Art. 32 Sostituzione dell'art. 16 della l.r. 56/1977 1. L'art. 16 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: "Art. 16. (Piani regolatori intercomunali). - 1. Due o piu' comuni contermini, uniti o associati per la formazione congiunta del PRG, possono adottare un piano regolatore intercomunale sostitutivo, a tutti gli effetti, dei piani regolatori comunali, con i contenuti di cui all'art. 12; gli atti che regolano l'associazione stabiliscono le modalita' di partecipazione dei comuni associati alla formazione e approvazione, nonche' alla variazione del piano regolatore intercomunale. Due o piu' forme associative di comuni possono adottare medesime modalita' di formazione congiunta del PRG o del piano regolatore intercomunale. 2. Ai fini della formazione, adozione, approvazione e pubblicazione dei piani regolatori intercomunali si applicano le norme relative ai PRG. 3. La Regione promuove l'associazione dei comuni per la formazione dei relativi piani regolatori generali intercomunali. A tal fine gli strumenti di pianificazione regionale possono fornire indirizzi e criteri per la delimitazione delle aggregazioni intercomunali finalizzate allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1.".