Art. 59 
 
              Modifiche all'art. 46 della l.r. 56/1977 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 46  della  l.r.  56/1977,  dopo  le  parole
"programma di  attuazione,",  ovunque  ricorrano,  sono  aggiunte  le
seguenti: "ove vigente,". 
  2. Al comma 2 dell'art. 46 della l.r. 56/1977, la parola  "Sindaco"
e' sostituita dalla seguente: "comune" e le parole "dal programma  di
attuazione" sono soppresse. 
  3. Al comma 3 dell'art. 46 della l.r. 56/1977, la parola  "Sindaco"
e' sostituita dalla seguente: "comune". 
  4. Al comma 4 dell'art. 46 della l.r. 56/1977, le parole  "a  norma
del titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865," sono soppresse. 
  5. Il comma 5 dell'art. 46 della l.r.  56/1977  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "5. Le aree e gli edifici espropriati sono acquisiti al  patrimonio
indisponibile del comune e sono utilizzati, secondo  le  prescrizioni
del PRG direttamente dal comune per le  opere  di  sua  competenza  o
cedute nelle forme di legge.". 
  6. Il comma 6 dell'art. 46 della l.r. 56/1977 e' abrogato.