Art. 33 Sostituzione dell'art. 16 bis della l.r. 56/1977 1. L'art. 16-bis della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: "Art. 16-bis. (Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari). - 1. Nei procedimenti di riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di cui all'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, se il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari comporta variante al PRG, lo stesso e' trasmesso all'ente competente alla gestione urbanistica che adotta la relativa variante, la quale non puo' in alcun caso: a) ridurre la dotazione complessiva di aree per servizi al di sotto della soglia minima prevista dalla presente legge e dalle normative di settore interessate; b) interessare aree cedute al comune in forza di convenzioni di piani esecutivi, nel periodo di efficacia delle convenzioni stesse. 2. L'ente competente alla gestione urbanistica trasmette la deliberazione di adozione della variante di cui al comma 1 e la relativa completa documentazione alla Regione, alla provincia interessata e alla citta' metropolitana, nonche', ai fini dell'acquisizione dei relativi pareri, alle amministrazioni preposte alla tutela storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale; provvede, quindi, a convocare la conferenza di servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), finalizzata, nell'ottica della copianificazione, all'esame della variante urbanistica. 3. La variante urbanistica e' pubblicata sul sito informatico degli enti interessati per quindici giorni consecutivi; entro i successivi quindici giorni e' possibile presentare osservazioni; la conferenza valuta le osservazioni eventualmente pervenute e si esprime sulla variante urbanistica; successivamente, l'ente competente alla gestione urbanistica si esprime, con deliberazione consiliare, sulla variante. 4. Il procedimento di cui al comma 3 si conclude entro il termine perentorio di novanta giorni dalla deliberazione di cui al comma 2, decorso il quale il consiglio dell'ente competente alla gestione urbanistica delibera, comunque, in ordine alla variante urbanistica. 5. Le modificazioni al PRG di cui al presente articolo sono soggette alla fase di verifica di assoggettabilita' alla VAS, se non escluse ai sensi del comma 6. 6. Sono escluse dal processo di VAS le varianti di cui al presente articolo che determinano l'uso a livello locale di aree di limitate dimensioni, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA; sono, altresi', escluse dal processo di VAS quando ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) la variante non riduce la tutela relativa ai beni paesaggistici prevista dallo strumento urbanistico o le misure di protezione ambientale derivanti da disposizioni normative; b) la variante non incide sulla tutela esercitata ai sensi dell'art. 24; c) la variante non comporta variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente. 7. Per le varianti di cui al presente articolo, la VAS, ove prevista, e' svolta dall'ente competente alla gestione urbanistica purche' dotato della struttura di cui all'art. 3 bis, comma 7, in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni disciplinate con apposito provvedimento della Giunta regionale. Nei casi di esclusione di cui al comma 6, la deliberazione di adozione della variante contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante e' esclusa dal processo di valutazione.".