Art. 78 
 
          Sostituzione dell'art. 91 bis della l.r. 56/1977 
 
  1. L'art. 91 bis della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: 
  "Art.  91-bis.  (Commissione  regionale  per  i  beni  culturali  e
paesaggistici). - 1. E' istituita la commissione regionale per i beni
culturali e paesaggistici, quale organo consultivo  del  Consiglio  e
della Giunta regionali in materia di beni culturali e  paesaggistici.
Essa formula, altresi', i pareri di cui agli articoli  40  e  41  bis
della presente legge e all'art. 6  della  l.r  18/1996,  nonche',  in
assenza della commissione locale per il paesaggio di  cui  alla  l.r.
32/2008, i pareri di cui all'art. 49, comma 7, della presente legge. 
  2.  La  commissione  per  i  beni  culturali  e  paesaggistici   e'
costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in
carica cinque anni e ha sede nel capoluogo della Regione; anche  dopo
la scadenza essa esercita, fino al suo rinnovo, le  funzioni  che  le
sono attribuite. I componenti sono rieleggibili per una sola volta. 
  3. La commissione per i beni culturali e paesaggistici e'  composta
da: 
    a) l'assessore regionale competente per materia, o suo  delegato,
con funzioni di presidente; 
    b) il presidente della  commissione  tecnica  urbanistica  o  suo
delegato; 
    c)  tre  esperti  nella  materia  di  competenza,  nominati   dal
Consiglio regionale, di comprovata specifica esperienza scientifica e
professionale; 
    d)  il  responsabile  della  struttura  regionale  competente  in
materia; 
    e) tre funzionari regionali, designati  dalla  Giunta  regionale,
tenendo conto della specifica competenza, di cui  uno  nella  materia
urbanistica; 
    f) il soprintendente per i beni  architettonici  e  paesaggistici
competente per territorio o suo delegato; 
    g) il soprintendente per i beni archeologici o suo delegato. 
  4.  La  partecipazione  dei  rappresentanti  delle  amministrazioni
statali e' subordinata al consenso e alla designazione degli stessi. 
  5. Il presidente puo' fare  intervenire  di  volta  in  volta  alle
riunioni, senza diritto di  voto,  studiosi  e  tecnici,  esperti  in
specifici problemi, nonche' rappresentanti designati da  associazioni
ambientaliste e agricole e da associazioni e sodalizi culturali. 
  6. Le riunioni della commissione  beni  culturali  e  paesaggistici
sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti
con diritto  di  voto;  le  deliberazioni  sono  valide  quando  sono
adottate con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. 
  7. Alle spese di funzionamento della commissione di cui al presente
articolo si provvede a norma della l.r. 48/1997. 
  8. Le modalita' di  funzionamento  della  commissione  per  i  beni
culturali e paesaggistici sono previste da apposito regolamento.".