Art. 39 Modifiche all'art. 21 della l.r. 56/1977 1. All'alinea del comma 1 dell'art. 21 della l.r. 56/1977, dopo le parole "deve essere assicurata", sono inserite le seguenti: ", anche tramite il ricorso alla pianificazione esecutiva e alla perequazione urbanistica,". 2. Alla lettera b) del numero 1) del comma 1 dell'art. 21 della l.r. 56/1977, dopo le parole "centri commerciali pubblici", sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", e per edilizia sociale destinata esclusivamente alla locazione nei limiti di 2 metri quadrati per abitante". 3. Al numero 2) del comma 1 dell'art. 21 della l.r. 56/1977 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "detta dotazione puo' essere assolta anche tramite aree interne agli insediamenti produttivi, purche' vincolate ad uso pubblico o da assoggettare ad uso pubblico mediante convenzione, secondo le norme del PRG e nel rispetto delle caratteristiche aziendali;". 4. Al numero 3) del comma 1 dell'art. 21 della l.r. 56/1977, dopo la parola "direzionali", sono inserite le seguenti: ", turistico-ricettivi" e le parole: "non soggetti alle prescrizioni di cui al secondo comma" sono soppresse. 5. Il comma 3 dell'art. 21 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: "3. Le aree da destinare ai servizi pubblici di cui al presente articolo, possono essere utilmente reperite in apposite strutture multipiano nonche' nella struttura degli edifici e loro copertura, purche' dette strutture siano direttamente e autonomamente accessibili dallo spazio pubblico; le aree destinate a parcheggio pubblico possono inoltre essere reperite nel sottosuolo, purche' nelle aree sovrastanti, qualora piantumate o destinate a piantumazione, non siano pregiudicate le funzioni vegetative.". 6. Al comma 4 dell'art. 21 della l.r. 56/1977, dopo la parola "assoggettamento", e' inserita la seguente: "permanente" e le parole ", nelle proporzioni definite dai piani regolatori generali o dai loro strumenti di attuazione" sono soppresse. 7. Dopo il comma 4 dell'art. 21 della l.r. 56/1977 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Qualora l'acquisizione delle superfici di cui al comma 1 non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione o in relazione ai programmi comunali di intervento e alle politiche della mobilita' sostenibile, le convenzioni e gli atti di obbligo degli strumenti urbanistici esecutivi e dei permessi di costruire possono prevedere, in alternativa totale o parziale alla cessione, che i soggetti obbligati corrispondano al comune una somma, commisurata all'utilita' economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree, da destinare all'acquisizione di aree per servizi pubblici o alla realizzazione dei servizi medesimi.".