Art. 44 
 
              Modifiche all'art. 27 della l.r. 56/1977 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 27 della l.r. 56/1977, le  parole  "D.M.  1
aprile 1968,  n.  1404"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)". 
  2. Il comma 3 dell'art. 27 della l.r.  56/1977  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "3. Nelle fasce di rispetto, di cui  ai  commi  1  e  2,  e'  fatto
divieto di nuove costruzioni; e' ammessa la realizzazione di percorsi
pedonali  e  ciclabili,  piantumazioni  e   sistemazioni   a   verde,
coltivazioni agricole e parcheggi pubblici. Il PRG puo' prevedere che
in  tali  fasce  possa  essere  concessa,  a  titolo   precario,   la
costruzione di impianti per la distribuzione di carburante o  per  il
lavaggio delle autovetture, opportunamente intervallati.". 
  3. Il comma 4 dell'art. 27 della l.r.  56/1977  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "4. I PRG individuano e disciplinano le  fasce  di  rispetto  delle
ferrovie, ai sensi della normativa statale e regionale.". 
  4. Il comma 5 dell'art. 27 della l.r.  56/1977  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "5. I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno  200
metri dal centro abitato, cosi' come definito dall'art. 12, comma  2,
numero 5 bis).". 
  5. Il comma 6 dell'art. 27 della l.r.  56/1977  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "6. E' fatto divieto di costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici
entro una fascia di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale
quale risultante dagli  strumenti  urbanistici  vigenti  nel  comune,
fatto salvo quanto previsto nei commi 6 bis, 6 ter e 6 quater.". 
  6. Dopo il comma 6 dell'art. 27 della l.r. 56/1977, sono inseriti i
seguenti: 
  "6  bis.  Il  consiglio  comunale  puo'  approvare,  previo  parere
favorevole  della  competente  azienda  sanitaria  locale  (ASL),  la
costruzione  di  nuovi  cimiteri  o  l'ampliamento  di  quelli   gia'
esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal  centro  abitato,
purche' non oltre il limite di  50  metri,  quando  ricorrano,  anche
alternativamente, le seguenti condizioni: 
    a) risulti accertato che, per particolari condizioni locali,  non
sia possibile provvedere altrimenti; 
    b) l'impianto cimiteriale  sia  separato  dal  centro  urbano  da
infrastrutture stradali, ferroviarie o  da  elementi  naturali  quali
dislivelli rilevanti, fiumi, laghi. 
  6 ter. Per consentire la previsione di opere pubbliche o interventi
urbanistici, pubblici o  privati  di  rilevante  interesse  pubblico,
purche' non ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio  comunale
puo' approvare, previo parere favorevole  della  competente  ASL,  la
riduzione della fascia di rispetto dei cimiteri, purche' non oltre il
limite di 50 metri, tenendo conto di  eventuali  elementi  di  pregio
presenti nell'area. 
  6 quater. Nella fascia di rispetto dei cimiteri  e'  consentita  la
realizzazione di infrastrutture, parchi, giardini, parcheggi pubblici
o  di  uso  pubblico  e   attrezzature   di   servizio   all'impianto
cimiteriale; all'interno di tale  fascia  sono  consentiti,  per  gli
edifici esistenti, gli  interventi  di  cui  all'art.  13,  comma  3,
lettere  a),  b),  c)  e   d),   nonche'   l'ampliamento   funzionale
all'utilizzo degli edifici stessi, nella percentuale massima  del  10
per cento della superficie utile lorda. 
  6 quinquies. La  procedura  di  cui  al  comma  6  bis  e'  ammessa
esclusivamente per i comuni che  abbiano  proceduto  all'approvazione
dell'apposito  piano  regolatore  cimiteriale,  nel  rispetto   della
normativa statale vigente.". 
  7. Al primo periodo del comma 7 dell'art. 27  della  l.r.  56/1977,
dopo la  parola  "determina",  sono  inserite  le  seguenti:  ",  nel
rispetto delle normative di settore,". 
  8. Al secondo periodo del comma 7 dell'art. 27 della l.r.  56/1977,
le parole: ", in sede di norme di attuazione, "sono soppresse e  sono
aggiunte, in fine, le parole: ",  nonche'  le  distanze  delle  nuove
abitazioni dalle stalle esistenti". 
  9. Il comma 8 dell'art. 27 della l.r.  56/1977  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "8. Nelle aree sciabili di cui all'art. 4 della legge regionale  26
gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli
sport invernali da discesa e da fondo in attuazione  della  normativa
nazionale vigente ed  interventi  a  sostegno  della  garanzia  delle
condizioni di sicurezza sulle aree  sciabili,  dell'impiantistica  di
risalita  e  dell'offerta  turistica)  non  sono   consentite   nuove
edificazioni,  fatte  salve  le  infrastrutture  e  le   edificazioni
necessarie   allo   svolgimento    dell'attivita'    sciistica,    la
ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti e il loro eventuale
ampliamento da realizzare sul lato opposto a  quello  della  pista  o
dell'infrastruttura, secondo quanto previsto dal PRG vigente." 
  10. Al comma 10 dell'art. 27 della  l.r.  56/1977,  le  parole  "la
legge 29 giugno 1939, n. 1497 e non si tratti di aree di  particolare
pregio ambientale" sono sostituite dalle seguenti:  "le  disposizioni
di cui al d.lgs. 42/2004". 
  11. Il comma 12 dell'art. 27 della l.r. 56/1977 e'  sostituito  dal
seguente: 
  "12. Negli edifici rurali  ad  uso  residenziale,  esistenti  nelle
fasce di rispetto di cui ai commi 1 e 4, possono  essere  autorizzati
dal PRG aumenti di volume non superiori al 20 per  cento  del  volume
preesistente, per sistemazioni igieniche o tecniche; gli  ampliamenti
devono avvenire sul lato opposto a quello dell'infrastruttura  viaria
o ferroviaria da salvaguardare o sopraelevando, nel rispetto del filo
di fabbricazione, il fabbricato esistente.". 
  12. Al comma 13 dell'art. 27 della l.r.  56/1977,  dopo  la  parola
"energia," sono inserite le seguenti: "ad esclusione  degli  impianti
di produzione,".