Art. 29 Inserimento dell'art. 14 bis nella l.r. 56/1977 1. Dopo l'art. 14 della l.r. 56/1977, e' inserito il seguente: "Art. 14 bis. (Elaborazione del piano regolatore generale nelle componenti strutturale e operativa). - 1. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli elaborati del PRG possono essere articolati nelle componenti strutturale e operativa, nel rispetto dell'unitarieta' del procedimento di formazione e approvazione del PRG con le modalita' di cui all'art. 15. 2. Attraverso gli elaborati della componente strutturale del PRG sono riconosciuti, evidenziati e interpretati i caratteri e le qualita' del territorio; sono, altresi', indicate le scelte fondamentali e durature di conservazione, valorizzazione, riqualificazione, trasformazione e organizzazione, definendo: a) un quadro strutturale, espresso: 1) dalla relazione illustrativa di cui all'art. 14, comma 1, numero 1); 2) dagli allegati tecnici di cui all'art. 14, comma 1, numero 2), lettere a), c) e c bis); 3) dagli elaborati grafici, nelle scale da 1:25.000 a 1:10.000, atti a definire l'assetto complessivo del territorio oggetto di pianificazione, in relazione a quanto previsto dall'art. 14, comma 1, numero 3), lettere a) e d ter) e agli esiti delle analisi relative agli allegati tecnici; b) un quadro progettuale, in scala almeno 1:10.000, che non assume valore conformativo della proprieta', espresso: 1) dagli elaborati grafici di cui all'art. 14, comma 1, numero 3), lettere 0a) e b); 2) dalla documentazione necessaria a definire l'assetto generale delle ipotesi di sviluppo e di qualificazione del territorio oggetto di pianificazione e della dotazione complessiva di standard pubblici o di uso pubblico di cui agli articoli 21 e 22. 3. Attraverso gli elaborati della componente operativa del PRG, conformativi della proprieta', sono definite le azioni, gli interventi e i progetti di trasformazione, di riqualificazione o di nuovo impianto da intraprendere, disciplinandone contenuti tecnici e modalita' operative. Tali elaborati comprendono gli elementi necessari a definire l'attuazione delle previsioni relative alle varie parti del territorio oggetto del PRG, nelle scale da 1:5.000 a 1:1.000, in relazione a quanto previsto dall'art. 14, comma 1, numero 2), lettera b) e numero 3), lettere c), d) e d bis) e con riferimento: a) agli ambiti di nuovo impianto, di trasformazione e di riqualificazione urbanistica e agli ambiti relativi alla citta' consolidata, con la definizione dei tipi di intervento in essi consentiti secondo la classificazione di cui all'art. 13; b) agli ambiti di interesse storico e artistico di cui all'art. 24; c) agli ambiti di interesse paesaggistico e ambientale riconosciuti in base alla legislazione vigente o agli ulteriori ambiti definiti all'interno del PRG; d) al rispetto dei parametri relativi alle aree a standard pubblico o di uso pubblico di cui agli articoli 21 e 22; e) alle modalita' attuative della perequazione urbanistica di cui all'art. 12 bis. 4. Il PRG di cui al presente articolo contiene altresi': a) le norme di attuazione di cui all'art. 14, comma 1, numero 4), relative sia alla componente strutturale sia a quella operativa; b) gli elaborati di cui all'art. 14, comma 1, numero 4 bis), relativi al processo di VAS; c) gli elaborati di cui all'art. 14, comma 2, in attuazione della normativa regionale sulla disciplina del commercio, relativi sia alla componente strutturale sia a quella operativa. 5. L'elaborazione del PRG, come disciplinata dal presente articolo, e' manifestata all'atto della presentazione della proposta tecnica del progetto preliminare di cui all'art. 15, nell'ambito della conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'art. 15 bis, che si esprime secondo le modalita' previste. 6. Gli elaborati della proposta tecnica del progetto preliminare e quelli relativi alla proposta tecnica del progetto definitivo di cui all'art. 15, commi 1 e 10, sono predisposti secondo le modalita' di cui all'art. 14, commi 3 bis e 3 ter, con riferimento ai contenuti delle componenti strutturale e operativa del PRG di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. 7. Gli elaborati della componente strutturale del PRG di cui al comma 2 e quelli di cui al comma 4, sono variati con le procedure di cui all'art. 17, comma 3, se interessano l'intero impianto strutturale o di cui all'art. 17, comma 4, se incidono solo su alcune parti dell'impianto strutturale del PRG. 8. Gli elaborati della componente operativa del PRG di cui al comma 3 e quelli di cui al comma 4, nel caso non comportino modifiche alla componente strutturale del PRG, sono variati con la procedura e nei limiti di cui all'art. 17, comma 5. 9. Sono fatti salvi gli adempimenti connessi alla VAS, come disciplinati dalla presente legge. 10. Con proprio provvedimento, la Giunta regionale detta specifiche disposizioni relative alla redazione degli elaborati di cui al presente articolo, finalizzate a perseguire l'uniformita' e l'informatizzazione degli elaborati medesimi.".