Art. 39 
 
              Modifiche all'art. 21 della l.r. 56/1977 
 
  1. All'alinea del comma 1 dell'art. 21 della l.r. 56/1977, dopo  le
parole "deve essere assicurata", sono inserite le seguenti: ",  anche
tramite il ricorso alla pianificazione esecutiva e alla  perequazione
urbanistica,". 
  2. Alla lettera b) del numero 1) del comma  1  dell'art.  21  della
l.r. 56/1977, dopo le  parole  "centri  commerciali  pubblici",  sono
aggiunte, in fine, le seguenti: ", e per edilizia  sociale  destinata
esclusivamente alla locazione nei limiti  di  2  metri  quadrati  per
abitante". 
  3. Al numero 2) del comma 1 dell'art. 21 della  l.r.  56/1977  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "detta dotazione  puo'  essere
assolta anche tramite  aree  interne  agli  insediamenti  produttivi,
purche' vincolate ad uso pubblico o da assoggettare ad  uso  pubblico
mediante convenzione, secondo le norme del PRG e nel  rispetto  delle
caratteristiche aziendali;". 
  4. Al numero 3) del comma 1 dell'art. 21 della l.r.  56/1977,  dopo
la   parola   "direzionali",   sono   inserite   le   seguenti:    ",
turistico-ricettivi" e le parole: "non soggetti alle prescrizioni  di
cui al secondo comma" sono soppresse. 
  5. Il comma 3 dell'art. 21 della l.r.  56/1977  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "3. Le aree da destinare ai servizi pubblici  di  cui  al  presente
articolo, possono essere utilmente  reperite  in  apposite  strutture
multipiano nonche' nella struttura degli edifici  e  loro  copertura,
purche'  dette   strutture   siano   direttamente   e   autonomamente
accessibili dallo spazio pubblico; le  aree  destinate  a  parcheggio
pubblico possono inoltre  essere  reperite  nel  sottosuolo,  purche'
nelle  aree   sovrastanti,   qualora   piantumate   o   destinate   a
piantumazione, non siano pregiudicate le funzioni vegetative.". 
  6. Al comma 4 dell'art. 21  della  l.r.  56/1977,  dopo  la  parola
"assoggettamento", e' inserita la seguente: "permanente" e le  parole
", nelle proporzioni definite dai piani  regolatori  generali  o  dai
loro strumenti di attuazione" sono soppresse. 
  7. Dopo il comma 4 dell'art. 21 della l.r. 56/1977 e'  aggiunto  il
seguente: 
  "4-bis. Qualora l'acquisizione delle superfici di cui  al  comma  1
non risulti possibile o non sia  ritenuta  opportuna  dal  comune  in
relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione  o  in
relazione ai programmi comunali di intervento e alle politiche  della
mobilita' sostenibile, le convenzioni e gli  atti  di  obbligo  degli
strumenti urbanistici esecutivi e dei permessi di  costruire  possono
prevedere, in alternativa totale o  parziale  alla  cessione,  che  i
soggetti obbligati corrispondano al  comune  una  somma,  commisurata
all'utilita' economica conseguita per effetto della mancata  cessione
e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree, da
destinare all'acquisizione  di  aree  per  servizi  pubblici  o  alla
realizzazione dei servizi medesimi.".