Art. 73 
 
               Modifica all'art. 76 della l.r. 56/1977 
 
  1. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 76 della l.r. 56/1977,  le
parole ", in sua assenza, altro Assessore  designato  dal  Presidente
della  Giunta  regionale"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "  suo
delegato". 
  2. Le lettere c) e d) del comma 3 dell'art. 76 della  l.r.  56/1977
sono sostituite dalle seguenti: 
  "c)  quattro  esperti  designati  rispettivamente   dalla   sezione
regionale della Associazione nazionale dei  comuni  d'Italia  (ANCI),
dalla sezione regionale dell'Unione province  d'Italia  (UPI),  dalla
delegazione regionale della  Unione  nazionale  dei  comuni  ed  enti
montani (UNCEM), dall'Associazione nazionale piccoli comuni  d'Italia
(ANPCI); 
  d)  otto  esperti  designati  rispettivamente   dall'ordine   degli
architetti, dall'ordine degli ingegneri,  dall'ordine  regionale  dei
geologi, dall'ordine interregionale dei dottori agronomi e forestali,
dall'Universita' degli studi di Torino, dal  Politecnico  di  Torino,
dall'Istituto nazionale di urbanistica,  dall'Associazione  nazionale
centri storici artistici. ". 
  3. Il comma 11 dell'art. 76 della l.r. 56/1977  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "11.  Alle  spese  di  funzionamento  della   commissione   tecnica
urbanistica si provvede a norma della legge regionale 7 agosto  1997,
n. 48 (Nuova determinazione del gettone di presenza da riconoscere  a
componenti della Commissione tecnica urbanistica (CTU), del  Comitato
regionale  per  le  opere  pubbliche  (CROOPP)  e  della  Commissione
regionale per i Beni culturali e ambientali (CRBC e A.)).".