Art. 32 
 
            Sostituzione dell'art. 16 della l.r. 56/1977 
 
  1. L'art. 16 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 16. (Piani regolatori intercomunali). - 1. Due o piu'  comuni
contermini, uniti o associati per la formazione  congiunta  del  PRG,
possono adottare un piano  regolatore  intercomunale  sostitutivo,  a
tutti gli effetti, dei piani regolatori comunali, con i contenuti  di
cui all'art. 12; gli atti che regolano l'associazione stabiliscono le
modalita' di partecipazione dei comuni associati  alla  formazione  e
approvazione,  nonche'   alla   variazione   del   piano   regolatore
intercomunale.  Due  o  piu'  forme  associative  di  comuni  possono
adottare medesime modalita' di formazione congiunta  del  PRG  o  del
piano regolatore intercomunale. 
  2. Ai fini della formazione, adozione, approvazione e pubblicazione
dei piani regolatori intercomunali si applicano le norme relative  ai
PRG. 
  3. La Regione promuove l'associazione dei comuni per la  formazione
dei relativi piani regolatori generali intercomunali. A tal fine  gli
strumenti di pianificazione regionale  possono  fornire  indirizzi  e
criteri  per  la  delimitazione  delle   aggregazioni   intercomunali
finalizzate allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1.".