Art. 66 
 
              Modifiche all'art. 53 della l.r. 56/1977 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 53 della l.r.  56/1977  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "1. Le  modalita'  operative  per  la  ristrutturazione  e  per  il
trasferimento, anche in  altri  comuni,  di  stabilimenti  produttivi
industriali  o  artigianali   e   di   insediamenti   commerciali   e
direzionali, obsoleti o inattivi o la cui ubicazione sia in contrasto
con le prescrizioni dei piani e per il  conseguente  riuso  ad  altra
destinazione dei relativi immobili  dismessi,  di  cui  all'art.  26,
comma 3, possono intervenire sulla base di convenzioni o accordi  tra
i comuni e le imprese interessate, definiti  in  conformita'  ad  uno
schema di convenzione-quadro regionale di indirizzo.". 
  2. La lettera b) del comma 2 dell'art. 53  della  l.r.  56/1977  e'
sostituita dalla seguente: 
  "b) le modalita' per l'attuazione dei trasferimenti e gli impegni e
le  garanzie  assunti  dalle  imprese,  nonche'  la  tipologia  dello
strumento urbanistico esecutivo da utilizzare, ove necessario;". 
  3. La lettera c) del comma 2 dell'art. 53  della  l.r.  56/1977  e'
sostituita dalla seguente: 
  "c) le modalita' e i tempi per il  trasferimento  al  comune  degli
immobili dismessi;". 
  4. Al comma 3 dell'art. 53 della l.r.  56/1977  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: "dalla Giunta regionale". 
  5. I commi 4, 5, 6, 7 e 9 dell'art.  53  della  l.r.  56/1977  sono
abrogati.