Art. 58 Modifiche all'art. 45 della l.r. 56/1977 1. Il numero 2) del comma 1 dell'art. 45 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: "2) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta da realizzare a cura del comune e i criteri per il suo aggiornamento in caso di pagamento differito; se tali opere sono eseguite a cura e spese del proprietario o di altro soggetto privato, la convenzione deve prevedere le relative garanzie finanziarie, le modalita' di controllo sulla esecuzione delle opere, nonche' i criteri per lo scomputo e le modalita' per il trasferimento delle opere al comune o per il loro asservimento all'uso pubblico o le modalita' di attuazione della monetizzazione;". 2. Al numero 3) del comma 1 dell'art. 45 della l.r. 56/1977, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ove vigenti". 3. Dopo il numero 4) del comma 1 dell'art. 45 della l.r. 56/1977 e' aggiunto il seguente: "4 bis) le clausole attuative di eventuali forme di perequazione urbanistica.". 4. Il comma 2 dell'art. 45 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: "2. Se il piano esecutivo prevede interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione di edifici destinati ad usi abitativi, con particolare riguardo ai centri storici, la convenzione puo' stabilire i criteri per la determinazione e la revisione dei prezzi di vendita e dei canoni di locazione degli edifici oggetto di intervento. In tal caso si applica il disposto dell'articolo 18 del d.p.r. 380/2001 e, ove del caso, gli esoneri di legge dal contributo di costruzione.".