Art. 49 Sostituzione dell'art. 32 della l.r. 56/1977 1. L'art. 32 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: "Art. 32. (Strumenti urbanistici e amministrativi per l'attuazione del piano regolatore generale). - 1. Il PRG puo' definire le porzioni di territorio in cui e' ammesso l'intervento diretto e quelle in cui il titolo abilitativo e' subordinato alla formazione e all'approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo. 2. Gli strumenti urbanistici esecutivi sono: a) i piani particolareggiati; b) i piani per l'edilizia economica e popolare; c) i piani delle aree per insediamenti produttivi; d) i piani di recupero; e) i piani esecutivi di iniziativa privata convenzionata; f) i piani tecnici di opere e attrezzature di iniziativa pubblica di cui all'art. 47; g) i programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale di cui alla l.r. 18/1996. 3. L'operativita' nel tempo e nello spazio dei PRG, nonche' dei loro strumenti urbanistici esecutivi puo' essere definita dai programmi pluriennali di attuazione.".