Art. 73 Modifica all'art. 76 della l.r. 56/1977 1. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 76 della l.r. 56/1977, le parole ", in sua assenza, altro Assessore designato dal Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: " suo delegato". 2. Le lettere c) e d) del comma 3 dell'art. 76 della l.r. 56/1977 sono sostituite dalle seguenti: "c) quattro esperti designati rispettivamente dalla sezione regionale della Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), dalla sezione regionale dell'Unione province d'Italia (UPI), dalla delegazione regionale della Unione nazionale dei comuni ed enti montani (UNCEM), dall'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia (ANPCI); d) otto esperti designati rispettivamente dall'ordine degli architetti, dall'ordine degli ingegneri, dall'ordine regionale dei geologi, dall'ordine interregionale dei dottori agronomi e forestali, dall'Universita' degli studi di Torino, dal Politecnico di Torino, dall'Istituto nazionale di urbanistica, dall'Associazione nazionale centri storici artistici. ". 3. Il comma 11 dell'art. 76 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: "11. Alle spese di funzionamento della commissione tecnica urbanistica si provvede a norma della legge regionale 7 agosto 1997, n. 48 (Nuova determinazione del gettone di presenza da riconoscere a componenti della Commissione tecnica urbanistica (CTU), del Comitato regionale per le opere pubbliche (CROOPP) e della Commissione regionale per i Beni culturali e ambientali (CRBC e A.)).".