Art. 4 
 
             Sostituzione dell'art. 3 della l.r. 56/1977 
 
  1. L'art. 3 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 3.  (Strumenti  e  livelli  di  pianificazione).  -  1.  Sono
strumenti di pianificazione  per  l'organizzazione  e  la  disciplina
d'uso del territorio: 
    a) a livello regionale: il piano  territoriale  regionale  (PTR),
formato dalla Regione, che considera il  territorio  regionale  anche
per parti e ne esplica e ordina gli indirizzi di  pianificazione;  il
piano  paesaggistico  regionale  (PPR),  o  il   piano   territoriale
regionale con specifica considerazione dei valori  paesaggistici  nel
caso in cui la Regione decida di dotarsi di  un  unico  strumento  di
pianificazione, formati in attuazione delle disposizioni  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali
e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002,  n.
137); 
    b) a  livello  provinciale  e  di  area  metropolitana:  i  piani
territoriali  di  coordinamento  provinciale  (PTCP)  formati   dalle
province e  il  piano  territoriale  di  coordinamento  della  citta'
metropolitana  (PTCM),  formato  dalla  citta'   metropolitana,   che
considerano il territorio della provincia o dell'area  metropolitana,
delineano l'assetto strutturale del territorio e  fissano  i  criteri
per la disciplina delle trasformazioni, in conformita' agli indirizzi
di pianificazione regionale; 
    c) a livello sub-regionale  e  sub-provinciale,  per  particolari
ambiti territoriali  o  per  l'attuazione  di  progetti  o  politiche
complesse: i progetti territoriali operativi (PTO) e i  piani  e  gli
strumenti di  approfondimento  della  pianificazione  territoriale  e
paesaggistica. I PTO considerano particolari ambiti  sub-regionali  o
sub-provinciali aventi specifico interesse  economico,  ambientale  o
naturalistico o interessati da progetti specifici o da iniziative  di
politica complessa, mentre i piani e gli strumenti di approfondimento
della  pianificazione  territoriale   e   paesaggistica   considerano
particolari ambiti territoriali aventi preminenti caratteristiche  di
rilevante valore ambientale e paesaggistico; 
    d) a livello comunale: i piani regolatori generali  (PRG)  aventi
per oggetto il territorio di un singolo  comune,  o  di  piu'  comuni
riuniti in forme associate e i relativi strumenti di attuazione. 
  2. Gli strumenti di pianificazione di cui al comma 1 sono  soggetti
alle procedure di  VAS  nel  rispetto  della  normativa  comunitaria,
statale e regionale in materia e secondo le modalita' definite  dalla
presente legge. 
  3. La Regione, sentite le province, la  citta'  metropolitana,  ove
istituita, i comuni o le forme associative che svolgono  la  funzione
in materia di  pianificazione  urbanistica,  promuove,  con  apposito
provvedimento della  Giunta  regionale,  la  gestione  integrata  del
sistema   informativo   geografico   regionale,   quale   riferimento
conoscitivo fondamentale per  la  valutazione,  l'elaborazione  e  la
gestione telematica  degli  strumenti  di  pianificazione.  Gli  enti
territoriali conferiscono i  dati  conoscitivi  fondamentali  per  la
formazione del sistema informativo geografico regionale. Con apposito
provvedimento,  la  Giunta  regionale  definisce  le  modalita'   per
l'accesso di tutti i  cittadini  al  sistema  informativo  geografico
regionale. 
  4.  Al  fine  di  garantire  la  conoscenza  degli   strumenti   di
pianificazione di cui al comma 1, durante i processi  di  formazione,
approvazione e gestione, tutte le amministrazioni devono prevedere un
punto di accesso gratuito per la  visione  degli  atti  telematici  a
favore dei cittadini.".