Art. 76 
 
              Modifiche all'art. 79 della l.r. 56/1977 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 79 della l.r.  56/1977  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "1.  Gli  incarichi  esterni  per  la  redazione  degli   strumenti
urbanistici generali  ed  esecutivi  sono  conferiti  dai  comuni  ad
esperti  con  laurea  magistrale   in   pianificazione   territoriale
urbanistica   e   paesaggistico-ambientale,   in   urbanistica,    in
architettura e in ingegneria, con specifica  competenza  urbanistica,
eventualmente integrati da esperti nelle discipline  coinvolte  nella
predisposizione degli stessi.". " 
  2. Il comma 2 dell'art. 79 della l.r.  56/1977  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "2. Per  l'intera  durata  dell'incarico  di  redazione  dei  piani
generali o delle loro varianti  e  fino  alla  loro  approvazione,  i
professionisti non possono assumere incarichi  da  parte  di  privati
nell'ambito dei comuni interessati.".