Art. 34 Sostituzione dell'art. 17 della l.r. 56/1977 1. L'art. 17 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: "Art. 17. (Varianti e revisioni del piano regolatore generale, comunale e intercomunale). - 1. Il PRG ogni dieci anni e' sottoposto a revisione intesa a verificarne l'attualita' e ad accertare la necessita' o meno di modificarlo, variarlo o sostituirlo; e', altresi', oggetto di revisione in occasione della revisione dei piani territoriali e del piano paesaggistico o del piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici. Il PRG mantiene la sua efficacia fino all'approvazione delle successive revisioni e varianti. 2. Costituiscono varianti al PRG le modifiche degli elaborati, delle norme di attuazione o di entrambi, quali di seguito definite. Le varianti al PRG, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonche' ai piani settoriali e ne attuano le previsioni; tali condizioni sono espressamente dichiarate nelle deliberazioni di adozione e approvazione delle varianti stesse. 3. Sono varianti generali al PRG, da formare e approvare con la procedura di cui all'art. 15 e per le quali deve essere effettuata la VAS, quelle che producono uno o piu' tra i seguenti effetti: a) interessano l'intero territorio comunale; b) modificano l'intero impianto strutturale, urbanistico o normativo, del PRG. 4. Sono varianti strutturali al PRG le modifiche al piano medesimo che non rientrano in alcuna delle tipologie individuate nei commi 3, 5 e 12, nonche' le varianti di adeguamento del PRG al PAI o al PTCP secondo i disposti di cui all'art. 5, comma 4 e le varianti di adeguamento alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, nel caso in cui le aree di danno siano esterne al lotto edilizio di pertinenza dello stabilimento interessato. Le varianti strutturali sono formate e approvate con la procedura di cui all'art. 15, nell'ambito della quale i termini per la conclusione della prima e della seconda conferenza di copianificazione e valutazione sono ridotti, ciascuno, di trenta giorni. 5. Sono varianti parziali al PRG le modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni: a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione; b) non modificano in modo significativo la funzionalita' di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale; c) non riducono la quantita' globale delle aree per servizi di cui all'art. 21 e 22 per piu' di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge; d) non aumentano la quantita' globale delle aree per servizi di cui all'art. 21 e 22 per piu' di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge; e) non incrementano la capacita' insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacita' insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione e' dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli gia' dotati di titolo abilitativo edilizio; f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilita' previsti dal PRG vigente, relativi alle attivita' produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti; g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneita' geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente; h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24, nonche' le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti. 6. I limiti dimensionali di cui al comma 5 sono inderogabili e si intendono riferiti all'intero arco di validita' temporale del PRG; le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a nuclei edificati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare. A tal fine gli elaborati della variante comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante. 7. La deliberazione di adozione della variante parziale contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante e' classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacita' insediativa residenziale del PRG vigente, nonche' il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga. Tale deliberazione e' assunta dal consiglio comunale ed e' pubblicata sul sito informatico del comune; dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque puo' formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della variante; non sono soggette a pubblicazione o a nuove osservazioni le modifiche introdotte a seguito di accoglimento di osservazioni; l'inserimento di eventuali nuove aree, a seguito delle osservazioni pervenute, deve essere accompagnato dall'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'art. 14, comma 1, numero 2) e, ove necessario, dall'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'art. 14, comma 1, numero 4 bis); contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, la deliberazione medesima e' inviata alla provincia o alla citta' metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonche' sulla compatibilita' della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati e fornisce il contributo in caso di eventuale attivazione del processo di VAS; la pronuncia medesima si intende positiva se essa non interviene entro il termine predetto. Entro trenta giorni dallo scadere del termine di pubblicazione il consiglio comunale delibera sulle eventuali osservazioni e proposte e approva definitivamente la variante; se la provincia o la citta' metropolitana ha espresso parere di non compatibilita' con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati o ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla provincia o dalla citta' metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole della provincia o della citta' metropolitana. Nel caso in cui, tramite piu' varianti parziali, vengano superati i limiti di cui al comma 5, la procedura di cui al presente comma non trova applicazione. La variante e' efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. La deliberazione di approvazione e' trasmessa alla provincia, alla citta' metropolitana e alla Regione, entro dieci giorni dalla sua adozione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRG. 8. Fatto salvo quanto disposto al comma 9, le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilita' alla VAS. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilita' e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione. 9. Sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati gia' sottoposti a procedure di VAS. Sono, altresi', escluse dal processo di VAS le varianti di cui al comma 5 quando ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) la variante non reca la previsione di interventi soggetti a procedure di VIA; b) la variante non prevede la realizzazione di nuovi volumi o di nuove superfici utili lorde al di fuori delle perimetrazioni del centro abitato di cui all'art. 14, comma 1, numero 3), lettera d bis); c) la variante non riduce la tutela relativa ai beni paesaggistici prevista dallo strumento urbanistico o le misure di protezione ambientale derivanti da disposizioni normative; d) la variante non incide sulla tutela esercitata ai sensi dell'art. 24; e) la variante non comporta variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente. 10. Il soggetto proponente, se ritiene di assoggettare direttamente le varianti di cui ai commi 4 e 5 alla VAS, puo' attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilita'. 11. Per le varianti di cui ai commi 4 e 5, la VAS, ove prevista, e' svolta dal comune o dall'ente competente alla gestione urbanistica, purche' dotato della struttura di cui all'art. 3 bis, comma 7, in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni definite con apposito provvedimento dalla Giunta regionale. Nei casi di esclusione di cui al comma 9, la deliberazione di adozione della variante contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante e' esclusa dal processo di valutazione. 12. Non costituiscono varianti del PRG: a) le correzioni di errori materiali, nonche' gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio; b) gli adeguamenti di limitata entita' della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale; c) gli adeguamenti di limitata entita' dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo; d) le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal PRG, ove consentito dalla legge; la modificazione non e' applicabile nel caso in cui il PRG preveda il ricorso a piani di recupero; e) le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse; f) le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilita' o siano individuati dal PRG fra i beni culturali e paesaggistici di cui all'art. 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacita' insediativa e aree destinate ai pubblici servizi; g) la destinazione ad opera o servizio pubblico di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di opera o servizio pubblico; h) gli aggiornamenti degli elaborati cartografici e normativi di piano in recepimento delle previsioni relative a varianti approvate e il trasferimento di elaborati urbanistici su sistemi informatizzati, senza apportarvi modifiche. 13. Le modificazioni del PRG di cui al comma 12 sono assunte dal comune con deliberazione consiliare; la deliberazione medesima e' trasmessa alla Regione, alla provincia o alla citta' metropolitana unitamente all'aggiornamento delle cartografie del PRG comunale. La deliberazione, nel caso di cui al comma 12, lettera g), e' assunta sulla base di atti progettuali, ancorche' non approvati ai sensi della normativa sui lavori pubblici, idonei ad evidenziare univocamente i caratteri dell'opera pubblica in termini corrispondenti almeno al progetto preliminare, nonche' il contenuto della modifica al PRG. 14. Qualora la variante parziale sia stata approvata con procedura non coerente con i suoi contenuti, chiunque vi abbia interesse puo' presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione, motivato ricorso al Presidente della Giunta regionale, agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).".