Art. 61 
 
            Sostituzione dell'art. 48 della l.r. 56/1977 
 
  1. L'art. 48 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 48. (Disciplina delle  attivita'  comportanti  trasformazione
urbanistica ed edilizia, mantenimento degli immobili e modifica delle
destinazioni d'uso). - 1. Il proprietario,  il  titolare  di  diritto
reale e colui che, per qualsiasi altro valido titolo, abbiano l'uso o
il godimento di entita' immobiliari, devono munirsi, documentando  le
loro rispettive qualita', del titolo  abilitativo  edilizio  previsto
dalla normativa statale per eseguire  trasformazioni  urbanistiche  o
edilizie del territorio comunale; il titolo abilitativo  edilizio  e'
richiesto, altresi', per il mutamento della destinazione d'uso  degli
immobili. Tale  titolo  non  e'  necessario  per  i  mutamenti  della
destinazione d'uso degli immobili relativi ad unita' non superiori  a
700 metri cubi che siano compatibili con le norme di  attuazione  del
PRG e degli strumenti esecutivi. 
  2. Ogni comune tiene in pubblica  visione  i  registri  dei  titoli
abilitativi edilizi. 
  3. La convenzione o l'atto di  impegno  unilaterale,  di  cui  agli
articoli 25 e 49, sono trascritti nei registri immobiliari.".