Art. 64 Sostituzione dell'art. 51 della l.r. 56/1977 1. L'art. 51 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: "Art. 51. (Opere di urbanizzazione). - 1. Ai fini della determinazione e della destinazione del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del d.p.r. 380/2001, valgono le definizioni di cui al presente articolo. 2. Le opere di urbanizzazione primaria sono quelle elencate all'art. 16, commi 7 e 7 bis, del d.p.r. 380/2001; ad esse si aggiungono le opere riconosciute di pubblica utilita' relative agli impianti a fune di arroccamento e le reti tecnologiche di erogazione di pubblici servizi, comprese le reti di comunicazione telematiche. 3. Le opere di urbanizzazione secondaria sono quelle elencate all'art. 16, comma 8, del d.p.r. 380/2001. 4. Le opere di urbanizzazione indotta sono: a) soprapassi e sottopassi pedonali e veicolari; b) impianti di trasporto collettivo di interesse comunale e intercomunale; c) mense pluriaziendali a servizio di insediamenti industriali o artigianali; d) impianti tecnici di interesse comunale o sovracomunale; e) sistemazione a verde delle fasce di protezione stradale, cimiteriale, di impianti produttivi e di sponde di fiumi e laghi; f) manufatti occorrenti per arginature e terrazzamenti e per opere di consolidamento del terreno.".