Art. 76 Modifiche all'art. 79 della l.r. 56/1977 1. Il comma 1 dell'art. 79 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: "1. Gli incarichi esterni per la redazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi sono conferiti dai comuni ad esperti con laurea magistrale in pianificazione territoriale urbanistica e paesaggistico-ambientale, in urbanistica, in architettura e in ingegneria, con specifica competenza urbanistica, eventualmente integrati da esperti nelle discipline coinvolte nella predisposizione degli stessi.". " 2. Il comma 2 dell'art. 79 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: "2. Per l'intera durata dell'incarico di redazione dei piani generali o delle loro varianti e fino alla loro approvazione, i professionisti non possono assumere incarichi da parte di privati nell'ambito dei comuni interessati.".