Art. 7 
 
             Sostituzione dell'art. 4 della l.r. 56/1977 
 
  1. L'art. 4 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 4. (Processo di  pianificazione  del  territorio).  -  1.  Il
processo di pianificazione del territorio e' realizzato dai  soggetti
di cui all'art. 2, nell'ambito delle rispettive  competenze,  tenendo
conto dei piani di diverso livello riguardanti l'ambito  territoriale
considerato o interessato  e  assicurando  il  rispetto  delle  linee
fondamentali dell'assetto del territorio nazionale,  formulate  dallo
Stato. 
  2. Gli strumenti di  pianificazione  territoriale  e  paesaggistica
considerano i contenuti e le prescrizioni dei piani e  dei  programmi
settoriali che hanno incidenza territoriale e  che  sono  redatti  in
applicazione  di  disposizioni  normative  nazionali  e  regionali  e
provvedono al loro coordinamento nel rispetto delle competenze  degli
organi statali interessati. 
  3.  Il  PPR  o  il  piano  territoriale  regionale  con   specifica
considerazione dei valori paesaggistici,  formato  dalla  Regione  in
attuazione della normativa statale, costituisce, per  quanto  attiene
alla tutela del paesaggio, strumento prevalente rispetto  agli  altri
atti di pianificazione, compresi i piani d'area delle aree protette. 
  4. Gli strumenti di  pianificazione  territoriale  e  paesaggistica
costituiscono a loro volta quadro di riferimento e di  indirizzo  per
la formazione degli strumenti urbanistici  e  per  la  redazione  dei
piani settoriali. 
  5. Ai piani dei parchi e delle  altre  aree  protette  naturali  si
applica la normativa di settore. 
  6. Al settore  della  distribuzione  commerciale  al  dettaglio  si
applicano gli indirizzi e criteri di  cui  alla  normativa  regionale
sulla disciplina del commercio. 
  7. Le disposizioni della presente legge concernenti il PTCM entrano
in  vigore  dalla  individuazione  dell'area  e   dalla   istituzione
dell'autorita' della citta' metropolitana.".