Art. 44 Modifiche all'art. 27 della l.r. 56/1977 1. Al comma 1 dell'art. 27 della l.r. 56/1977, le parole "D.M. 1 aprile 1968, n. 1404" sono sostituite dalle seguenti: "decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)". 2. Il comma 3 dell'art. 27 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: "3. Nelle fasce di rispetto, di cui ai commi 1 e 2, e' fatto divieto di nuove costruzioni; e' ammessa la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, coltivazioni agricole e parcheggi pubblici. Il PRG puo' prevedere che in tali fasce possa essere concessa, a titolo precario, la costruzione di impianti per la distribuzione di carburante o per il lavaggio delle autovetture, opportunamente intervallati.". 3. Il comma 4 dell'art. 27 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: "4. I PRG individuano e disciplinano le fasce di rispetto delle ferrovie, ai sensi della normativa statale e regionale.". 4. Il comma 5 dell'art. 27 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: "5. I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato, cosi' come definito dall'art. 12, comma 2, numero 5 bis).". 5. Il comma 6 dell'art. 27 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: "6. E' fatto divieto di costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro una fascia di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune, fatto salvo quanto previsto nei commi 6 bis, 6 ter e 6 quater.". 6. Dopo il comma 6 dell'art. 27 della l.r. 56/1977, sono inseriti i seguenti: "6 bis. Il consiglio comunale puo' approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale (ASL), la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli gia' esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purche' non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni: a) risulti accertato che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti; b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da infrastrutture stradali, ferroviarie o da elementi naturali quali dislivelli rilevanti, fiumi, laghi. 6 ter. Per consentire la previsione di opere pubbliche o interventi urbanistici, pubblici o privati di rilevante interesse pubblico, purche' non ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale puo' approvare, previo parere favorevole della competente ASL, la riduzione della fascia di rispetto dei cimiteri, purche' non oltre il limite di 50 metri, tenendo conto di eventuali elementi di pregio presenti nell'area. 6 quater. Nella fascia di rispetto dei cimiteri e' consentita la realizzazione di infrastrutture, parchi, giardini, parcheggi pubblici o di uso pubblico e attrezzature di servizio all'impianto cimiteriale; all'interno di tale fascia sono consentiti, per gli edifici esistenti, gli interventi di cui all'art. 13, comma 3, lettere a), b), c) e d), nonche' l'ampliamento funzionale all'utilizzo degli edifici stessi, nella percentuale massima del 10 per cento della superficie utile lorda. 6 quinquies. La procedura di cui al comma 6 bis e' ammessa esclusivamente per i comuni che abbiano proceduto all'approvazione dell'apposito piano regolatore cimiteriale, nel rispetto della normativa statale vigente.". 7. Al primo periodo del comma 7 dell'art. 27 della l.r. 56/1977, dopo la parola "determina", sono inserite le seguenti: ", nel rispetto delle normative di settore,". 8. Al secondo periodo del comma 7 dell'art. 27 della l.r. 56/1977, le parole: ", in sede di norme di attuazione, "sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonche' le distanze delle nuove abitazioni dalle stalle esistenti". 9. Il comma 8 dell'art. 27 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: "8. Nelle aree sciabili di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica) non sono consentite nuove edificazioni, fatte salve le infrastrutture e le edificazioni necessarie allo svolgimento dell'attivita' sciistica, la ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti e il loro eventuale ampliamento da realizzare sul lato opposto a quello della pista o dell'infrastruttura, secondo quanto previsto dal PRG vigente." 10. Al comma 10 dell'art. 27 della l.r. 56/1977, le parole "la legge 29 giugno 1939, n. 1497 e non si tratti di aree di particolare pregio ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "le disposizioni di cui al d.lgs. 42/2004". 11. Il comma 12 dell'art. 27 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: "12. Negli edifici rurali ad uso residenziale, esistenti nelle fasce di rispetto di cui ai commi 1 e 4, possono essere autorizzati dal PRG aumenti di volume non superiori al 20 per cento del volume preesistente, per sistemazioni igieniche o tecniche; gli ampliamenti devono avvenire sul lato opposto a quello dell'infrastruttura viaria o ferroviaria da salvaguardare o sopraelevando, nel rispetto del filo di fabbricazione, il fabbricato esistente.". 12. Al comma 13 dell'art. 27 della l.r. 56/1977, dopo la parola "energia," sono inserite le seguenti: "ad esclusione degli impianti di produzione,".