Art. 68 Sostituzione dell'art. 58 della l.r. 56/1977 1. L'art. 58 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: "Art. 58. (Misure di salvaguardia). - 1. Dalla data di adozione dei piani di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c) e dei piani d'area delle aree protette, nonche' delle relative varianti, fino alla loro approvazione, i comuni interessati sospendono ogni determinazione sulle istanze o dichiarazioni di trasformazione urbanistica o edilizia che siano in contrasto con le norme specificatamente contenute negli stessi, ai sensi dell'art. 8, comma 2. 2. A decorrere dalla data della deliberazione di adozione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi e delle relative varianti, compresi i progetti preliminari, nonche' le proposte tecniche limitatamente alle parti espressamente individuate nella deliberazione di cui all'art. 15, commi 1 e 10, fino alla emanazione del relativo atto di approvazione e comunque non oltre i termini previsti dal comma 8, il comune sospende ogni determinazione sulle istanze o dichiarazioni di trasformazione urbanistica o edilizia che siano in contrasto con tali progetti e piani anche intercomunali. 3. Nel caso si renda necessaria una nuova adozione dei piani di cui ai commi 1 e 2, dalla data di tale riadozione decorrono le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 medesimi. 4. Entro i dieci giorni successivi alla deliberazione di adozione di cui al comma 2, il comune notifica agli aventi titolo la sospensione del titolo abilitativo o delle altre forme di legittimazione dell'attivita' edilizia in contrasto, salvo che sia gia' stato comunicato nei modi e forme di legge l'inizio dei lavori o siano decorsi i termini di operativita' per i titoli abilitativi non soggetti alla comunicazione di inizio lavori. 5. La Giunta regionale, su richiesta del comune o per iniziativa diretta, puo', con provvedimento motivato da notificare all'interessato a norma del codice di procedura civile, ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione di proprieta' private, autorizzati prima dell'adozione degli strumenti urbanistici, che siano in contrasto con le destinazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici adottati, ove ravvisi gravi impedimenti all'attuazione delle previsioni degli strumenti stessi. 6. I provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, di cui all'art. 9 non possono dispiegare la loro efficacia oltre novanta giorni dalla loro adozione. 7. I provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, di cui agli articoli 9 bis e 25, comma 6 e le sospensioni di cui al comma 5 non possono dispiegare la loro efficacia oltre trentasei mesi. 8. I provvedimenti sospensivi di cui ai commi 1, 2 e 5 si applicano fino alla data di approvazione degli strumenti territoriali e urbanistici e delle relative varianti. Le sospensioni non possono, comunque, essere protratte oltre trentasei mesi dalla data di adozione dei piani di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c) o dei piani d'area delle aree protette, nonche' degli strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, delle relative varianti, dei progetti preliminari, nonche' delle proposte tecniche limitatamente alle parti espressamente individuate nella deliberazione di cui all'art. 15, commi 1 e 10.".