Art. 64 
 
            Sostituzione dell'art. 51 della l.r. 56/1977 
 
  1. L'art. 51 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: 
  "Art.  51.  (Opere  di  urbanizzazione).  -  1.   Ai   fini   della
determinazione e della destinazione del contributo di costruzione  di
cui all'articolo 16 del d.p.r. 380/2001, valgono  le  definizioni  di
cui al presente articolo. 
  2.  Le  opere  di  urbanizzazione  primaria  sono  quelle  elencate
all'art. 16, commi 7 e  7  bis,  del  d.p.r.  380/2001;  ad  esse  si
aggiungono le opere riconosciute di pubblica utilita'  relative  agli
impianti a fune di arroccamento e le reti tecnologiche di  erogazione
di pubblici servizi, comprese le reti di comunicazione telematiche. 
  3. Le opere  di  urbanizzazione  secondaria  sono  quelle  elencate
all'art. 16, comma 8, del d.p.r. 380/2001. 
  4. Le opere di urbanizzazione indotta sono: 
    a) soprapassi e sottopassi pedonali e veicolari; 
    b) impianti di  trasporto  collettivo  di  interesse  comunale  e
intercomunale; 
    c) mense pluriaziendali a servizio di insediamenti industriali  o
artigianali; 
    d) impianti tecnici di interesse comunale o sovracomunale; 
    e) sistemazione a  verde  delle  fasce  di  protezione  stradale,
cimiteriale, di impianti produttivi e di sponde di fiumi e laghi; 
    f) manufatti occorrenti per  arginature  e  terrazzamenti  e  per
opere di consolidamento del terreno.".