Art. 33 
 
          Sostituzione dell'art. 16 bis della l.r. 56/1977 
 
  1. L'art. 16-bis della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: 
  "Art.   16-bis.   (Piano   delle   alienazioni   e   valorizzazioni
immobiliari).  -  1.  Nei  procedimenti  di  riordino,   gestione   e
valorizzazione del patrimonio immobiliare  di  cui  all'art.  58  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  (Disposizioni  urgenti  per  lo
sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione  tributaria)
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  se
il piano delle  alienazioni  e  valorizzazioni  immobiliari  comporta
variante al PRG, lo stesso  e'  trasmesso  all'ente  competente  alla
gestione urbanistica che adotta la relativa variante,  la  quale  non
puo' in alcun caso: 
    a) ridurre la dotazione complessiva di aree  per  servizi  al  di
sotto della soglia minima  prevista  dalla  presente  legge  e  dalle
normative di settore interessate; 
    b) interessare aree cedute al comune in forza di  convenzioni  di
piani esecutivi, nel periodo di efficacia delle convenzioni stesse. 
  2.  L'ente  competente  alla  gestione  urbanistica  trasmette   la
deliberazione di adozione della variante di  cui  al  comma  1  e  la
relativa  completa  documentazione  alla  Regione,   alla   provincia
interessata  e  alla   citta'   metropolitana,   nonche',   ai   fini
dell'acquisizione dei relativi pareri, alle amministrazioni  preposte
alla  tutela  storico-artistica,   archeologica,   architettonica   e
paesaggistico-ambientale; provvede, quindi, a convocare la conferenza
di servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14 quinquies della legge 7
agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti  amministrativi),
finalizzata,  nell'ottica  della  copianificazione,  all'esame  della
variante urbanistica. 
  3. La variante urbanistica e' pubblicata sul sito informatico degli
enti interessati per quindici giorni consecutivi; entro i  successivi
quindici giorni e' possibile presentare osservazioni;  la  conferenza
valuta le osservazioni eventualmente pervenute  e  si  esprime  sulla
variante  urbanistica;  successivamente,   l'ente   competente   alla
gestione urbanistica si esprime, con deliberazione consiliare,  sulla
variante. 
  4. Il procedimento di cui al comma 3 si conclude entro  il  termine
perentorio di novanta giorni dalla deliberazione di cui al  comma  2,
decorso il quale il  consiglio  dell'ente  competente  alla  gestione
urbanistica delibera, comunque, in ordine alla variante urbanistica. 
  5. Le modificazioni  al  PRG  di  cui  al  presente  articolo  sono
soggette alla fase di verifica di assoggettabilita' alla VAS, se  non
escluse ai sensi del comma 6. 
  6. Sono escluse dal processo di VAS le varianti di cui al  presente
articolo che determinano l'uso a livello locale di aree  di  limitate
dimensioni, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia
di VIA; sono, altresi', escluse dal processo di VAS quando  ricorrono
tutte le seguenti condizioni: 
    a)  la  variante  non  riduce  la   tutela   relativa   ai   beni
paesaggistici prevista dallo strumento urbanistico  o  le  misure  di
protezione ambientale derivanti da disposizioni normative; 
    b) la variante  non  incide  sulla  tutela  esercitata  ai  sensi
dell'art. 24; 
    c) la variante non comporta variazioni al  sistema  delle  tutele
ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente. 
  7. Per le varianti  di  cui  al  presente  articolo,  la  VAS,  ove
prevista, e' svolta dall'ente competente  alla  gestione  urbanistica
purche' dotato della struttura di cui all'art. 3  bis,  comma  7,  in
modo  integrato  con  la  procedura  di  approvazione,   secondo   le
specifiche disposizioni disciplinate con apposito provvedimento della
Giunta regionale. Nei casi di  esclusione  di  cui  al  comma  6,  la
deliberazione  di  adozione  della  variante  contiene  la   puntuale
elencazione delle condizioni per  cui  la  variante  e'  esclusa  dal
processo di valutazione.".