Art. 61 Sostituzione dell'art. 48 della l.r. 56/1977 1. L'art. 48 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: "Art. 48. (Disciplina delle attivita' comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia, mantenimento degli immobili e modifica delle destinazioni d'uso). - 1. Il proprietario, il titolare di diritto reale e colui che, per qualsiasi altro valido titolo, abbiano l'uso o il godimento di entita' immobiliari, devono munirsi, documentando le loro rispettive qualita', del titolo abilitativo edilizio previsto dalla normativa statale per eseguire trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio comunale; il titolo abilitativo edilizio e' richiesto, altresi', per il mutamento della destinazione d'uso degli immobili. Tale titolo non e' necessario per i mutamenti della destinazione d'uso degli immobili relativi ad unita' non superiori a 700 metri cubi che siano compatibili con le norme di attuazione del PRG e degli strumenti esecutivi. 2. Ogni comune tiene in pubblica visione i registri dei titoli abilitativi edilizi. 3. La convenzione o l'atto di impegno unilaterale, di cui agli articoli 25 e 49, sono trascritti nei registri immobiliari.".