Art. 48 Sostituzione dell'art. 31 della l.r. 56/1977 1. L'art. 31 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: "Art. 31. (Opere di interesse pubblico in zone soggette a pericolosita' geologica). - 1. Nelle zone soggette a pericolosita' geologica elevata individuate nei PRG vigenti a seguito dell'adeguamento al PAI o alla normativa regionale in materia o, per i comuni non adeguati al PAI, nelle fasce di cui all'art. 29 e negli ambiti individuati in dissesto dal PAI medesimo, possono essere modificate o realizzate, previo parere vincolante della Regione di verifica di compatibilita' con le condizioni di pericolosita' dell'area, le opere di interesse pubblico di cui al comma 2. 2. Le opere autorizzabili, nel rispetto della vigente normativa, nonche' degli strumenti di pianificazione di livello sovracomunale, non previste dai PRG vigenti e non altrimenti localizzabili sotto il profilo tecnico, devono essere dichiarate di pubblica utilita' ed essere attinenti: a) alle derivazioni d'acqua; b) ad impianti di depurazione; c) ad impianti di distribuzione a rete; d) ad infrastrutture viarie e ferroviarie; e) all'erogazione di altri pubblici servizi, non ricadenti in aree di dissesto attivo."