Art. 46 Sostituzione dell'art. 30 della l.r. 56/1977 1. L'art. 30 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: "Art. 30. (Zone a vincolo idrogeologico e carico antropico). - 1. Il vincolo per scopi idrogeologici di cui al regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) puo' essere disposto o modificato dallo strumento urbanistico sulla base di adeguate e approfondite indagini idrogeologiche e ambientali. 2. Nelle porzioni di territorio di cui al comma 1, non sono ammessi interventi di trasformazione del suolo che possano alterarne l'equilibrio idrogeologico; gli interventi ammissibili sono autorizzati ai sensi delle normative vigenti in materia e nel rispetto delle prescrizioni contenute nei relativi strumenti urbanistici. 3. La Regione emana appositi regolamenti al fine di disciplinare le possibilita' di riuso del patrimonio edilizio esistente con riguardo alle limitazioni d'incremento del carico antropico.".