Art. 59 Modifiche all'art. 46 della l.r. 56/1977 1. Al comma 1 dell'art. 46 della l.r. 56/1977, dopo le parole "programma di attuazione,", ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: "ove vigente,". 2. Al comma 2 dell'art. 46 della l.r. 56/1977, la parola "Sindaco" e' sostituita dalla seguente: "comune" e le parole "dal programma di attuazione" sono soppresse. 3. Al comma 3 dell'art. 46 della l.r. 56/1977, la parola "Sindaco" e' sostituita dalla seguente: "comune". 4. Al comma 4 dell'art. 46 della l.r. 56/1977, le parole "a norma del titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865," sono soppresse. 5. Il comma 5 dell'art. 46 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: "5. Le aree e gli edifici espropriati sono acquisiti al patrimonio indisponibile del comune e sono utilizzati, secondo le prescrizioni del PRG direttamente dal comune per le opere di sua competenza o cedute nelle forme di legge.". 6. Il comma 6 dell'art. 46 della l.r. 56/1977 e' abrogato.