) al rispetto  dei  parametri  relativi  alle  aree  a  standard
pubblico o di uso pubblico di cui agli articoli 21 e 22; 
    e) alle modalita' attuative della perequazione urbanistica di cui
all'art. 12 bis. 
  4. Il PRG di cui al presente articolo contiene altresi': 
    a) le norme di attuazione di cui all'art. 14, comma 1, numero 4),
relative sia alla componente strutturale sia a quella operativa; 
    b) gli elaborati di cui all'art. 14,  comma  1,  numero  4  bis),
relativi al processo di VAS; 
    c) gli elaborati di cui all'art. 14, comma 2, in attuazione della
normativa regionale sulla disciplina del commercio, relativi sia alla
componente strutturale sia a quella operativa. 
  5. L'elaborazione del PRG, come disciplinata dal presente articolo,
e' manifestata all'atto della presentazione  della  proposta  tecnica
del progetto  preliminare  di  cui  all'art.  15,  nell'ambito  della
conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'art. 15  bis,
che si esprime secondo le modalita' previste. 
  6. Gli elaborati della proposta tecnica del progetto preliminare  e
quelli relativi alla proposta tecnica del progetto definitivo di  cui
all'art. 15, commi 1 e 10, sono predisposti secondo le  modalita'  di
cui all'art. 14, commi 3 bis e 3 ter, con  riferimento  ai  contenuti
delle componenti strutturale e operativa del PRG di cui ai commi 2, 3
e 4 del presente articolo. 
  7. Gli elaborati della componente strutturale del  PRG  di  cui  al
comma 2 e quelli di cui al comma 4, sono variati con le procedure  di
cui  all'art.  17,  comma  3,  se   interessano   l'intero   impianto
strutturale o di cui all'art. 17, comma 4, se incidono solo su alcune
parti dell'impianto strutturale del PRG. 
  8. Gli elaborati della componente operativa del PRG di cui al comma
3 e quelli di cui al comma 4, nel caso non comportino modifiche  alla
componente strutturale del PRG, sono variati con la procedura  e  nei
limiti di cui all'art. 17, comma 5. 
  9. Sono  fatti  salvi  gli  adempimenti  connessi  alla  VAS,  come
disciplinati dalla presente legge. 
  10. Con proprio provvedimento, la Giunta regionale detta specifiche
disposizioni relative  alla  redazione  degli  elaborati  di  cui  al
presente  articolo,  finalizzate   a   perseguire   l'uniformita'   e
l'informatizzazione degli elaborati medesimi.".