Art. 34 
 
            Sostituzione dell'art. 17 della l.r. 56/1977 
 
  1. L'art. 17 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 17. (Varianti e  revisioni  del  piano  regolatore  generale,
comunale e intercomunale). - 1. Il PRG ogni dieci anni e'  sottoposto
a revisione intesa a  verificarne  l'attualita'  e  ad  accertare  la
necessita'  o  meno  di  modificarlo,  variarlo  o  sostituirlo;  e',
altresi', oggetto di revisione in occasione della revisione dei piani
territoriali e del  piano  paesaggistico  o  del  piano  territoriale
regionale con specifica considerazione dei valori  paesaggistici.  Il
PRG mantiene la sua efficacia fino all'approvazione delle  successive
revisioni e varianti. 
  2. Costituiscono varianti al  PRG  le  modifiche  degli  elaborati,
delle norme di attuazione o di entrambi, quali di  seguito  definite.
Le varianti al PRG, con riferimento agli ambiti oggetto di  modifica,
sono  conformi  agli  strumenti  di  pianificazione  territoriale   e
paesaggistica regionali e provinciali, nonche' ai piani settoriali  e
ne  attuano  le  previsioni;  tali  condizioni   sono   espressamente
dichiarate nelle  deliberazioni  di  adozione  e  approvazione  delle
varianti stesse. 
  3. Sono varianti generali al PRG, da formare  e  approvare  con  la
procedura di cui all'art. 15 e per le quali deve essere effettuata la
VAS, quelle che producono uno o piu' tra i seguenti effetti: 
    a) interessano l'intero territorio comunale; 
    b)  modificano  l'intero  impianto  strutturale,  urbanistico   o
normativo, del PRG. 
  4. Sono varianti strutturali al PRG le modifiche al piano  medesimo
che non rientrano in alcuna delle tipologie individuate nei commi  3,
5 e 12, nonche' le varianti di adeguamento del PRG al PAI o  al  PTCP
secondo i disposti di cui all'art.  5,  comma  4  e  le  varianti  di
adeguamento alla normativa in  materia  di  industrie  a  rischio  di
incidente rilevante, nel caso in cui le aree di danno  siano  esterne
al lotto edilizio di pertinenza dello  stabilimento  interessato.  Le
varianti strutturali sono formate e approvate con la procedura di cui
all'art. 15, nell'ambito della quale i  termini  per  la  conclusione
della  prima  e  della  seconda  conferenza  di  copianificazione   e
valutazione sono ridotti, ciascuno, di trenta giorni. 
  5. Sono varianti parziali al PRG le modifiche che soddisfano  tutte
le seguenti condizioni: 
    a) non modificano l'impianto strutturale  del  PRG  vigente,  con
particolare riferimento alle  modificazioni  introdotte  in  sede  di
approvazione; 
    b) non modificano  in  modo  significativo  la  funzionalita'  di
infrastrutture a rilevanza  sovracomunale  o  comunque  non  generano
statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale; 
    c) non riducono la quantita' globale delle aree  per  servizi  di
cui all'art. 21 e 22 per piu' di 0,5 metri quadrati per abitante, nel
rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge; 
    d) non aumentano la quantita' globale delle aree per  servizi  di
cui all'art. 21 e 22 per piu' di 0,5  metri  quadrati  per  abitante,
oltre i valori minimi previsti dalla presente legge; 
    e)  non  incrementano  la  capacita'   insediativa   residenziale
prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui
popolazione residente supera i diecimila abitanti;  non  incrementano
la predetta capacita' insediativa residenziale in misura superiore al
4 per cento, nei comuni con popolazione residente  fino  a  diecimila
abitanti, con un minimo di 500 metri  quadrati  di  superficie  utile
lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti  ad  avvenuta
attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente
relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a  destinazione
residenziale; l'avvenuta attuazione e'  dimostrata  conteggiando  gli
interventi realizzati e quelli  gia'  dotati  di  titolo  abilitativo
edilizio; 
    f) non incrementano le superfici territoriali  o  gli  indici  di
edificabilita' previsti dal  PRG  vigente,  relativi  alle  attivita'
produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in  misura
superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino  a
diecimila abitanti,  al  3  per  cento  nei  comuni  con  popolazione
residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al  2  per
cento nei comuni con  popolazione  residente  superiore  a  ventimila
abitanti; 
    g) non incidono sull'individuazione  di  aree  caratterizzate  da
dissesto attivo e non modificano  la  classificazione  dell'idoneita'
geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente; 
    h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi  dell'art.  24,
nonche' le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti. 
  6. I limiti dimensionali di cui al comma 5 sono inderogabili  e  si
intendono riferiti all'intero arco di validita' temporale del PRG; le
previsioni  insediative,  oggetto  di   variante   parziale,   devono
interessare aree interne o  contigue  a  nuclei  edificati,  comunque
dotate di opere di urbanizzazione primaria  collegate  funzionalmente
con quelle comunali o  aree  edificate  dismesse  o  degradate  o  da
riqualificare. A tal fine gli elaborati  della  variante  comprendono
una tavola schematica delle urbanizzazioni primarie  esistenti  negli
ambiti oggetto di variante. 
  7. La deliberazione di adozione della variante parziale contiene la
puntuale  elencazione  delle  condizioni  per  cui  la  variante   e'
classificata come parziale e un prospetto numerico dal  quale  emerge
la capacita' insediativa residenziale del  PRG  vigente,  nonche'  il
rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d),  e)  e  f),
riferito  al  complesso  delle  varianti   parziali   precedentemente
approvate  e  a  eventuali  aumenti  di  volumetrie  o  di  superfici
assentite in deroga. Tale  deliberazione  e'  assunta  dal  consiglio
comunale ed e'  pubblicata  sul  sito  informatico  del  comune;  dal
quindicesimo al trentesimo giorno  di  pubblicazione,  chiunque  puo'
formulare osservazioni e proposte nel  pubblico  interesse,  riferite
agli ambiti e alle previsioni della variante;  non  sono  soggette  a
pubblicazione o  a  nuove  osservazioni  le  modifiche  introdotte  a
seguito di accoglimento di osservazioni; l'inserimento  di  eventuali
nuove aree, a  seguito  delle  osservazioni  pervenute,  deve  essere
accompagnato  dall'integrazione  degli  elaborati  tecnici   di   cui
all'art. 14, comma 1, numero 2) e, ove necessario,  dall'integrazione
degli elaborati tecnici di cui all'art. 14, comma 1, numero  4  bis);
contestualmente   all'avvio   della   fase   di   pubblicazione,   la
deliberazione medesima  e'  inviata  alla  provincia  o  alla  citta'
metropolitana che, entro quarantacinque giorni  dalla  ricezione,  si
pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come  parziale
della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6,  nonche'
sulla compatibilita' della variante  con  il  PTCP  o  il  PTCM  o  i
progetti sovracomunali approvati e fornisce il contributo in caso  di
eventuale attivazione del processo di VAS; la pronuncia  medesima  si
intende positiva se essa non interviene entro  il  termine  predetto.
Entro trenta giorni dallo scadere del  termine  di  pubblicazione  il
consiglio comunale delibera sulle eventuali osservazioni e proposte e
approva definitivamente la variante; se  la  provincia  o  la  citta'
metropolitana ha espresso parere di non compatibilita' con il PTCP  o
il  PTCM  o  i  progetti  sovracomunali  approvati  o   ha   espresso
osservazioni in merito  alla  classificazione  della  variante  o  al
rispetto dei parametri  di  cui  al  comma  6,  la  deliberazione  di
approvazione  deve  dare  atto  del  recepimento  delle   indicazioni
espresse dalla provincia o dalla citta' metropolitana  oppure  essere
corredata del definitivo parere favorevole della  provincia  o  della
citta'  metropolitana.  Nel  caso  in  cui,  tramite  piu'   varianti
parziali, vengano superati i limiti di cui al comma 5,  la  procedura
di cui al presente comma  non  trova  applicazione.  La  variante  e'
efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della
Regione.  La  deliberazione  di  approvazione   e'   trasmessa   alla
provincia, alla citta' metropolitana  e  alla  Regione,  entro  dieci
giorni  dalla  sua  adozione,  unitamente   all'aggiornamento   degli
elaborati del PRG. 
  8. Fatto salvo quanto disposto al comma 9, le varianti  di  cui  ai
commi  4   e   5   sono   sottoposte   a   verifica   preventiva   di
assoggettabilita' alla VAS.  Nel  caso  in  cui  il  PRG  oggetto  di
variante  sia   stato   sottoposto   alla   VAS,   la   verifica   di
assoggettabilita' e la eventuale VAS sono limitate agli  aspetti  che
non sono stati oggetto di precedente valutazione. 
  9. Sono escluse dal processo di valutazione le varianti di  cui  ai
commi 4 e 5 finalizzate all'esclusivo adeguamento della  destinazione
urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento  soggetto  a
VIA,   funzionalmente   e   territorialmente   limitate   alla    sua
realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o  alla
normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a
normative e disposizioni puntuali di  altri  piani  settoriali  o  di
piani  sovraordinati  gia'  sottoposti  a  procedure  di  VAS.  Sono,
altresi', escluse dal processo di VAS le varianti di cui al  comma  5
quando ricorrono tutte le seguenti condizioni: 
    a) la variante non reca la previsione di  interventi  soggetti  a
procedure di VIA; 
    b) la variante non prevede la realizzazione di nuovi volumi o  di
nuove superfici utili lorde al  di  fuori  delle  perimetrazioni  del
centro abitato di cui all'art. 14, comma  1,  numero  3),  lettera  d
bis); 
    c)  la  variante  non  riduce  la   tutela   relativa   ai   beni
paesaggistici prevista dallo strumento urbanistico  o  le  misure  di
protezione ambientale derivanti da disposizioni normative; 
    d) la variante  non  incide  sulla  tutela  esercitata  ai  sensi
dell'art. 24; 
    e) la variante non comporta variazioni al  sistema  delle  tutele
ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente. 
  10. Il soggetto proponente, se ritiene di assoggettare direttamente
le varianti di cui ai commi 4 e 5 alla VAS, puo' attivare la fase  di
specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilita'. 
  11. Per le varianti di cui ai commi 4 e 5, la VAS, ove prevista, e'
svolta dal comune o dall'ente competente alla  gestione  urbanistica,
purche' dotato della struttura di cui all'art. 3  bis,  comma  7,  in
modo  integrato  con  la  procedura  di  approvazione,   secondo   le
specifiche disposizioni definite  con  apposito  provvedimento  dalla
Giunta regionale. Nei casi di  esclusione  di  cui  al  comma  9,  la
deliberazione  di  adozione  della  variante  contiene  la   puntuale
elencazione delle condizioni per  cui  la  variante  e'  esclusa  dal
processo di valutazione. 
  12. Non costituiscono varianti del PRG: 
    a) le correzioni  di  errori  materiali,  nonche'  gli  atti  che
eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e  per  i
quali sia evidente e univoco il rimedio; 
    b) gli adeguamenti di limitata entita' della localizzazione delle
aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate
a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale; 
    c) gli adeguamenti di limitata entita' dei perimetri  delle  aree
sottoposte a strumento urbanistico esecutivo; 
    d) le modificazioni del tipo di strumento  urbanistico  esecutivo
specificatamente imposto dal PRG,  ove  consentito  dalla  legge;  la
modificazione non e' applicabile nel caso in cui il  PRG  preveda  il
ricorso a piani di recupero; 
    e)  le  determinazioni  volte  ad   assoggettare   porzioni   del
territorio alla formazione  di  strumenti  urbanistici  esecutivi  di
iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse; 
    f)  le  modificazioni  parziali  o  totali  ai  singoli  tipi  di
intervento sul patrimonio edilizio esistente,  sempre  che  esse  non
conducano  all'intervento  di   ristrutturazione   urbanistica,   non
riguardino edifici o aree per le quali  il  PRG  abbia  espressamente
escluso tale possibilita' o siano individuati  dal  PRG  fra  i  beni
culturali  e  paesaggistici  di  cui  all'art.  24,  non   comportino
variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacita' insediativa e
aree destinate ai pubblici servizi; 
    g) la destinazione ad opera o servizio pubblico di  aree  che  il
PRG vigente destina ad altra categoria di opera o servizio pubblico; 
    h) gli aggiornamenti degli elaborati cartografici e normativi  di
piano in recepimento delle previsioni relative a varianti approvate e
il trasferimento di elaborati urbanistici su sistemi  informatizzati,
senza apportarvi modifiche. 
  13. Le modificazioni del PRG di cui al comma 12  sono  assunte  dal
comune con deliberazione consiliare;  la  deliberazione  medesima  e'
trasmessa alla Regione, alla provincia o  alla  citta'  metropolitana
unitamente all'aggiornamento delle cartografie del PRG  comunale.  La
deliberazione, nel caso di cui al comma 12, lettera  g),  e'  assunta
sulla base di atti progettuali,  ancorche'  non  approvati  ai  sensi
della  normativa  sui  lavori   pubblici,   idonei   ad   evidenziare
univocamente   i   caratteri   dell'opera   pubblica    in    termini
corrispondenti almeno al progetto preliminare, nonche'  il  contenuto
della modifica al PRG. 
  14. Qualora la variante parziale sia stata approvata con  procedura
non coerente con i suoi contenuti, chiunque vi abbia  interesse  puo'
presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni  dalla  data
di  pubblicazione,  motivato  ricorso  al  Presidente  della   Giunta
regionale, agli effetti del decreto del Presidente  della  Repubblica
24 novembre  1971,  n.  1199  (Semplificazione  dei  procedimenti  in
materia di ricorsi amministrativi).".