Art. 71 Sostituzione dell'art. 60 della l.r. 56/1977 1. L'art. 60 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: "Art. 60. (Controllo partecipativo). - 1. Con riguardo agli atti delle pratiche edilizie, comprese domande e progetti, esistenti presso gli uffici comunali, trovano applicazione le vigenti disposizioni normative in tema di accesso agli atti amministrativi. E', altresi', consentito l'accesso ai registri di cui all'art. 48. 2. Ogni cittadino, singolarmente o quale rappresentante di un'associazione o di un'organizzazione sociale, puo' presentare ricorso al Presidente della Giunta regionale, agli effetti del d.p.r. 1199/1971 relativo alla legittimita' dei titoli abilitativi edilizi che ritenga in contrasto con le disposizioni di legge o di regolamenti; puo', inoltre, sollecitare gli interventi di vigilanza dei competenti uffici regionali e comunali.".