Art. 58 
 
              Modifiche all'art. 45 della l.r. 56/1977 
 
  1. Il numero 2) del comma 1 dell'art.  45  della  l.r.  56/1977  e'
sostituito dal seguente: 
  "2)  il  corrispettivo  delle  opere  di  urbanizzazione  primaria,
secondaria e indotta da realizzare a cura del comune e i criteri  per
il suo aggiornamento in caso di pagamento differito;  se  tali  opere
sono eseguite a cura e spese del proprietario  o  di  altro  soggetto
privato,  la  convenzione  deve  prevedere   le   relative   garanzie
finanziarie, le modalita' di controllo sulla esecuzione delle  opere,
nonche' i criteri per lo scomputo e le modalita' per il trasferimento
delle opere al comune o per il loro asservimento all'uso  pubblico  o
le modalita' di attuazione della monetizzazione;". 
  2. Al numero 3) del comma 1 dell'art. 45 della l.r.  56/1977,  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ove vigenti". 
  3. Dopo il numero 4) del comma 1 dell'art. 45 della l.r. 56/1977 e'
aggiunto il seguente: 
  "4 bis) le clausole attuative di eventuali  forme  di  perequazione
urbanistica.". 
  4. Il comma 2 dell'art. 45 della l.r.  56/1977  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "2. Se il  piano  esecutivo  prevede  interventi  di  restauro,  di
risanamento conservativo e di ristrutturazione di  edifici  destinati
ad usi abitativi, con particolare  riguardo  ai  centri  storici,  la
convenzione puo' stabilire i  criteri  per  la  determinazione  e  la
revisione dei prezzi di vendita  e  dei  canoni  di  locazione  degli
edifici oggetto di intervento. In tal caso  si  applica  il  disposto
dell'articolo 18 del d.p.r. 380/2001 e, ove del caso, gli esoneri  di
legge dal contributo di costruzione.".