Art. 65 
 
              Modifiche all'art. 52 della l.r. 56/1977 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 52 della l.r.  56/1977  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "1. In attuazione della  normativa  vigente,  la  Giunta  regionale
stabilisce  le  tabelle  parametriche  con  le  relative   norme   di
applicazione e determina, per classi di  comuni,  le  aliquote  e  il
costo di costruzione per i nuovi edifici. I  comuni,  nei  successivi
novanta  giorni,  recepiscono,  con   propria   deliberazione,   tali
disposizioni per la determinazione del  contributo  commisurato  alle
spese di urbanizzazione e al costo di costruzione, da applicare  agli
interventi soggetti a titolo abilitativo oneroso.". 
  2. L'alinea  del  comma  2  dell'art.  52  della  l.r.  56/1977  e'
sostituito dal seguente: 
  "2. Le tabelle parametriche di cui al  comma  1  sono  fondate  sui
seguenti criteri:". 
  3. Alla lettera a) del comma 2 dell'art.  52  della  l.r.  56/1977,
dopo le parole "generali ed esecutivi e", e'  inserita  la  seguente:
"eventualmente". 
  4. Le parole "beneficiario del titolo  edilizio"  sostituiscono  la
parola "concessionario" ovunque ricorra nelle lettere b)  ed  e)  del
comma 2 dell'art. 52 della l.r. 56/1977. 
  5. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 52 della l.r. 56/1977,  le
parole "per la concessione relativa" sono sostituite dalla  seguente:
"relativi". 
  6. I commi 3 e 6 dell'art. 52 della l.r. 56/1977 sono abrogati. 
  7. Al comma 4  dell'art.  52  della  l.r.  56/1977,  le  parole  ",
contenute  nella  deliberazione   del   Consiglio   regionale"   sono
soppresse. 
  8. Al comma 7 dell'art. 52  della  l.r.  56/1977,  dopo  le  parole
"barriere architettoniche" sono aggiunte le seguenti: "e  percettive.
Con medesima deliberazione il comune puo' stabilire  di  riservare  e
accantonare,  annualmente,  una  quota  dei  proventi  derivanti  dal
contributo di costruzione, destinata a opere dirette  al  superamento
delle barriere architettoniche e percettive negli  spazi  ed  edifici
pubblici". 
  9. Dopo il comma 7 dell'art. 52 della l.r. 56/1977 e'  aggiunto  il
seguente: 
  "7 bis. I comuni, con la deliberazione di cui al comma  1,  possono
altresi' prevedere, per  ambiti  definiti,  oneri  di  urbanizzazione
aggiuntivi al fine  di  contribuire  al  finanziamento  di  opere  di
urbanizzazione indotta previste  in  tali  ambiti  e  generatrici  di
valorizzazioni delle aree e  degli  immobili  ivi  localizzati.  Tali
oneri  sono  da  determinare   in   proporzione   all'entita'   delle
valorizzazioni prodotte.".