Art. 71 
 
            Sostituzione dell'art. 60 della l.r. 56/1977 
 
  1. L'art. 60 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 60. (Controllo partecipativo). - 1. Con  riguardo  agli  atti
delle pratiche  edilizie,  comprese  domande  e  progetti,  esistenti
presso  gli  uffici  comunali,  trovano   applicazione   le   vigenti
disposizioni normative in tema di accesso agli  atti  amministrativi.
E', altresi', consentito l'accesso ai registri di cui all'art. 48. 
  2.  Ogni  cittadino,  singolarmente  o  quale   rappresentante   di
un'associazione  o  di  un'organizzazione  sociale,  puo'  presentare
ricorso al Presidente della Giunta regionale, agli effetti del d.p.r.
1199/1971 relativo alla legittimita' dei titoli  abilitativi  edilizi
che  ritenga  in  contrasto  con  le  disposizioni  di  legge  o   di
regolamenti; puo', inoltre, sollecitare gli interventi  di  vigilanza
dei competenti uffici regionali e comunali.".