Art. 49 
 
            Sostituzione dell'art. 32 della l.r. 56/1977 
 
  1. L'art. 32 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 32. (Strumenti urbanistici e amministrativi per  l'attuazione
del piano regolatore generale). - 1. Il PRG puo' definire le porzioni
di territorio in cui e' ammesso l'intervento diretto e quelle in  cui
il   titolo   abilitativo   e'   subordinato   alla   formazione    e
all'approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo. 
  2. Gli strumenti urbanistici esecutivi sono: 
    a) i piani particolareggiati; 
    b) i piani per l'edilizia economica e popolare; 
    c) i piani delle aree per insediamenti produttivi; 
    d) i piani di recupero; 
    e) i piani esecutivi di iniziativa privata convenzionata; 
    f) i piani tecnici di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
di cui all'art. 47; 
    g)  i  programmi  integrati  di   riqualificazione   urbanistica,
edilizia e ambientale di cui alla l.r. 18/1996. 
  3. L'operativita' nel tempo e nello spazio  dei  PRG,  nonche'  dei
loro  strumenti  urbanistici  esecutivi  puo'  essere  definita   dai
programmi pluriennali di attuazione.".