Art. 82 
 
         Modifiche alla legge regionale 9 aprile 1996, n. 18 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 9 aprile  1996,  n.
18 (Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia  ed
ambientale in attuazione dell'art. 16 della legge 17  febbraio  1992,
n. 179), le parole "dal Consiglio" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"dalla giunta" e le  parole  "il  Consiglio"  sono  sostituite  dalle
seguenti "la giunta" in entrambi i casi in cui ricorrono. 
  2. Al comma 1 dell'art.  8  della  l.r.  18/1996,  le  parole  "del
Consiglio" sono sostituite dalle seguenti: "della giunta". 
  3. Dopo il comma 3 dell'art. 8 della l.r. 18/1996  e'  aggiunto  il
seguente: 
  "3 bis. Nel caso in cui le variazioni progettuali di cui al comma 1
determinino la necessita' di variare  lo  strumento  urbanistico,  si
applica  la  procedura  di  cui  all'art.  40,  comma  9  della  l.r.
56/1977.".