Art. 52 Sostituzione dell'art. 40 della l.r. 56/1977 1. L'art. 40 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: "Art. 40. (Formazione, approvazione ed efficacia del piano particolareggiato). - 1. Il piano particolareggiato, adottato con deliberazione della giunta comunale, e' pubblicato sul sito informatico del comune per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque puo' prenderne visione e presentare, entro i successivi trenta giorni, osservazioni nel pubblico interesse e ai fini della VAS, ove prevista. Nello stesso periodo il piano particolareggiato e', altresi', esposto in pubblica visione. 2. La giunta comunale, decorsi i termini di cui al comma 1, controdeduce alle osservazioni con la deliberazione di approvazione del piano, apportando eventuali modifiche, previa acquisizione del parere motivato relativo al processo di VAS, ove necessario. Qualora non vengano presentate osservazioni, la deliberazione di approvazione del piano deve farne espressa menzione. 3. Il piano particolareggiato assume efficacia con la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di approvazione divenuta esecutiva ai sensi di legge. Il piano e' pubblicato sul sito informatico del comune e una copia della deliberazione della giunta comunale, completa degli elaborati costituenti il piano particolareggiato, e' trasmessa per conoscenza alla Regione entro trenta giorni. 4. La deliberazione di approvazione conferisce carattere di pubblica utilita' alle opere previste nel piano particolareggiato. 5. Nel caso in cui il piano particolareggiato contenga opere e interventi sottoposti ad espropriazione per pubblica utilita', le procedure partecipative di cui all'art. 11 del d.p.r. 327/2001 sono effettuate prima dell'adozione del progetto preliminare del piano stesso; la deliberazione di adozione da' atto dello svolgimento delle procedure anzidette e della valutazione delle osservazioni presentate. 6. Le varianti al piano particolareggiato sono approvate con il procedimento previsto per il piano particolareggiato. 7. Sono sottoposti alla verifica di assoggettabilita' alla VAS esclusivamente i piani particolareggiati attuativi di PRG che non sono gia' stati sottoposti a VAS o ad analisi di compatibilita' ambientale ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilita' ambientale e le procedure di valutazione). Non sono sottoposti a VAS o a verifica i piani particolareggiati che non comportano variante quando lo strumento sovraordinato, in sede di VAS o di analisi di compatibilita' ambientale ai sensi della l.r. 40/1998, ha definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilita', gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilita' ambientale delle trasformazioni previste. 8. Per il piano particolareggiato, la VAS, ove prevista, e' svolta dal comune o dall'ente competente alla gestione urbanistica, purche' dotato della struttura di cui all'art. 3 bis, comma 7, in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni disciplinate con apposito provvedimento dalla Giunta regionale. 9. I piani particolareggiati e i programmi integrati di riqualificazione di cui alla l.r. 18/1996, nei casi in cui richiedano, per la loro formazione, una delle varianti di cui all'art. 17, commi 4 o 5, sono formati e approvati contestualmente alle varianti, applicando le procedure per esse previste. L'eventuale procedura di VAS e' riferita agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione in sede di piani sovraordinati. 10. Il piano particolareggiato che comprenda immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal PRG a norma dell'art. 24, comma 1, numeri 1) e 2), e' trasmesso, subito dopo l'adozione, alla commissione regionale per i beni culturali e paesaggistici, la quale, entro sessanta giorni dal ricevimento, esprime il proprio parere vincolante ai fini della tutela dei beni culturali e paesaggistici. La giunta comunale, con la deliberazione di approvazione, adegua il piano particolareggiato al parere della commissione regionale per i beni culturali e paesaggistici. Avverso tale parere, il comune puo' ricorrere alla Giunta regionale che si esprime nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del ricorso. Nel caso di piano particolareggiato con contestuale variante strutturale, il parere e' conferito alla conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'articolo 15 bis dal rappresentante regionale. 11. Nel caso in cui il piano particolareggiato non sia conforme allo strumento urbanistico vigente le deliberazioni di cui al presente articolo sono da assumere da parte del consiglio comunale."..