Art. 46 
 
            Sostituzione dell'art. 30 della l.r. 56/1977 
 
  1. L'art. 30 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 30. (Zone a vincolo idrogeologico e carico antropico).  -  1.
Il vincolo per scopi idrogeologici di cui al regio decreto  legge  30
dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in
materia di boschi e  di  terreni  montani)  puo'  essere  disposto  o
modificato dallo strumento  urbanistico  sulla  base  di  adeguate  e
approfondite indagini idrogeologiche e ambientali. 
  2. Nelle porzioni di territorio di cui al comma 1, non sono ammessi
interventi  di  trasformazione  del  suolo  che   possano   alterarne
l'equilibrio   idrogeologico;   gli   interventi   ammissibili   sono
autorizzati ai  sensi  delle  normative  vigenti  in  materia  e  nel
rispetto  delle  prescrizioni  contenute   nei   relativi   strumenti
urbanistici. 
  3. La Regione emana appositi regolamenti al fine di disciplinare le
possibilita' di riuso del patrimonio edilizio esistente con  riguardo
alle limitazioni d'incremento del carico antropico.".