Art. 78 Sostituzione dell'art. 91 bis della l.r. 56/1977 1. L'art. 91 bis della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: "Art. 91-bis. (Commissione regionale per i beni culturali e paesaggistici). - 1. E' istituita la commissione regionale per i beni culturali e paesaggistici, quale organo consultivo del Consiglio e della Giunta regionali in materia di beni culturali e paesaggistici. Essa formula, altresi', i pareri di cui agli articoli 40 e 41 bis della presente legge e all'art. 6 della l.r 18/1996, nonche', in assenza della commissione locale per il paesaggio di cui alla l.r. 32/2008, i pareri di cui all'art. 49, comma 7, della presente legge. 2. La commissione per i beni culturali e paesaggistici e' costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e ha sede nel capoluogo della Regione; anche dopo la scadenza essa esercita, fino al suo rinnovo, le funzioni che le sono attribuite. I componenti sono rieleggibili per una sola volta. 3. La commissione per i beni culturali e paesaggistici e' composta da: a) l'assessore regionale competente per materia, o suo delegato, con funzioni di presidente; b) il presidente della commissione tecnica urbanistica o suo delegato; c) tre esperti nella materia di competenza, nominati dal Consiglio regionale, di comprovata specifica esperienza scientifica e professionale; d) il responsabile della struttura regionale competente in materia; e) tre funzionari regionali, designati dalla Giunta regionale, tenendo conto della specifica competenza, di cui uno nella materia urbanistica; f) il soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici competente per territorio o suo delegato; g) il soprintendente per i beni archeologici o suo delegato. 4. La partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni statali e' subordinata al consenso e alla designazione degli stessi. 5. Il presidente puo' fare intervenire di volta in volta alle riunioni, senza diritto di voto, studiosi e tecnici, esperti in specifici problemi, nonche' rappresentanti designati da associazioni ambientaliste e agricole e da associazioni e sodalizi culturali. 6. Le riunioni della commissione beni culturali e paesaggistici sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto; le deliberazioni sono valide quando sono adottate con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. 7. Alle spese di funzionamento della commissione di cui al presente articolo si provvede a norma della l.r. 48/1997. 8. Le modalita' di funzionamento della commissione per i beni culturali e paesaggistici sono previste da apposito regolamento.".