Art. 37 Inserimento del Titolo III bis nella l.r. 56/1977 1. Dopo l'art. 19 della l.r. 56/1977 e' inserito il seguente titolo: "TITOLO III BIS. PEREQUAZIONE TERRITORIALE, ACCORDI TERRITORIALI E CONVENZIONI PER LA PIANIFICAZIONE Art. 19-bis. (Perequazione territoriale). - 1. La perequazione territoriale consiste nell'applicazione dei principi perequativi a scala sovracomunale, tramite il ricorso a modalita' di compensazione e redistribuzione dei vantaggi, dei costi e degli effetti derivanti dalle scelte dei piani e delle politiche territoriali. A tal fine le pubbliche amministrazioni promuovono intese finalizzate a disciplinare la localizzazione e lo svolgimento, in collaborazione, di attivita' di interesse comune mediante la sottoscrizione di accordi territoriali di cui all'art. 19 ter. 2. La perequazione territoriale e' modalita' attuativa delle previsioni di livello sovracomunale degli strumenti di pianificazione territoriale ai sensi dell'art. 8 bis, comma 9, nonche' di eventuali politiche o progetti di livello sovracomunale promossi dai comuni. 3. L'equa ripartizione dei benefici e dei costi derivanti dalle scelte perequative si realizza anche attraverso la definizione di strumenti economico-finanziari e gestionali concordati dagli enti coinvolti, mediante gli accordi territoriali di cui all'art. 19 ter. Art. 19-ter. (Accordi territoriali). - 1. La Regione, le province e la citta' metropolitana possono promuovere la formazione di accordi territoriali per l'attuazione di politiche territoriali e paesaggistiche di livello sovracomunale, la modifica e l'integrazione della pianificazione di livello territoriale o per la definizione di assetti strutturali di livello sovracomunale, in attuazione delle politiche territoriali regionali, provinciali e metropolitane. Tali accordi possono prevedere il concorso dei comuni o delle forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica. 2. La provincia e la citta' metropolitana, d'intesa con i comuni interessati, possono promuovere la formazione di accordi territoriali finalizzati a concordare scelte strategiche e assetti strutturali di livello sovracomunale per l'attuazione del PTCP e del PTCM. 3. I comuni confinanti o territorialmente prossimi possono promuovere la formazione di accordi territoriali per la definizione di politiche urbanistiche di livello sovracomunale, in relazione alla interdipendenza delle caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche dei territori comunali o della stretta integrazione e interdipendenza degli assetti insediativi, economici e sociali. 4. Gli accordi territoriali possono comportare la condivisione di documenti comuni di programmazione delle scelte territoriali e urbanistiche, la redazione di piani di struttura, comportanti anche la definizione di scelte perequative a livello territoriale. 5. Gli accordi territoriali costituiscono modalita' attuativa della perequazione territoriale di cui all'art. 19 bis; l'accordo definisce gli aspetti gestionali ed economico-finanziari anche attraverso la costituzione di un fondo finanziato dagli enti interessati con risorse proprie o con quote dei proventi degli oneri di urbanizzazione e delle entrate fiscali conseguenti alla realizzazione degli interventi concordati. 6. La sottoscrizione dell'accordo impegna gli enti interessati a dare attuazione a quanto stipulato e costituisce avvio, se del caso, alle eventuali procedure di modifica degli strumenti di pianificazione interessati, secondo le modalita' di cui ai Titoli II e III. 7. Agli accordi territoriali si applica, per quanto non previsto dalla presente legge, la disciplina propria degli accordi tra amministrazioni di cui all'art. 15 della legge 241/1990. 8. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina le modalita' operative per la formazione e lo svolgimento degli accordi territoriali. Art. 19-quater. (Convenzioni per la pianificazione). - 1. I comuni confinanti o territorialmente prossimi possono stipulare convenzioni, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di pianificazione urbanistica relativa anche ai singoli ambiti. La convenzione per la pianificazione puo' prevedere: a) la gestione coordinata degli strumenti urbanistici; b) l'elaborazione degli strumenti urbanistici intercomunali; c) la costituzione di una apposita struttura per lo svolgimento delle attivita' di cui alle lettere a) e b); d) l'istituzione della struttura di cui all'art. 3 bis, comma 7, di livello intercomunale per le valutazioni ambientali; e) l'attuazione delle scelte perequative di livello intercomunale, anche per comparti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19 ter. 2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina le modalita' operative per la formazione e lo svolgimento delle convenzioni per la pianificazione.".