Art. 66 Modifiche all'art. 53 della l.r. 56/1977 1. Il comma 1 dell'art. 53 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: "1. Le modalita' operative per la ristrutturazione e per il trasferimento, anche in altri comuni, di stabilimenti produttivi industriali o artigianali e di insediamenti commerciali e direzionali, obsoleti o inattivi o la cui ubicazione sia in contrasto con le prescrizioni dei piani e per il conseguente riuso ad altra destinazione dei relativi immobili dismessi, di cui all'art. 26, comma 3, possono intervenire sulla base di convenzioni o accordi tra i comuni e le imprese interessate, definiti in conformita' ad uno schema di convenzione-quadro regionale di indirizzo.". 2. La lettera b) del comma 2 dell'art. 53 della l.r. 56/1977 e' sostituita dalla seguente: "b) le modalita' per l'attuazione dei trasferimenti e gli impegni e le garanzie assunti dalle imprese, nonche' la tipologia dello strumento urbanistico esecutivo da utilizzare, ove necessario;". 3. La lettera c) del comma 2 dell'art. 53 della l.r. 56/1977 e' sostituita dalla seguente: "c) le modalita' e i tempi per il trasferimento al comune degli immobili dismessi;". 4. Al comma 3 dell'art. 53 della l.r. 56/1977 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "dalla Giunta regionale". 5. I commi 4, 5, 6, 7 e 9 dell'art. 53 della l.r. 56/1977 sono abrogati.