Art. 65 Modifiche all'art. 52 della l.r. 56/1977 1. Il comma 1 dell'art. 52 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: "1. In attuazione della normativa vigente, la Giunta regionale stabilisce le tabelle parametriche con le relative norme di applicazione e determina, per classi di comuni, le aliquote e il costo di costruzione per i nuovi edifici. I comuni, nei successivi novanta giorni, recepiscono, con propria deliberazione, tali disposizioni per la determinazione del contributo commisurato alle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione, da applicare agli interventi soggetti a titolo abilitativo oneroso.". 2. L'alinea del comma 2 dell'art. 52 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: "2. Le tabelle parametriche di cui al comma 1 sono fondate sui seguenti criteri:". 3. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 52 della l.r. 56/1977, dopo le parole "generali ed esecutivi e", e' inserita la seguente: "eventualmente". 4. Le parole "beneficiario del titolo edilizio" sostituiscono la parola "concessionario" ovunque ricorra nelle lettere b) ed e) del comma 2 dell'art. 52 della l.r. 56/1977. 5. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 52 della l.r. 56/1977, le parole "per la concessione relativa" sono sostituite dalla seguente: "relativi". 6. I commi 3 e 6 dell'art. 52 della l.r. 56/1977 sono abrogati. 7. Al comma 4 dell'art. 52 della l.r. 56/1977, le parole ", contenute nella deliberazione del Consiglio regionale" sono soppresse. 8. Al comma 7 dell'art. 52 della l.r. 56/1977, dopo le parole "barriere architettoniche" sono aggiunte le seguenti: "e percettive. Con medesima deliberazione il comune puo' stabilire di riservare e accantonare, annualmente, una quota dei proventi derivanti dal contributo di costruzione, destinata a opere dirette al superamento delle barriere architettoniche e percettive negli spazi ed edifici pubblici". 9. Dopo il comma 7 dell'art. 52 della l.r. 56/1977 e' aggiunto il seguente: "7 bis. I comuni, con la deliberazione di cui al comma 1, possono altresi' prevedere, per ambiti definiti, oneri di urbanizzazione aggiuntivi al fine di contribuire al finanziamento di opere di urbanizzazione indotta previste in tali ambiti e generatrici di valorizzazioni delle aree e degli immobili ivi localizzati. Tali oneri sono da determinare in proporzione all'entita' delle valorizzazioni prodotte.".