Art. 47 Inserimento dell'art. 30 bis nella l.r. 56/1977) 1. Dopo l'art. 30 della l.r. 56/1977, e' inserito il seguente: "Art. 30-bis. (Abitati da trasferire o consolidare). - 1. Gli abitati da trasferire o consolidare sono perimetrati dalla Regione, d'intesa con l'autorita' di bacino del fiume Po, secondo le modalita' di cui alla normativa vigente per l'individuazione delle zone a rischio molto elevato e costituiscono integrazione al PAI. 2. Le perimetrazioni approvate ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 (Legge concernente i provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria) sono sottoposte a specifica verifica e revisione al fine di: a) confermare il vincolo; b) modificare la perimetrazione del vincolo; c) trasformare il vincolo di trasferimento in vincolo di consolidamento; d) trasformare il vincolo di consolidamento in vincolo di trasferimento; e) eliminare il vincolo. 3. Le revisioni delle classificazioni di cui ai commi 1 e 2 possono avvenire tramite: a) variante generale dello strumento urbanistico; b) deliberazione della Giunta regionale assunta a seguito di eventi calamitosi o per iniziativa dell'amministrazione stessa, sentiti i comuni interessati. 4. Gli abitati per i quali, ai sensi del comma 2, siano verificate le condizioni per il trasferimento, possono essere inseriti nei procedimenti di rilocalizzazione. 5. Le perimetrazioni approvate ai sensi della legge 445/1908 rimangono in vigore fino alla loro revisione secondo le modalita' di cui ai commi 1 e 2. 6. Limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria e restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 13, le funzioni inerenti al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 61 del d.p.r. 380/2001 sono conferite ai comuni che le esercitano, previa verifica di compatibilita' con le condizioni geomorfologiche, idrauliche e di non interferenza con le opere di consolidamento gia' autorizzate.".