Art. 8 
 
             Sostituzione dell'art. 5 della l.r. 56/1977 
 
  1. L'art. 5 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 5. (Finalita' e obiettivi degli strumenti  di  pianificazione
territoriale e paesaggistica). - 1. Il PTR, in coerenza e conformita'
agli strumenti di cui al comma 2 e in coordinamento con gli indirizzi
di sviluppo economico e  sociale  del  Piemonte,  contenuti  in  atti
vigenti di programmazione regionale, fornisce l'interpretazione e  la
lettura strutturale del territorio regionale, definisce gli indirizzi
generali e settoriali di pianificazione del territorio della  Regione
anche ai fini del  coordinamento  dei  piani,  programmi  e  progetti
regionali  di  settore,  nonche'  delle  direttive   e   degli   atti
programmatici approvati dal  Consiglio  regionale,  aventi  rilevanza
territoriale. 
  2.  Il  PPR  o  il  piano  territoriale  regionale  con   specifica
considerazione dei valori paesaggistici,  comprensivo  dei  contenuti
disciplinati dalla normativa statale, riconosce i caratteri peculiari
e le caratteristiche paesaggistiche del territorio della Regione e ne
delimita  i  relativi  ambiti;   stabilisce,   altresi',   specifiche
disposizioni volte alla conservazione,  alla  valorizzazione  e  alla
salvaguardia dei valori paesaggistici, nonche' alla  riqualificazione
e rigenerazione dei territori degradati. 
  3. Il PTCP e il PTCM, in conformita' alle indicazioni contenute nel
PTR e nel PPR  o  nel  piano  territoriale  regionale  con  specifica
considerazione dei valori paesaggistici, e in coerenza con gli  altri
strumenti  di  pianificazione  regionale  a   valenza   territoriale,
configurano  l'assetto  del  territorio  tutelando   e   valorizzando
l'ambiente   naturale   nella   sua   integrita',   considerano    la
pianificazione comunale esistente e coordinano le  politiche  per  la
trasformazione e la gestione del territorio che risultano  necessarie
per promuovere il corretto uso delle risorse ambientali e naturali  e
la razionale organizzazione  territoriale  delle  attivita'  e  degli
insediamenti. 
  4. Il PTCP, attraverso un'intesa tra provincia, Regione e autorita'
di bacino del fiume Po, puo' assumere il valore  e  gli  effetti  del
piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del
fiume Po (PAI); in tal caso l'adeguamento degli strumenti urbanistici
alla pianificazione di bacino, se non ancora effettuato,  e'  operato
con riguardo al PTCP. 
  5. Per l'attuazione delle politiche individuate, gli  strumenti  di
pianificazione territoriale e paesaggistica: 
    a) possono definire direttamente i vincoli e gli  interventi  che
si rendono necessari, valutando gli effetti ambientali, paesaggistici
e socio-economici  che  la  realizzazione  di  tali  interventi  puo'
complessivamente determinare; 
    b) forniscono indicazioni territoriali e  normative  da  seguire,
precisare e introdurre  nella  formazione  e  nell'adeguamento  degli
strumenti urbanistici e dei piani e programmi di settore; 
    c) forniscono indicazioni per  il  coordinamento  dei  programmi,
relativi   ai   piu'   rilevanti   interventi   territoriali    delle
amministrazioni e delle aziende pubbliche. 
  6. Gli strumenti di  pianificazione  territoriale  e  paesaggistica
definiscono: 
    a)  le  porzioni  di  territorio  da  sottoporre  a   particolare
disciplina ai fini della tutela delle risorse primarie, della  difesa
del suolo dal dissesto  idrogeologico,  della  prevenzione  e  difesa
dall'inquinamento, definendo, nel rispetto delle competenze  statali,
i criteri di salvaguardia; 
    b)  le  porzioni  di  territorio  da  sottoporre  a   particolare
disciplina ai fini della  tutela  e  della  valorizzazione  dei  beni
paesaggistici, storico-artistici e ambientali,  dei  parchi  e  delle
riserve naturali e delle aree di interesse paesaggistico e turistico; 
    c) i  criteri  localizzativi  per  le  reti  infrastrutturali,  i
servizi, le attrezzature  e  gli  impianti  produttivi  di  interesse
regionale,  con  particolare  attenzione  ai  trasporti,  alle   reti
telematiche e alle attivita'  produttive  e  commerciali  di  livello
sovracomunale; 
    d) i  criteri,  gli  indirizzi,  le  direttive  e  le  principali
prescrizioni, che devono essere osservati nella formazione dei  piani
a livello comunale o di settore, precisando le eventuali prescrizioni
immediatamente  prevalenti  sulla  disciplina  urbanistica   comunale
vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati; 
    e) i casi  in  cui  la  loro  specificazione  o  attuazione  sono
subordinate alla formazione di un PTO,  individuandone  anche  l'area
relativa. 
  7. Gli strumenti di  pianificazione  territoriale  e  paesaggistica
definiscono  inoltre  i  criteri,  gli  indirizzi  e   gli   elementi
territoriali per  la  formazione  di  programmi  e  provvedimenti  di
settore e  possono  dettare  particolari  discipline  e  prescrizioni
relative  alle  materie  di  competenza  regionale;  in   particolare
definiscono  le  linee  di  indirizzo  territoriale   relative   alle
attivita' di cava, allo smaltimento dei rifiuti, alla  tutela  e  uso
delle risorse idriche e dello smaltimento dei  reflui,  ai  piani  di
qualita' dell'aria e del rumore. 
  8.  Gli  strumenti  di  pianificazione  territoriale  costituiscono
quadro di riferimento per l'attuazione programmata  degli  interventi
pubblici e privati sul territorio.".