Art. 37 
 
          Inserimento del Titolo III bis nella l.r. 56/1977 
 
  1. Dopo l'art. 19  della  l.r.  56/1977  e'  inserito  il  seguente
titolo:  "TITOLO  III   BIS.   PEREQUAZIONE   TERRITORIALE,   ACCORDI
TERRITORIALI E CONVENZIONI PER LA PIANIFICAZIONE 
  Art. 19-bis. (Perequazione  territoriale).  -  1.  La  perequazione
territoriale consiste nell'applicazione dei  principi  perequativi  a
scala sovracomunale, tramite il ricorso a modalita' di  compensazione
e redistribuzione dei vantaggi, dei costi e degli  effetti  derivanti
dalle scelte dei piani e delle politiche territoriali. A tal fine  le
pubbliche   amministrazioni   promuovono   intese    finalizzate    a
disciplinare la localizzazione e lo svolgimento,  in  collaborazione,
di attivita'  di  interesse  comune  mediante  la  sottoscrizione  di
accordi territoriali di cui all'art. 19 ter. 
  2.  La  perequazione  territoriale  e'  modalita'  attuativa  delle
previsioni di livello sovracomunale degli strumenti di pianificazione
territoriale ai sensi dell'art. 8 bis, comma 9, nonche' di  eventuali
politiche o progetti di livello sovracomunale promossi dai comuni. 
  3. L'equa ripartizione dei benefici e  dei  costi  derivanti  dalle
scelte perequative si realizza anche  attraverso  la  definizione  di
strumenti economico-finanziari e  gestionali  concordati  dagli  enti
coinvolti, mediante gli accordi territoriali di cui all'art. 19 ter. 
  Art. 19-ter. (Accordi territoriali). - 1. La Regione, le province e
la citta' metropolitana possono promuovere la formazione  di  accordi
territoriali   per   l'attuazione   di   politiche   territoriali   e
paesaggistiche di livello sovracomunale, la modifica e l'integrazione
della pianificazione di livello territoriale o per la definizione  di
assetti strutturali di livello  sovracomunale,  in  attuazione  delle
politiche territoriali regionali, provinciali e  metropolitane.  Tali
accordi possono prevedere  il  concorso  dei  comuni  o  delle  forme
associative che svolgono la funzione  in  materia  di  pianificazione
urbanistica. 
  2. La provincia e la citta' metropolitana, d'intesa  con  i  comuni
interessati, possono promuovere la formazione di accordi territoriali
finalizzati a concordare scelte strategiche e assetti strutturali  di
livello sovracomunale per l'attuazione del PTCP e del PTCM. 
  3.  I  comuni  confinanti  o  territorialmente   prossimi   possono
promuovere la formazione di accordi territoriali per  la  definizione
di politiche urbanistiche di livello sovracomunale, in relazione alla
interdipendenza  delle   caratteristiche   naturali,   ambientali   e
paesaggistiche dei territori comunali o della stretta integrazione  e
interdipendenza degli assetti insediativi, economici e sociali. 
  4. Gli accordi territoriali possono comportare la  condivisione  di
documenti  comuni  di  programmazione  delle  scelte  territoriali  e
urbanistiche, la redazione di piani di struttura,  comportanti  anche
la definizione di scelte perequative a livello territoriale. 
  5. Gli accordi territoriali costituiscono modalita' attuativa della
perequazione territoriale di cui all'art. 19 bis; l'accordo definisce
gli aspetti gestionali ed economico-finanziari  anche  attraverso  la
costituzione di  un  fondo  finanziato  dagli  enti  interessati  con
risorse  proprie  o  con  quote   dei   proventi   degli   oneri   di
urbanizzazione e delle entrate fiscali conseguenti alla realizzazione
degli interventi concordati. 
  6. La sottoscrizione dell'accordo impegna gli  enti  interessati  a
dare attuazione a quanto stipulato e costituisce avvio, se del  caso,
alle   eventuali   procedure   di   modifica   degli   strumenti   di
pianificazione interessati, secondo le modalita' di cui ai Titoli  II
e III. 
  7. Agli accordi territoriali si applica, per  quanto  non  previsto
dalla  presente  legge,  la  disciplina  propria  degli  accordi  tra
amministrazioni di cui all'art. 15 della legge 241/1990. 
  8. La Giunta regionale, con proprio  provvedimento,  disciplina  le
modalita' operative per la formazione e lo svolgimento degli  accordi
territoriali. 
  Art. 19-quater. (Convenzioni per la pianificazione). - 1. I  comuni
confinanti o territorialmente prossimi possono stipulare convenzioni,
ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 28 settembre 2012,  n.  11
(Disposizioni  organiche  in  materia  di  enti   locali),   per   lo
svolgimento in  forma  associata  delle  funzioni  di  pianificazione
urbanistica relativa anche ai singoli ambiti. La convenzione  per  la
pianificazione puo' prevedere: 
    a) la gestione coordinata degli strumenti urbanistici; 
    b) l'elaborazione degli strumenti urbanistici intercomunali; 
    c) la costituzione di una apposita struttura per  lo  svolgimento
delle attivita' di cui alle lettere a) e b); 
    d) l'istituzione della struttura di cui all'art. 3 bis, comma  7,
di livello intercomunale per le valutazioni ambientali; 
    e)   l'attuazione   delle   scelte   perequative    di    livello
intercomunale,  anche  per  comparti,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'art. 19 ter. 
  2. La Giunta regionale, con proprio  provvedimento,  disciplina  le
modalita'  operative  per  la  formazione  e  lo  svolgimento   delle
convenzioni per la pianificazione.".