Art. 52 
 
            Sostituzione dell'art. 40 della l.r. 56/1977 
 
  1. L'art. 40 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: 
  "Art.  40.  (Formazione,  approvazione  ed  efficacia   del   piano
particolareggiato). - 1. Il  piano  particolareggiato,  adottato  con
deliberazione  della  giunta  comunale,  e'   pubblicato   sul   sito
informatico del comune per trenta giorni consecutivi, durante i quali
chiunque puo' prenderne visione  e  presentare,  entro  i  successivi
trenta giorni, osservazioni nel pubblico interesse e  ai  fini  della
VAS, ove prevista. Nello stesso periodo  il  piano  particolareggiato
e', altresi', esposto in pubblica visione. 
  2. La giunta comunale,  decorsi  i  termini  di  cui  al  comma  1,
controdeduce alle osservazioni con la deliberazione  di  approvazione
del piano, apportando eventuali modifiche,  previa  acquisizione  del
parere motivato relativo al processo di VAS, ove necessario.  Qualora
non vengano presentate osservazioni, la deliberazione di approvazione
del piano deve farne espressa menzione. 
  3. Il piano particolareggiato assume efficacia con la pubblicazione
sul  bollettino  ufficiale  della  Regione  della  deliberazione   di
approvazione divenuta esecutiva  ai  sensi  di  legge.  Il  piano  e'
pubblicato  sul  sito  informatico  del  comune  e  una  copia  della
deliberazione  della  giunta  comunale,  completa   degli   elaborati
costituenti il piano particolareggiato, e' trasmessa  per  conoscenza
alla Regione entro trenta giorni. 
  4.  La  deliberazione  di  approvazione  conferisce  carattere   di
pubblica utilita' alle opere previste nel piano particolareggiato. 
  5. Nel caso in cui il  piano  particolareggiato  contenga  opere  e
interventi sottoposti ad espropriazione  per  pubblica  utilita',  le
procedure partecipative di cui all'art. 11 del d.p.r.  327/2001  sono
effettuate prima dell'adozione del  progetto  preliminare  del  piano
stesso; la deliberazione di adozione da' atto dello svolgimento delle
procedure  anzidette   e   della   valutazione   delle   osservazioni
presentate. 
  6. Le varianti al piano particolareggiato  sono  approvate  con  il
procedimento previsto per il piano particolareggiato. 
  7. Sono sottoposti alla  verifica  di  assoggettabilita'  alla  VAS
esclusivamente i piani particolareggiati attuativi  di  PRG  che  non
sono gia' stati sottoposti a  VAS  o  ad  analisi  di  compatibilita'
ambientale ai sensi della legge regionale 14  dicembre  1998,  n.  40
(Disposizioni concernenti la compatibilita' ambientale e le procedure
di valutazione). Non sono sottoposti a  VAS  o  a  verifica  i  piani
particolareggiati che non comportano  variante  quando  lo  strumento
sovraordinato,  in  sede  di  VAS  o  di  analisi  di  compatibilita'
ambientale  ai  sensi  della  l.r.  40/1998,  ha  definito  l'assetto
localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni  territoriali,
gli  indici  di  edificabilita',  gli  usi  ammessi  e  i   contenuti
planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando
i  limiti  e  le  condizioni  di  sostenibilita'   ambientale   delle
trasformazioni previste. 
  8. Per il piano particolareggiato, la VAS, ove prevista, e'  svolta
dal comune o dall'ente competente alla gestione urbanistica,  purche'
dotato della struttura di cui  all'art.  3  bis,  comma  7,  in  modo
integrato con la procedura di  approvazione,  secondo  le  specifiche
disposizioni disciplinate con  apposito  provvedimento  dalla  Giunta
regionale. 
  9.  I  piani  particolareggiati  e   i   programmi   integrati   di
riqualificazione  di  cui  alla  l.r.  18/1996,  nei  casi   in   cui
richiedano, per  la  loro  formazione,  una  delle  varianti  di  cui
all'art. 17, commi 4 o 5, sono formati  e  approvati  contestualmente
alle varianti, applicando le procedure per esse previste. L'eventuale
procedura di VAS e' riferita agli aspetti che non sono stati  oggetto
di valutazione in sede di piani sovraordinati. 
  10. Il piano particolareggiato che comprenda  immobili  inclusi  in
insediamenti urbani e nuclei  minori  individuati  dal  PRG  a  norma
dell'art. 24, comma 1, numeri 1) e  2),  e'  trasmesso,  subito  dopo
l'adozione,  alla  commissione  regionale  per  i  beni  culturali  e
paesaggistici, la  quale,  entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento,
esprime il proprio parere vincolante ai fini della  tutela  dei  beni
culturali e paesaggistici. La giunta comunale, con  la  deliberazione
di approvazione, adegua il piano particolareggiato  al  parere  della
commissione regionale per i beni culturali e  paesaggistici.  Avverso
tale parere, il comune puo' ricorrere alla Giunta  regionale  che  si
esprime nel termine di sessanta giorni dal ricevimento  del  ricorso.
Nel  caso  di  piano  particolareggiato  con   contestuale   variante
strutturale,   il   parere   e'   conferito   alla   conferenza    di
copianificazione  e  valutazione  di  cui  all'articolo  15  bis  dal
rappresentante regionale. 
  11. Nel caso in cui il piano  particolareggiato  non  sia  conforme
allo  strumento  urbanistico  vigente  le  deliberazioni  di  cui  al
presente  articolo  sono  da  assumere   da   parte   del   consiglio
comunale."..