Art. 82 Modifiche alla legge regionale 9 aprile 1996, n. 18 1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 9 aprile 1996, n. 18 (Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179), le parole "dal Consiglio" sono sostituite dalle seguenti: "dalla giunta" e le parole "il Consiglio" sono sostituite dalle seguenti "la giunta" in entrambi i casi in cui ricorrono. 2. Al comma 1 dell'art. 8 della l.r. 18/1996, le parole "del Consiglio" sono sostituite dalle seguenti: "della giunta". 3. Dopo il comma 3 dell'art. 8 della l.r. 18/1996 e' aggiunto il seguente: "3 bis. Nel caso in cui le variazioni progettuali di cui al comma 1 determinino la necessita' di variare lo strumento urbanistico, si applica la procedura di cui all'art. 40, comma 9 della l.r. 56/1977.".