Art. 48 
 
            Sostituzione dell'art. 31 della l.r. 56/1977 
 
  1. L'art. 31 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: 
  "Art.  31.  (Opere  di  interesse  pubblico  in  zone  soggette   a
pericolosita' geologica). - 1. Nelle zone  soggette  a  pericolosita'
geologica   elevata   individuate   nei   PRG   vigenti   a   seguito
dell'adeguamento al PAI o alla normativa regionale in materia o,  per
i comuni non adeguati al PAI, nelle fasce di cui all'art. 29 e  negli
ambiti individuati in  dissesto  dal  PAI  medesimo,  possono  essere
modificate o realizzate, previo parere vincolante  della  Regione  di
verifica  di  compatibilita'  con  le  condizioni  di   pericolosita'
dell'area, le opere di interesse pubblico di cui al comma 2. 
  2. Le opere autorizzabili, nel rispetto  della  vigente  normativa,
nonche' degli strumenti di pianificazione di  livello  sovracomunale,
non previste dai PRG vigenti e non altrimenti localizzabili sotto  il
profilo tecnico, devono essere dichiarate  di  pubblica  utilita'  ed
essere attinenti: 
    a) alle derivazioni d'acqua; 
    b) ad impianti di depurazione; 
    c) ad impianti di distribuzione a rete; 
    d) ad infrastrutture viarie e ferroviarie; 
    e) all'erogazione di altri pubblici  servizi,  non  ricadenti  in
aree di dissesto attivo."