Art. 68 
 
            Sostituzione dell'art. 58 della l.r. 56/1977 
 
  1. L'art. 58 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 58. (Misure di salvaguardia). - 1. Dalla data di adozione dei
piani di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e  c)  e  dei  piani
d'area delle aree protette, nonche'  delle  relative  varianti,  fino
alla  loro  approvazione,  i  comuni  interessati   sospendono   ogni
determinazione  sulle  istanze  o  dichiarazioni  di   trasformazione
urbanistica  o  edilizia  che  siano  in  contrasto  con   le   norme
specificatamente contenute negli stessi, ai sensi dell'art. 8,  comma
2. 
  2. A decorrere dalla data della  deliberazione  di  adozione  degli
strumenti  urbanistici  generali  ed  esecutivi  e   delle   relative
varianti,  compresi  i  progetti  preliminari,  nonche'  le  proposte
tecniche limitatamente alle  parti  espressamente  individuate  nella
deliberazione di cui all'art. 15, commi 1 e 10, fino alla  emanazione
del relativo atto di approvazione e  comunque  non  oltre  i  termini
previsti dal comma 8, il comune sospende  ogni  determinazione  sulle
istanze o dichiarazioni di trasformazione urbanistica o edilizia  che
siano in contrasto con tali progetti e piani anche intercomunali. 
  3. Nel caso si renda necessaria una nuova adozione dei piani di cui
ai  commi  1  e  2,  dalla  data  di  tale  riadozione  decorrono  le
sospensioni di cui ai commi 1 e 2 medesimi. 
  4. Entro i dieci giorni successivi alla deliberazione  di  adozione
di cui  al  comma  2,  il  comune  notifica  agli  aventi  titolo  la
sospensione  del  titolo  abilitativo  o   delle   altre   forme   di
legittimazione dell'attivita' edilizia in contrasto,  salvo  che  sia
gia' stato comunicato nei modi e forme di legge l'inizio dei lavori o
siano decorsi i termini di operativita' per i titoli abilitativi  non
soggetti alla comunicazione di inizio lavori. 
  5. La Giunta regionale, su richiesta del comune  o  per  iniziativa
diretta,   puo',   con   provvedimento   motivato    da    notificare
all'interessato a norma del codice di procedura civile,  ordinare  la
sospensione dei  lavori  di  trasformazione  di  proprieta'  private,
autorizzati prima  dell'adozione  degli  strumenti  urbanistici,  che
siano in contrasto con le destinazioni d'uso previste dagli strumenti
urbanistici adottati, ove ravvisi  gravi  impedimenti  all'attuazione
delle previsioni degli strumenti stessi. 
  6. I provvedimenti cautelari, di inibizione e  di  sospensione,  di
cui all'art. 9 non possono dispiegare la loro efficacia oltre novanta
giorni dalla loro adozione. 
  7. I provvedimenti cautelari, di inibizione e  di  sospensione,  di
cui agli articoli 9 bis e 25, comma 6 e  le  sospensioni  di  cui  al
comma 5 non possono dispiegare  la  loro  efficacia  oltre  trentasei
mesi. 
  8. I provvedimenti sospensivi di cui ai commi 1, 2 e 5 si applicano
fino  alla  data  di  approvazione  degli  strumenti  territoriali  e
urbanistici e delle relative varianti. Le  sospensioni  non  possono,
comunque,  essere  protratte  oltre  trentasei  mesi  dalla  data  di
adozione dei piani di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c)  o
dei  piani  d'area  delle  aree  protette,  nonche'  degli  strumenti
urbanistici, generali ed  esecutivi,  delle  relative  varianti,  dei
progetti preliminari, nonche' delle proposte  tecniche  limitatamente
alle parti  espressamente  individuate  nella  deliberazione  di  cui
all'art. 15, commi 1 e 10.".