Art. 87 
 
                       Disposizioni attuative 
 
  1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore  della  presente
legge, la Giunta regionale provvede all'adozione o alla revisione dei
regolamenti  e  degli  atti  amministrativi   di   attuazione   delle
disposizioni della  l.r.  56/1977,  come  modificata  dalla  presente
legge.