Art. 7 Sostituzione dell'art. 4 della l.r. 56/1977 1. L'art. 4 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: "Art. 4. (Processo di pianificazione del territorio). - 1. Il processo di pianificazione del territorio e' realizzato dai soggetti di cui all'art. 2, nell'ambito delle rispettive competenze, tenendo conto dei piani di diverso livello riguardanti l'ambito territoriale considerato o interessato e assicurando il rispetto delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, formulate dallo Stato. 2. Gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica considerano i contenuti e le prescrizioni dei piani e dei programmi settoriali che hanno incidenza territoriale e che sono redatti in applicazione di disposizioni normative nazionali e regionali e provvedono al loro coordinamento nel rispetto delle competenze degli organi statali interessati. 3. Il PPR o il piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, formato dalla Regione in attuazione della normativa statale, costituisce, per quanto attiene alla tutela del paesaggio, strumento prevalente rispetto agli altri atti di pianificazione, compresi i piani d'area delle aree protette. 4. Gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica costituiscono a loro volta quadro di riferimento e di indirizzo per la formazione degli strumenti urbanistici e per la redazione dei piani settoriali. 5. Ai piani dei parchi e delle altre aree protette naturali si applica la normativa di settore. 6. Al settore della distribuzione commerciale al dettaglio si applicano gli indirizzi e criteri di cui alla normativa regionale sulla disciplina del commercio. 7. Le disposizioni della presente legge concernenti il PTCM entrano in vigore dalla individuazione dell'area e dalla istituzione dell'autorita' della citta' metropolitana.".